L'arbitrato è un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie disciplinato agli artt. 806 - 840 c.p.c. in cui la decisione viene rimessa dalle parti ad uno o più soggetti privati che si pronunciano con lodo.
E' quindi una procedura di giustizia alternativa di composizione delle controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili o per le quali non vi sia espresso divieto di legge, prevista dal codice di procedura civile. Consiste nell'affidare a un organo arbitrale (arbitro unico/collegio arbitrale) l'incarico di risolvere una controversia mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti.
Interessa persone fisiche, imprese, professionisti e Enti pubblici.
I VANTAGGI
- tempi certi e rapidi
- costi contenuti ed ex ante predeterminati
- riservatezza
- specifica competenza degli arbitri
- garanzia di imparzialità ed indipendenza
- assistenza della segreteria della Camera di Mediazione Nazionale in ogni fase del procedimento.
TIPI DI ARBITRATO
Le parti possono scegliere diversi tipi di arbitrato:
- RITUALE — Il lodo ha efficacia di sentenza e diventa titolo esecutivo.
- IRRITUALE — Il lodo ha natura ed efficacia negoziale (non può diventare direttamente titolo esecutivo, ma può essere utilizzato per chiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio).
- SECONDO DIRITTO — Gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
- SECONDO EQUITÀ — Gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
- AMMINISTRATO — Le parti chiedono l’intervento di un’istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in un regolamento e un tariffario prefissato
- AD HOC — Il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale senza il riferimento a una Istituzione arbitrale. Nella clausola è possibile indicare l'autorità di nomina dell’Organo arbitrale.