NO.
A fronte di eventuali operazioni societarie che interessino l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione, il numero di iscrizione nel registro e/o elenco potrà restare invariato soltanto ove resti invariata l’identità del soggetto giuridico iscritto. Tale identità sarà attestata dal mantenimento dell’originario numero di partita IVA e/o codice fiscale.
Pertanto, in caso di operazioni societarie il Responsabile verificherà, in capo al soggetto che all’esito delle stesse risulti titolare dell’organismo di mediazione e/o dell’ente di formazione, se la partita IVA e/o il codice fiscale siano rimasti invariati.
Ove tale verifica dia esito positivo, il predetto soggetto potrà conservare l’originario numero di iscrizione e proseguire la propria attività, senza soluzione di continuità, ferma la necessità di soddisfare tutti i requisiti di iscrizione, in difetto dei quali il Responsabile procederà ai sensi dei Capi VI o VII del d.m. n. 150/2023, in caso ne ricorrano i presupposti.
Ove invece la suddetta verifica dia esito negativo, essendo mutati la partita IVA e/o il codice fiscale, il Responsabile procederà alla cancellazione dell’organismo di mediazione e/o ente di formazione originariamente iscritto, in quanto non più esistente.
In questo ultimo caso, alle procedure di mediazione pendenti troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 41 del d.m. n. 150/2023 (prosecuzione delle procedure innanzi ad altro organismo del medesimo circondario, negli stringenti termini previsti dal comma 2), laddove per i corsi di formazione già iniziati è invece disposta dall’art. 40, co. 2 del d.m. cit. la sola impossibilità di erogare il servizio.
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