Mediazione Civile e Commerciale

Come fare nel caso di istanza di mediazione con destinatari molto numerosi o sconosciuti?

La notificazione per pubblici proclami è consentita nei procedimenti giudiziari nei casi in cui esista comprovata difficoltà di notificare l’atto di citazione per il numero rilevante dei destinatari oppure per la difficoltà ad identificarli tutti (soggetti sconosciuti, non conoscibili o difficilmente rintracciabili) ed è disciplinata dall’articolo 150 c.p.c..

La possibilità di utilizzare la notifica per pubblici proclami non è espressamente prevista per le mediazioni.

Pertanto, nel caso di destinatari numerosi o sconosciuti, è consigliabile che, prima di depositare una domanda di mediazione all’Organismo, la parte attivante depositi l’atto di citazione in Tribunale chiedendo al Giudice l’autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami.

Ottenuta l’autorizzazione, la parte potrà procedere al deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, allegando l’autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami.

Successivamente, l’Organismo trasmetterà alla parte attivante una comunicazione con le informazioni relative al numero di procedura, alla data dell’incontro di mediazione e alle modalità di adesione, informazioni che dovranno essere inserite nella pubblicazione che la parte dovrà effettuare ai sensi dell’autorizzazione rilasciata dal Giudice, su quotidiani o altri mezzi indicati.

In questo modo, la parte attivante potrà procedere con un’unica pubblicazione che comprende sia le informazioni relative al giudizio, sia le informazioni relative alla procedura di mediazione, con risparmio di spesa.

Come calcolare il valore di un terreno

Il valore catastale

E’ possibile calcolare il valore del terreno sulla base del reddito dominicale, e cioè il valore catastale attribuito ad un campo utile come base per il calcolo delle tasse.
Il reddito dominicale è la base fiscale su cui si calcolano le imposte ed è molto lontano dal valore di mercato. Esistono delle formule per aggiornare questo valore…
Una di queste formule prevede di aumentare del 25% il valore catastale e di moltiplicarlo per 90. Se ad esempio il valore catastale di un terreno è 400 bisognerà fare (400+25%=500)×90 (ovvero 45.000!). Nel nostro caso il reddito dominicale è 531 euro; il 25% di 531 è 132

531+132= 663 che per 90 fa 59.670

Quali vantaggi presenta?

  •  Elasticità: la procedura può essere adattata dal mediatore e dalle parti in base alle esigenze del caso e non vi è un limite minimo o massimo al numero degli incontri tra le parti in causa e il mediatore.
  •  Rapidità: l’Organismo organizza il primo incontro entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione. La procedura ha una durata non superiore ai 3 mesi.
  • Riservatezza: il mediatore, le parti, e chiunque prenda parte alla procedura o presti la propria attività per l’Organismo, si impegna a mantenere il più stretto riserbo su tutto quanto avviene durante le sedute. Le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante il tentativo sono normalmente riservate e non possono essere utilizzate nell’ambito di un’eventuale successivo procedimento giudiziale. Il mediatore inoltre ha il dovere di riservatezza anche rispetto alle dichiarazioni ed informazione acquisite durante caucuses (incontri singoli).
  •  Economicità: oltre ai bassi costi relativi all’attivazione del procedimento di mediazione, il DLgs 28/10 ha previsto una serie di benefici fiscali per le parti in causa. L’art.17 del citato decreto, prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento siano esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. E’ contemplata altresì  l’esenzione dall’imposta di registro del  verbale entro il limite di valore di 50.000,00 €  nell’ipotesi in cui si raggiunga l’accordo. Inoltre il costo legato alla procedura è deducibile fino ad un massimo di 500,00 euro.

Quale ruolo hanno le parti?

Come presupposto comporre bonariamente il conflitto, ad esse è richiesto un atteggiamento cooperativo così da evitare di esaltare la propria posizione e di denigrare quella dell’altro interlocutore; ciò al fine di esaltare il clima volontaristico e fiduciario che è alla base dello spirito della conciliazione.

Quando si svolgono le riunioni e gli incontri di mediazione?

La mediazione può aversi sempre:

  • prima, al fine di evitare il passaggio alla fase contenziosa.
  • durante, perché può risolvere un particolare aspetto tecnico o rimediare ad eventuali ipotesi di impraticabilità del puro Diritto, ivi compresa l’eccessiva durata dei processo civile.
  • dopo (l’emissione del lodo o della sentenza) perché può servire a precisare o modificare concordemente le modalità di esecuzione.

Cos’è la mediazione civile?

La mediazione è l’attività professionale svolta da un Mediatore e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia; la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per gran parte del contenzioso civile.

L’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo previsto dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dall’art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. n. 150/2023 per gli organismi di mediazione privati è richiesto anche per quelli pubblici?

NO.

Gli artt. 16, 18 e 19 del d. lgs. n. 28/2010 prevedono che gli enti pubblici – tra cui consigli degli ordini degli avvocati, consigli degli ordini professionali e camere di commercio – sono abilitati a costituire organismi di mediazione. In tal modo, per gli enti pubblici la norma primaria ha già valutato la compatibilità tra l’oggetto o scopo istituzionale previsto dalla legge e l’attività di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti.

Conseguentemente, l’art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. 150/2023 prevede che l’attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dagli organismi di mediazione privati.

Con quali attività è compatibile l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo di cui all’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e agli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023?

Le norme in questione richiedono che organismi di mediazione ed enti di formazione, se privati, abbiano come oggetto sociale o scopo associativo, lo “svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti” o viceversa “svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti”.

Sono compatibili con l’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo tutte le attività strumentali all’esercizio dell’attività di mediazione e/o formazione, ivi comprese quelle relative alla acquisizione e gestione del personale e dei locali.

Non possono ritenersi incluse e sono pertanto incompatibili, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

a – conciliazione di cui ai dd.mm. n. 222/2004 e n. 223/2004;

b– mediazione in materia familiare, penale, penale minorile;

c– gestione gratuita di mediazioni in casi di particolare rilevanza sociale, nel settore pubblico e ambientale, o per persone meno abbienti;

d– raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza dei vantaggi del ricorso alla mediazione e alle procedure ADR;

e-pubblicazione di libri;

f– erogazione di corsi di formazione e master in materie giuridiche, economiche e commerciali, in ambito scolastico e universitario;

g– prestazione di servizi quali domiciliazioni, noleggio di aree, sale riunioni e personale, anche di segreteria;

h– prestazione di servizi on-line, anche con riferimento alle spese di giustizia;

i-richiesta di registrazione e registrazione di brevetti per marchi di impresa, invenzioni industriali o altri diritti di proprietà industriale;

j– stipula di contratti di licenza e di compravendita di marchi, nomi commerciali, diritti d’autore, brevetti, invenzioni;

k– operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.

Un organismo di mediazione privato o un ente di formazione privato, già iscritto nel registro e/o nell’elenco alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023, possono adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo e con quali modalità?

SI.

Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione privati, già iscritti alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023 possono adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, fornendo prova documentale dei necessari mutamenti statutari o relativi all’atto costitutivo.

Per adeguarsi al requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione privati possono, a titolo meramente esemplificativo:

a. rimuovere dall’oggetto sociale o dallo scopo associativo tutte le attività diverse da quelle espressamente indicate dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023, come esemplificate nella FAQ sez. A n. 2), in sostanza restringendo il proprio oggetto sociale o scopo associativo alle sole attività consentite;

b. operare una scissione ex artt. 2506 e ss. c.c., tale che ad una delle società scisse sia devoluto esclusivamente il ramo d’azienda avente ad oggetto l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione;

c. effettuare ulteriori operazioni societarie, ivi incluso il trasferimento del ramo d’azienda, tali che la società beneficiaria o cessionaria del ramo d’azienda avente ad oggetto l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione, abbia quale oggetto sociale le sole attività espressamente indicate dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.

Se un organismo di mediazione o un ente di formazione privato, per adeguarsi all’oggetto o scopo associativo esclusivo, compiono le operazioni indicate a titolo esemplificativo nei punti b) e c) della FAQ sez. A n. 3), essi mantengono il numero di iscrizione nel registro o nell’elenco?

NO.

A fronte di eventuali operazioni societarie che interessino l’organismo di mediazione e/o l’ente di formazione, il numero di iscrizione nel registro e/o elenco potrà restare invariato soltanto ove resti invariata l’identità del soggetto giuridico iscritto. Tale identità sarà attestata dal mantenimento dell’originario numero di partita IVA e/o codice fiscale.

Pertanto, in caso di operazioni societarie il Responsabile verificherà, in capo al soggetto che all’esito delle stesse risulti titolare dell’organismo di mediazione e/o dell’ente di formazione, se la partita IVA e/o il codice fiscale siano rimasti invariati.

Ove tale verifica dia esito positivo, il predetto soggetto potrà conservare l’originario numero di iscrizione e proseguire la propria attività, senza soluzione di continuità, ferma la necessità di soddisfare tutti i requisiti di iscrizione, in difetto dei quali il Responsabile procederà ai sensi dei Capi VI o VII del d.m. n. 150/2023, in caso ne ricorrano i presupposti.

Ove invece la suddetta verifica dia esito negativo, essendo mutati la partita IVA e/o il codice fiscale, il Responsabile procederà alla cancellazione dell’organismo di mediazione e/o ente di formazione originariamente iscritto, in quanto non più esistente.

In questo ultimo caso, alle procedure di mediazione pendenti troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 41 del d.m. n. 150/2023 (prosecuzione delle procedure innanzi ad altro organismo del medesimo circondario, negli stringenti termini previsti dal comma 2), laddove per i corsi di formazione già iniziati è invece disposta dall’art. 40, co. 2 del d.m. cit. la sola impossibilità di erogare il servizio.

Se un organismo di mediazione privato già iscritto nel registro e un distinto ente di formazione privato già iscritto nell’elenco intendono costituire un unico soggetto giuridico, che soddisfi il requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, possono essi conservare i rispettivi numeri di iscrizione, garantendo continuità alle proprie attività?

NO.

Nella fattispecie in esame, l’organismo di mediazione e l’ente di formazione possono senz’altro costituire un unico soggetto giuridico, avente l’oggetto sociale o lo scopo associativo esclusivo di cui all’art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.

Tuttavia, tale nuovo unico soggetto potrà al più conservare partita IVA e/o codice fiscale di uno solo degli enti originari e, di conseguenza, potrà essere mantenuta l’iscrizione solo di tale ente, con continuità della relativa attività.

Quali sono le conseguenze sulla attività svolte da un organismo di mediazione privato e da un ente di formazione che abbiano costituito un unico soggetto giuridico?

Come specificato nella risposta alla FAQ sez. A, n.5), nel caso in cui si costituisca un unico soggetto giuridico, solo per uno degli enti originari, quello che mantiene l’iscrizione, può darsi continuità all’attività svolta. Pertanto, in caso di cancellazione dell’ente di formazione, i corsi di formazione non possono essere erogati (v. art. 40, co. 2, d.m. n. 150/2023) ma non devono essere trasferiti ad entri enti di formazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 41, d.m.cit. per le procedure di mediazione in corso, per le quali è prevista la possibilità di prosecuzione innanzi ad altro organismo del medesimo circondario.

Quali tipi di mediazione civile esistono?

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

La mediazione, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo  per le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, locazione, patti di famiglia, diffamazione a mezzo stampa.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere all’uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito; il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

Come si svolge la mediazione?

•Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre 30 giorni dal deposito della domanda).

•La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.

•Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia.

•Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore con allegato l’accordo che è stato raggiunto; se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

Quali sono i benefici fiscali?

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, negli altri casi l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.