ll decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale, quale strumento per giungere alla conciliazione.
Ad oggi la mediazione deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura
Questo significa che prima di rivolgersi al giudice, se l’oggetto della lite riguarda le materie su indicate, è obbligatorio cercare di dirimere la controversia avvalendosi della nuova figura del Mediatore!
Con questo importante cambiamento normativo, il Mediatore Civile ha un ruolo fondamentale nel gestire efficacemente il contenzioso e facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale.
Una volta conseguita l’abilitazione, si può operare come Mediatore presso qualsiasi Organismo di Mediazione, presso le Camere di Commercio, presso Associazioni di categoria e Sindacati, presso Camere di Conciliazione in ambito Bancario, Telecomunicazioni, erogazione di servizi.
La Camera di Mediazione Nazionale garantisce l’inserimento nella Sua struttura a coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione frequentando un corso di formazione presso di essa
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