Regolamento Camera di Mediazione Nazionale Srl

Iscritto al nr. 341

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEGLI ORGANISMI PRIVATI

(decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, legge 26 novembre 2021, n. 206, decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 e, in particolare, l’art. 7, che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 28/2010, decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150)

  1. Il presente regolamento contiene l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi nonché le indicazioni di cui al d.m. n. 150/2023.
  2. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.
  3. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  4. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
  5. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  6. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
  7. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l’articolo 47, comma 6, del d.m. 150/2023.

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

  1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
  2. Gli atti del procedimento di mediazione e il relativo svolgimento non sono soggetti a formalità.
  3. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può svolgere uno o più incontri da remoto.
  4. La domanda di mediazione è depositata dalla parte che intende avviare la mediazione presso un organismo che ha la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
  5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
  6. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
  7. La mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della giustizia.
  8. L’organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

  1. La domanda di mediazione può essere presentata on line, per posta ordinaria o presso l’organismo, sui modelli predisposti e pubblicati sul proprio sito o in forma libera, e deve indicare:
    a) il nome dell’organismo di mediazione;
    b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
    c) l’oggetto e le ragioni della pretesa;
    d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’art. 29 del d.m.
    n. 150/2023.
  2. Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
  3. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
  4. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere alle suddette comunicazioni.
  5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
  6. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
  7. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
  8. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
  9. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell’ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
  10. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
  11. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato e liquidato secondo i criteri predisposti o indicati dall’organismo ed allegati al presente regolamento, di cui fanno parte integrante. (v. allegati)
    Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
  12. Le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel procedimento potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito dell’organismo, ove può essere scaricata anche la modulistica.

MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA

Ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2010:

  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5,
    comma 1, e 5 quater del d.lgs 28/2010 (mediazione demandata dal giudice), il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  4. Il documento informatico sottoscritto è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

DURATA DELLA MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 2, o dall’articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

  1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 28/2010.
  2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
  3. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
  4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
  5. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.
  6. Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E’ fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
  7. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
  8. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
  9. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
  10. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DELL’ORGANISMO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

  1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del registro.
  2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito https:\mediazione.giustizia.it e sul sito dell’organismo.
  3. Il mediatore:
    a) ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il procedimento, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, a tal fine utilizzando la seguente formula, previa dichiarazione di impegno, contenuta nel modulo allegato (v. allegato).
    b) deve comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
    c) non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti;
    d) deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
  4. in caso di sopravvenuta impossibilità di svolgere l’incarico, l’organismo procederà alla sostituzione del mediatore, senza indugio;
  5. su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo, competente a decidere è il mediatore più anziano fra quelli iscritti negli elenchi della CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE SRL ;
  6. le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’organismo. In difetto di indicazione o quando l’organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà secondo i seguenti criteri di assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione:
    Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).
    Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza;
  7. Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/ codice deontologico;
  8. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

RISERVATEZZA

  1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
  2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
  3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
  4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

  1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  3. Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2 del d.lgs. n.28/2010, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal capo II-Bis del d.lgs. n. 28/2010.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

  1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
  2. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO

  1. In caso di sospensione o di cancellazione, l’organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
  2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l’organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
  3. La cancellazione non fa venire meno l’obbligo di conservazione previsto dall’articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall’articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.
  4. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all’articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

SPESE DI MEDIAZIONE

L’organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art. 31 del d.m. n.150/2023 allegato A e fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del già citato decreto.