Mediazione Civile e Commerciale

Come fare nel caso di istanza di mediazione con destinatari molto numerosi o sconosciuti?

La notificazione per pubblici proclami è consentita nei procedimenti giudiziari nei casi in cui esista comprovata difficoltà di notificare l’atto di citazione per il numero rilevante dei destinatari oppure per la difficoltà ad identificarli tutti (soggetti sconosciuti, non conoscibili o difficilmente rintracciabili) ed è disciplinata dall’articolo 150 c.p.c..

La possibilità di utilizzare la notifica per pubblici proclami non è espressamente prevista per le mediazioni.

Pertanto, nel caso di destinatari numerosi o sconosciuti, è consigliabile che, prima di depositare una domanda di mediazione all’Organismo, la parte attivante depositi l’atto di citazione in Tribunale chiedendo al Giudice l’autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami.

Ottenuta l’autorizzazione, la parte potrà procedere al deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, allegando l’autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami.

Successivamente, l’Organismo trasmetterà alla parte attivante una comunicazione con le informazioni relative al numero di procedura, alla data dell’incontro di mediazione e alle modalità di adesione, informazioni che dovranno essere inserite nella pubblicazione che la parte dovrà effettuare ai sensi dell’autorizzazione rilasciata dal Giudice, su quotidiani o altri mezzi indicati.

In questo modo, la parte attivante potrà procedere con un’unica pubblicazione che comprende sia le informazioni relative al giudizio, sia le informazioni relative alla procedura di mediazione, con risparmio di spesa.

Come calcolare il valore di un terreno

Il valore catastale

E’ possibile calcolare il valore del terreno sulla base del reddito dominicale, e cioè il valore catastale attribuito ad un campo utile come base per il calcolo delle tasse.
Il reddito dominicale è la base fiscale su cui si calcolano le imposte ed è molto lontano dal valore di mercato. Esistono delle formule per aggiornare questo valore…
Una di queste formule prevede di aumentare del 25% il valore catastale e di moltiplicarlo per 90. Se ad esempio il valore catastale di un terreno è 400 bisognerà fare (400+25%=500)×90 (ovvero 45.000!). Nel nostro caso il reddito dominicale è 531 euro; il 25% di 531 è 132

531+132= 663 che per 90 fa 59.670

Quali vantaggi presenta?

  •  Elasticità: la procedura può essere adattata dal mediatore e dalle parti in base alle esigenze del caso e non vi è un limite minimo o massimo al numero degli incontri tra le parti in causa e il mediatore.
  •  Rapidità: l’Organismo organizza il primo incontro entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione. La procedura ha una durata non superiore ai 3 mesi.
  • Riservatezza: il mediatore, le parti, e chiunque prenda parte alla procedura o presti la propria attività per l’Organismo, si impegna a mantenere il più stretto riserbo su tutto quanto avviene durante le sedute. Le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante il tentativo sono normalmente riservate e non possono essere utilizzate nell’ambito di un’eventuale successivo procedimento giudiziale. Il mediatore inoltre ha il dovere di riservatezza anche rispetto alle dichiarazioni ed informazione acquisite durante caucuses (incontri singoli).
  •  Economicità: oltre ai bassi costi relativi all’attivazione del procedimento di mediazione, il DLgs 28/10 ha previsto una serie di benefici fiscali per le parti in causa. L’art.17 del citato decreto, prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento siano esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. E’ contemplata altresì  l’esenzione dall’imposta di registro del  verbale entro il limite di valore di 50.000,00 €  nell’ipotesi in cui si raggiunga l’accordo. Inoltre il costo legato alla procedura è deducibile fino ad un massimo di 500,00 euro.

Quale ruolo hanno le parti?

Come presupposto comporre bonariamente il conflitto, ad esse è richiesto un atteggiamento cooperativo così da evitare di esaltare la propria posizione e di denigrare quella dell’altro interlocutore; ciò al fine di esaltare il clima volontaristico e fiduciario che è alla base dello spirito della conciliazione.

Quando si svolgono le riunioni e gli incontri di mediazione?

La mediazione può aversi sempre:

  • prima, al fine di evitare il passaggio alla fase contenziosa.
  • durante, perché può risolvere un particolare aspetto tecnico o rimediare ad eventuali ipotesi di impraticabilità del puro Diritto, ivi compresa l’eccessiva durata dei processo civile.
  • dopo (l’emissione del lodo o della sentenza) perché può servire a precisare o modificare concordemente le modalità di esecuzione.

Cos’è la mediazione civile?

La mediazione è l’attività professionale svolta da un Mediatore e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia; la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per gran parte del contenzioso civile.

Quali tipi di mediazione civile esistono?

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

La mediazione, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo  per le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, locazione, patti di famiglia, diffamazione a mezzo stampa.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere all’uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito; il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

Come si svolge la mediazione?

•Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre 30 giorni dal deposito della domanda).

•La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.

•Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia.

•Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore con allegato l’accordo che è stato raggiunto; se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

Quali sono i benefici fiscali?

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, negli altri casi l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.