Con la sentenza num. 5230 del 17.11.15, il CdS è intervenuto sul tema della formazione dei mediatori-avvocati, stabilendo che anche per costoro, al pari di tutti gli altri mediatori, è da ritenersi vigente l’obbligo di formazione e aggiornamento di cui al D.M. 180/2010. Il CdS, quindi, ha ripristinato anche per gli avvocati l’obbligo di seguire l’intero percorso formativo previsto dal DM 180/2010, sia per quanto riguarda l’aggiornamento teorico, sia per quanto riguarda i tirocini.

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