•  Elasticità: la procedura può essere adattata dal mediatore e dalle parti in base alle esigenze del caso e non vi è un limite minimo o massimo al numero degli incontri tra le parti in causa e il mediatore.
  •  Rapidità: l’Organismo organizza il primo incontro entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione. La procedura ha una durata non superiore ai 3 mesi.
  • Riservatezza: il mediatore, le parti, e chiunque prenda parte alla procedura o presti la propria attività per l’Organismo, si impegna a mantenere il più stretto riserbo su tutto quanto avviene durante le sedute. Le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante il tentativo sono normalmente riservate e non possono essere utilizzate nell’ambito di un’eventuale successivo procedimento giudiziale. Il mediatore inoltre ha il dovere di riservatezza anche rispetto alle dichiarazioni ed informazione acquisite durante caucuses (incontri singoli).
  •  Economicità: oltre ai bassi costi relativi all’attivazione del procedimento di mediazione, il DLgs 28/10 ha previsto una serie di benefici fiscali per le parti in causa. L’art.17 del citato decreto, prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento siano esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. E’ contemplata altresì  l’esenzione dall’imposta di registro del  verbale entro il limite di valore di 50.000,00 €  nell’ipotesi in cui si raggiunga l’accordo. Inoltre il costo legato alla procedura è deducibile fino ad un massimo di 500,00 euro.

Posted in: Mediazione Civile e Commerciale