NO.

Gli artt. 16, 18 e 19 del d. lgs. n. 28/2010 prevedono che gli enti pubblici – tra cui consigli degli ordini degli avvocati, consigli degli ordini professionali e camere di commercio – sono abilitati a costituire organismi di mediazione. In tal modo, per gli enti pubblici la norma primaria ha già valutato la compatibilità tra l’oggetto o scopo istituzionale previsto dalla legge e l’attività di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti.

Conseguentemente, l’art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. 150/2023 prevede che l’attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dagli organismi di mediazione privati.

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