NO.

Nella fattispecie in esame, l’organismo di mediazione e l’ente di formazione possono senz’altro costituire un unico soggetto giuridico, avente l’oggetto sociale o lo scopo associativo esclusivo di cui all’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.

Tuttavia, tale nuovo unico soggetto potrà al più conservare partita IVA e/o codice fiscale di uno solo degli enti originari e, di conseguenza, potrà essere mantenuta l’iscrizione solo di tale ente, con continuità della relativa attività.

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