Come specificato nella risposta alla FAQ sez. A, n.5), nel caso in cui si costituisca un unico soggetto giuridico, solo per uno degli enti originari, quello che mantiene l’iscrizione, può darsi continuità all’attività svolta. Pertanto, in caso di cancellazione dell’ente di formazione, i corsi di formazione non possono essere erogati (v. art. 40, co. 2, d.m. n. 150/2023) ma non devono essere trasferiti ad entri enti di formazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 41, d.m.cit. per le procedure di mediazione in corso, per le quali è prevista la possibilità di prosecuzione innanzi ad altro organismo del medesimo circondario.
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