Regolamento Camera di Mediazione Nazionale
Ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche
INDICE
- Art. 1 Applicazione del Regolamento
- Art. 2 Avvio della Mediazione
- Art. 3 Nomina del Mediatore e procedimento di mediazione
- Art. 4 Luogo della Mediazione
- Art. 5 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso agli atti
- Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
- Art. 6 bis Tirocinio Assistito del Mediatore
- Art. 7 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
- Art. 8 Presenza delle parti e loro rappresentanza
- Art. 9 Conclusione della Mediazione
- Art. 10 Mancato accordo
- Art. 11 Responsabilità delle parti
- Art. 12 Indennità
ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione” ai sensi
del D.M. 180/2010) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge,
dell’obbligo di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo “645 s.r.l.” di mediazione in relazione a controversie
nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo tramite la domanda di avvio. La relativa modulistica è stata predisposta sia on line – scaricabile dal sito www.cameradimediazionenazionale.it – sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo; la domanda potrà essere presentata anche in forma libera. L’istanza di mediazione si può inoltre compilare e trasmettere in modalità telematica tramite il seguente link: http://pubblico.sferabit.com/servizi/conciliasferaistanzaonline.php?id=409. La domanda può essere presentata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente presso la sede legale dell’Organismo sita in Roma al viale Libia 120 o presso tutte le altre sedi accreditate presenti sul territorio nazionale e pubblicizzate on-line. L’istanza di mediazione può essere inviata mediante telefax o posta certificata, con la ricevuta del pagamento delle spese di avvio che ammontano ad euro 40.00 oltre iva (oltre le spese vive sostenute e documentate) per controversie di valore non superiore a 250.000,00 euro e in 80 oltre iva (oltre le spese vive e documentate) per controversie di valore superiore a 250.000,00 euro. Le spese di mediazione saranno dovute solo in caso di comparizione della parte chiamata e solo nel caso in cui i soggetti coinvolti, durante il c.d. primo incontro di mediazione, manifestassero l’intenzione di proseguire con la procedura di mediazione; in siffatta ipotesi l’Organismo ha diritto di esigere le indennità di mediazione, indipendentemente dalla durata della seduta di mediazione, dal numero di incontri svolti e indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, prima ancora di entrare nel me – rito della procedura, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente e l’Organismo ha diritto di esigere le indennità anche in caso di esito negativo della mediazione già nel corso della prima seduta.
La domanda deve contenere:
- L’indicazione dell’Organismo di mediazione;
- Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- L’oggetto della lite;
- Le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;
- Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- L’elenco dei documenti che si intendono produrre pubblicamente.
2. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall’organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima sino al limite di € 250.000, e comunicato alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. La Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l’avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del Richiedente. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l’attivazione della procedura. Solo dall’avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all’attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale si provvederà all’archiviazione della pratica.
4. La domanda, il mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro sono comunicate all’altra parte dalla Segreteria dell’Organismo nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata rlr, posta elettronica certificata, fax) e, comunque, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante e/o del Mediatore incaricato di gestire la procedura.
ART. 3 NOMINA DEL MEDIATORE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dal deposito dell’istanza di avvio stabilita dal Giudice.
2. Il mediatore è nominato, dal Responsabile dell’Organismo, tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti presso l’organismo della 645 s.r.l. che siano in possesso dei requisiti di cui al D.M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145 / 2011
3. La scelta viene effettuata tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa concordemente dalle parti; in mancanza l’organismo designa il Mediatore tenuto conto della specifica competenza professionale di quest’ultimo, rispetto alla materia oggetto della mediazione, e tenuto conto anche della tipologia di Laurea Universitaria posseduta e della esperienza professionale maturata.
4. Se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l’organismo può fornire su richiesta delle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L’Organismo nomina mediatore la persona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l’Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti. Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di 3 turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
5. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
6. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/10. Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
7. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del Giudice, il predetto termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. L’organismo comunica alle parti nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata r/r, posta elettronica certificata, fax) l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
ART. 4 LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE
1. La mediazione si svolge nelle sedi accreditate dal”art. 4 al Ministero della Giustizia e pubblicate sul sito www.cameradimediazionenazionale.it tenuto conto della competenza territoriale. In alternativa, salvo che consti una diversa volontà anche di una sola delle parti o del mediatore o dell’Organismo, lo svolgimento della procedura può essere fissato in altro luogo ritenuto più conveniente.
2. L’Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi accreditati con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell’art 7. comma 2, lettera c del D.M. 180/2010.
3. Le parti possono chiedere il differimento del primo incontro di mediazione a condizione che la richiesta di rinvio pervenga entro i due giorni feriali antecedenti la data fissata per l’incontro e sia accompagnata dall’attestazione del versamento delle spese di avvio. Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.
ART. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizione del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, “Codice in materia di protezione dati personali”. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate ( salvo consenso espresso, anche orale, della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni ).
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione; ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione; la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte. L’obbligo di riservatezza con riferimento alla proposta di soluzione della lite non opera se, e nella misura in cui, tutte le parti consentono a derogarvi; inoltre può non operare se la proposta viene formulata dal mediatore.
5. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
ART.6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori; salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
2. Il mediatore ha l’obbligo di rimettere il mandato in tutti i casi previsti dall’art. 51 del Codice Procedura Civile, dando la relativa comunicazione di incompatibilità all’organismo entro 2 gg. dall’avvenuta nomina.. Il mediatore è tenuto a comunicare all’organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da rendere dubbia la propria incompatibilità all’incarico.
3. Per ragioni di convenienza l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro mediatore di pari esperienza.
4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sostituzione del mediatore.
ART. 6 BIS. TIROCINIO ASSISTITO DEL MEDIATORE
1. L’Organismo di Mediazione 645 srl consente di espletare gratuitamente il “Tirocinio Assistito dei Mediatori” di cui all’art. 4, comma 3, lettera b, del D. M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145/2011
2. Il Mediatore, nella procedura di mediazione in cui partecipa come “Tirocinante” è obbligato al segreto professionale e alla riservatezza come il Mediatore Professionista designato.
3. Per l’iscrizione a codesto Organismo è necessario aver seguito un corso di formazione di durata non inferiore a 50 ore
ART. 7 SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
dell’art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98
1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
2. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. 6
3. Se al primo incontro risulta la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della procedura non è necessario rinviare a un altro incontro ma si può subito entrare nel merito della mediazione vera e propria (come definita dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).
4. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
5. Le parti hanno diritto di accesso solo agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso anche agli atti depositati nelle sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato e conservati nel rispetto dei termini di legge; i soggetti legittimati a richiedere eventuali copie degli atti relativi alle singole procedure sono esclusivamente le singole persone (fisiche e/o giuridiche). La richiesta può avvenire anche per il tramite di altri soggetti all’uopo espressamente delegati.
6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
7. Il mediatore si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta:
- se vi è espressa opposizione alla sua formulazione nella clausola contrattuale di mediazione;
- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
8. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alla parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, che andrà comunicata per iscritto, anche nel caso in cui uno o più centri di interesse non partecipino/aderiscano alla procedura di mediazione
9. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D.Lgs. 28/2010. 7
10. In accordo con le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, anche sulle sole informazioni offerte dalle parti al mediatore proponente.
11. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.
ART. 8 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti di procura notarile).
3. PRESENZA DELL’AVVOCATO (procura speciale a conciliare)
- a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
- b) Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
- c) L’Avvocato che assiste la parte può rappresentarla purché munito di procura notarile
ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Se è raggiunto l’accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
2. Il processo verbale, di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all’eventuale verbale di accordo ad esso allegato, viene depositato dal mediatore presso la Segreteria dell’Organismo sita presso la sede operativa sita in Roma al viale Libia 120 (o presso qualsiasi altra sede comunicata al Responsabile e a ciò preposta) e verrà tenuto agli atti dell’Organismo, anche in modalità digitale. Il Responsabile dell’Organismo, tramite la Segreteria, rilascia copia del processo verbale (positivo o negativo che sia), previo pagamento , se dovute, delle spese di mediazione. Prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs 28/2010 devono essere corrisposte per intero le indennità dovute. Qualora oggetto dell’accordo sia uno dei contratti o degli atti previsti dall’art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, su richiesta di una delle parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, viene omologato dal Presidente del Tribunale del circondario in cui si è svolta la mediazione e/o ha sede l’Organismo, previo accertamento della sua regolarità formale; in questo caso l’accordo acquista subito efficacia esecutiva. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l’accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento, da trasmettere debitamente sottoscritta alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione attraverso modalità che assicurino con certezza l’avvenuta ricezione della stessa ; sarà cura di quest’ultima inoltrare per via telematica al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, la scheda di valutazione del servizio attraverso modalità che assicurino con certezza l’avvenuta ricezione della stessa.
ART. 10 MANCATO ACCORDO
1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà inoltre atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la lor impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
ART. 11 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
1. E’ di competenza esclusiva delle parti: – l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, l’organismo non può essere ritenuto responsabile di, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo; -le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; -l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; -l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; -la determinazione del valore della controversia; -la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; -le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
ART. 12 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ
di cui all’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
ALLEGATO l
INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
Tabella corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010
Valore della lite – Spese di mediazione per ciascuna parte (iva esclusa)
Fino a Euro 1.000: Euro 43.33;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 86,66;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 160,00;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 240;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 400;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 666,66;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 1.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 1.900;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 2.600;
oltre Euro 5.000.000: Euro 4.600
Tabella liberamente determinata
Valore della lite – Spesa per ciascuna parte (iva esclusa)
Fino a Euro 1.000: Euro 130;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 250;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 450;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 700;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 1.300;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 2.700;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 4.600;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 7.000;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000. Euro 10.000;
oltre Euro 5.000.000: Euro 20.000;
Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.
Allegato II
Codice europeo di condotta per mediatori
Art. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
Competenza: I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Nomina: Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
Onorari: Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
Promozione dei servizi del mediatore: I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: -qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; -qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; -il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: -sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o -il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
ART. 4 RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.