Le norme in questione richiedono che organismi di mediazione ed enti di formazione, se privati, abbiano come oggetto sociale o scopo associativo, lo “svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti” o viceversa “svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti”.

Sono compatibili con l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo tutte le attività strumentali all’esercizio dell’attività di mediazione e/o formazione, ivi comprese quelle relative alla acquisizione e gestione del personale e dei locali.

Non possono ritenersi incluse e sono pertanto incompatibili, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

a – conciliazione di cui ai dd.mm. n. 222/2004 e n. 223/2004;

b– mediazione in materia familiare, penale, penale minorile;

c– gestione gratuita di mediazioni in casi di particolare rilevanza sociale, nel settore pubblico e ambientale, o per persone meno abbienti;

d– raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza dei vantaggi del ricorso alla mediazione e alle procedure ADR;

e-pubblicazione di libri;

f– erogazione di corsi di formazione e master in materie giuridiche, economiche e commerciali, in ambito scolastico e universitario;

g– prestazione di servizi quali domiciliazioni, noleggio di aree, sale riunioni e personale, anche di segreteria;

h– prestazione di servizi on-line, anche con riferimento alle spese di giustizia;

i-richiesta di registrazione e registrazione di brevetti per marchi di impresa, invenzioni industriali o altri diritti di proprietà industriale;

j– stipula di contratti di licenza e di compravendita di marchi, nomi commerciali, diritti d’autore, brevetti, invenzioni;

k– operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.

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