Le norme in questione richiedono che organismi di mediazione ed enti di formazione, se privati, abbiano come oggetto sociale o scopo associativo, lo “svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti” o viceversa “svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti”.
Sono compatibili con l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo tutte le attività strumentali all’esercizio dell’attività di mediazione e/o formazione, ivi comprese quelle relative alla acquisizione e gestione del personale e dei locali.
Non possono ritenersi incluse e sono pertanto incompatibili, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:
a – conciliazione di cui ai dd.mm. n. 222/2004 e n. 223/2004;
b– mediazione in materia familiare, penale, penale minorile;
c– gestione gratuita di mediazioni in casi di particolare rilevanza sociale, nel settore pubblico e ambientale, o per persone meno abbienti;
d– raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza dei vantaggi del ricorso alla mediazione e alle procedure ADR;
e-pubblicazione di libri;
f– erogazione di corsi di formazione e master in materie giuridiche, economiche e commerciali, in ambito scolastico e universitario;
g– prestazione di servizi quali domiciliazioni, noleggio di aree, sale riunioni e personale, anche di segreteria;
h– prestazione di servizi on-line, anche con riferimento alle spese di giustizia;
i-richiesta di registrazione e registrazione di brevetti per marchi di impresa, invenzioni industriali o altri diritti di proprietà industriale;
j– stipula di contratti di licenza e di compravendita di marchi, nomi commerciali, diritti d’autore, brevetti, invenzioni;
k– operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.
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