La mediazione penale minorile è prevista dal nostro ordinamento e si svolge nell’ambito degli spazi normativi offerti dagli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. n. 448 del 1988. L’assunzione di un percorso di mediazione, come modalità responsabilizzante, all’interno del processo penale minorile, può essere molto utile in vista del fine rieducativo che questo persegue.
La mediazione penale minorile può essere proposta sia in una fase pre-processuale sia nella fase processuale vera e propria.
L’art. 9 del d.p.r. 448/88 offre un primo spazio applicativo alla mediazione in fase pre-processuale. La disposizione citata impone di fare accertamenti sulla personalità del minorenne, stabilendo che “il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili“.
In fase processuale è possibile fare ricorso alla mediazione penale minorile espressamente prevista dall’art. 28 del D.P.R. 448/1988. Tale disposizione, disciplina la sospensione del processo con messa alla prova che può essere disposta dal giudice quando affida il minore ai Servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, per lo svolgimento di un programma di osservazione, trattamento e sostegno, al fine di valutare la personalità del minorenne all’esito della prova. In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato, a norma del successivo art. 29.
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https://airac.it/blog/2018/02/22/la-mediazione-penale-ambito-minorile/