Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

La mediazione, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo  per le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, locazione, patti di famiglia, diffamazione a mezzo stampa.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere all’uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito; il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

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