Cos’è la Mediazione Civile e Commerciale?

La mediazione civile e commerciale è un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie, che avviene con l'assistenza di un mediatore, un professionista imparziale che aiuta le parti a trovare un accordo amichevole.

La mediazione è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha introdotto in Italia una nuova forma di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), al fine di ridurre il numero di cause pendenti in tribunale.

Nel nostro ordinamento giuridico la mediazione civile e commerciale deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità e condominio.

Questo significa che prima di rivolgersi al giudice, se l’oggetto della lite riguarda le materie su indicate, è obbligatorio cercare di dirimere la controversia avvalendosi della nuova figura del Mediatore civile!

Sono circa 1.000.000 le liti civili che, ogni anno, “passano” obbligatoriamente per l’istituto della mediazione civile.

Il Mediatore civile ha un ruolo fondamentale nel gestire efficacemente il contenzioso e facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale.

FAQ

Qual è la differenza fra Mediazione e Conciliazione?

Che differenza c’è fra Mediazione Civile e Arbitrato?

Quanti “tipi” di mediazione esistono?

In quali materie la mediazione è “obbligatoria” ?

Qual è il ruolo del Mediatore?

Quali obblighi assume il Mediatore?

Chi può accedere alla Mediazione?

Cosa si intende e come viene individuato in mediazione un autonomo centro di interessi?

Come si attiva la procedura?

Come e dove si deposita la domanda?

Quanto costa attivare la procedura?

Quali sono le conseguenze della mancata adesione alla Mediazione?

Quale valore ha l’accordo trovato e quale è la sua efficacia?

Quali sono i vantaggi economici e fiscali riconosciuti alle Parti ?

L’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo previsto dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dall’art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. n. 150/2023 per gli organismi di mediazione privati è richiesto anche per quelli pubblici?

Con quali attività è compatibile l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo di cui all’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e agli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023?

Un organismo di mediazione privato o un ente di formazione privato, già iscritto nel registro e/o nell’elenco alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023, possono adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo e con quali modalità?

Se un organismo di mediazione o un ente di formazione privato, per adeguarsi all’oggetto o scopo associativo esclusivo, compiono le operazioni indicate a titolo esemplificativo nei punti b) e c) della FAQ sez. A n. 3), essi mantengono il numero di iscrizione nel registro o nell’elenco?

Se un organismo di mediazione privato già iscritto nel registro e un distinto ente di formazione privato già iscritto nell’elenco intendono costituire un unico soggetto giuridico, che soddisfi il requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, possono essi conservare i rispettivi numeri di iscrizione, garantendo continuità alle proprie attività?

Quali sono le conseguenze sulla attività svolte da un organismo di mediazione privato e da un ente di formazione che abbiano costituito un unico soggetto giuridico?

In quali casi può ritenersi sussistente la qualifica di mediatore ora richiesta al responsabile dell’organismo?

È ancora possibile, alla stregua del d.m. n. 150/2023, stipulare accordi tra organismi per singole mediazioni?

È possibile, alla stregua del d.m. n. 150/2023, la stipula di accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione quando uno o entrambi gli organismi che intendono addivenire all’accordo siano stati istituiti da un consiglio dell’ordine degli avvocati quale propria articolazione interna?

È possibile che, in uno stesso immobile, coesistano le sedi - secondarie e/o legali - di diversi organismi?

Gli organismi di mediazione già iscritti devono fornire la planimetria catastale delle sedi già approvate dal responsabile del registro?

Come fare nel caso in cui alcune parti in mediazione non dispongono di firma digitale?

Cosa è necessario attestare in merito al rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l’ente istituente e l’organismo?

Nel caso in cui l’organismo sia stato istituito da un consiglio dell’ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio, quando deve ritenersi sussistente l’autonomia finanziaria e funzionale?

Ove l’organismo di mediazione svolga anche attività di formazione in materia di mediazione, e sia pertanto iscritto non solo nel registro degli organismi di mediazione ma anche nell’elenco degli enti di formazione, può disporre di un unico sito web per lo svolgimento di entrambe le attività?

A quali adempimenti è tenuto il mediatore, già inserito in una delle sezioni A del Registro, che voglia essere inserito nelle sezioni B o C?

A quali oneri formativi è tenuto chi – pur non essendo mai stato iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 o pur essendone stato cancellato prima dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023 – abbia tuttavia frequentato il corso di formazione di durata non inferiore a 50 ore di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. 180/2010?

A quali oneri formativi è tenuto chi – essendo iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 al momento dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023 – voglia dopo il 15.11.2023 iscriversi come mediatore presso altro organismo?

Al fine di soddisfare il requisito formativo del corso di 80 ore di cui all’art. 23 del d.m. 150/2023, per chi abbia già frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 50 di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010, è possibile/utile frequentare un corso integrativo di 30 ore?

A quali oneri formativi è tenuto il mediatore – iscritto, alla data del 15.11.2023, negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 – nel caso in cui l’obbligo di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180 cit. scadesse dopo il 1.1.2024?

Chi è iscritto a un ordine o collegio professionale è tenuto o meno a conseguire una laurea triennale al fine di essere inserito o mantenere l’inserimento negli elenchi dei mediatori?

Con quali modalità deve essere svolto il corso di non meno di 10 ore di cui all’art. 42 del d.m. n. 150/2023?

Con quali modalità deve essere svolto il tirocinio mediante partecipazione a non meno di 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?

Quanti tirocinanti possono essere presenti agli incontri di ciascuna delle 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?

Gli avvocati, esonerati ai sensi dell’art. 23, co. 8 dal modulo di formazione teorica avente ad oggetto la normativa nazionale e la mediazione demandata, possono fruire di una riduzione del monte orario complessivo?

Come deve essere strutturato il corso di aggiornamento cui sono tenuti i formatori già inseriti negli elenchi di cui al d.m. n. 180/2010, ai fini dell’adeguamento entro il 15 agosto 2024?

Quali requisiti devono soddisfare i tre contributi scientifici che il formatore teorico deve aver pubblicato nei 5 anni antecedenti la richiesta di iscrizione?

Quali enti e formatori possono erogare corsi di formazione per formatori?

Al momento del deposito della domanda di mediazione, sono dovute le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro?

La misura dell’indennità è fissa?

Sono conformi all’art. 28 spese di avvio differenziate a seconda del valore indeterminato basso, medio o alto della lite?

Può essere applicata alle mediazioni volontarie e alle mediazioni su clausola contrattuale o statutaria la riduzione dell’indennità prevista per le mediazioni obbligatorie e per le mediazioni demandate?

Le maggiorazioni previste dall’art. 30 del d.m. 150/2023 si applicano prima o dopo aver detratto gli importi ex art. 28, co. 5 del d.m. cit.?

Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, nonché le spese di mediazione nella misura fissata dalla tabella di cui all’allegato A al d.m. 150/2023 o di cui alle tabelle approvate dal responsabile del registro, sono derogabili?