
Il verbale di mediazione è redatto mediatore a conclusione di ogni singola seduta della procedura di mediazione civile e commerciale. Attraverso il verbale il Mediatore attesta lo svolgimento dell’incontro e l’esito della seduta di mediazione, specifica innanzi a quale Organismo di Mediazione si sta svolgendo la procedura, annota luogo, data, ora di inizio/fine incontro, le presenze delle parti che hanno partecipato alla seduta e l’assenza di coloro che, pur regolarmente invitati, sono assenti.
Comprendere funzione, contenuto e modalità di utilizzo del verbale di mediazione è fondamentale per chiunque si avvicini a questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie.
Cos’è il verbale di mediazione
Il verbale di mediazione è l’atto ufficiale che documenta l’esito della procedura di mediazione civile e commerciale. Viene redatto al termine di ogni singolo incontro di mediazione e rappresenta una sintesi fedele di quanto avvenuto davanti al mediatore.
Questo documento ha una funzione centrale perché certifica lo svolgimento della mediazione, l’identità delle parti e i loro poteri, la presenza dei rispettivi difensori ma, soprattutto, l’esito finale della procedura, che può essere positiva (la mediazione si conclude con accordo) o negativa (verbale di mancato accordo).
Nel sistema della mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, il verbale di mediazione è lo strumento col quale si attesta di aver adempiuto alla condizione di procedibilità (la mediazione è obbligatoria qualora la lite riguardi una delle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) o di aver trovato un accordo come da documento allegato al verbale.
L’accordo allegato al verbale di conciliazione, può avere efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
A cosa serve il verbale di mediazione
Attraverso il verbale di mediazione:
- si attesta la regolare instaurazione e conclusione della procedura
- si certifica la volontà delle parti
- si dimostra di aver assolto la condizione di procedibilità
- si tutela le parti sotto il profilo probatorio e procedurale: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
- quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- in caso di formulazione della proposta del mediatore, qualora questa fosse accettata da una parte e rifiutata dall’altra, il contenuto della proposta conciliativa verrà riportato integralmente nel verbale e consentirà al giudice di adottare i provvedimenti previsti di cui all’art. 13 D.Lgs 28/10 (ovvero: condannare la parte che ha rifiutato la proposta e poi vincitrice del successivo giudizio, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e condannarla al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente)
Il verbale di mediazione deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio per verificare il corretto esperimento del tentativo di mediazione.
Chi redige il verbale di mediazione
Il verbale di mediazione viene redatto dal mediatore incaricato dall’organismo di mediazione.
Il mediatore ha il compito di garantire che il documento sia:
- chiaro
- completo
- conforme alla normativa vigente
- fedele allo svolgimento dell’incontro
Una volta redatto, il verbale viene sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati (se presenti) e dal mediatore stesso.
Elementi essenziali del verbale di mediazione
Un verbale di mediazione correttamente redatto contiene generalmente:
- dati identificativi dell’organismo di mediazione
- nominativo del mediatore
- dati anagrafici delle parti
- indicazione dei difensori
- oggetto della controversia
- data e luogo dell’incontro
- esito della singola seduta di mediazione
Se la mediazione si conclude con un accordo, il mediatore forma e sottoscrive processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo di mediazione che il mediatore non deve mai sottoscrivere e/o riportare all’interno del verbale di conciliazione.
N.B. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.
Verbale di mediazione con accordo
Quando le parti raggiungono un’intesa, il verbale di mediazione assume un valore particolarmente rilevante.
In presenza degli avvocati, l’accordo sottoscritto e richiamato nel verbale:
- ha efficacia di titolo esecutivo
- consente l’iscrizione di ipoteca giudiziale
- può essere utilizzato per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare
Verbale di mediazione senza accordo
Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa, il verbale di mediazione attesta lo svolgimento della procedura e il mancato accordo.
Questo tipo di verbale è comunque fondamentale perché:
- consente alle parti di proseguire in giudizio dimostrando il rispetto della condizione di procedibilità
- in caso di mediazione demandata certifica lo svolgimento della mediazione evitando l’improcedibilità della domanda giudiziale
Il valore legale del verbale di mediazione
Il valore giuridico del verbale di mediazione dipende dall’esito della procedura:
| Esito | Valore legale |
|---|---|
| Accordo con avvocati | Titolo esecutivo |
| Accordo senza avvocati | Necessaria omologa |
| Mancato accordo | Prova dell’esperimento del tentativo di mediazione |
Il verbale di mediazione rappresenta quindi un documento di primaria importanza sia in ambito stragiudiziale sia giudiziale.
Deposito e conservazione del verbale di mediazione
Salvo che la procedura non sia stata svolta in modalità telematica, il verbale in formato analogico e l’eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito e la conservazione presso l’organismo.
Del verbale e dell’eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
La corretta archiviazione garantisce:
- tracciabilità della procedura
- tutela delle parti
- rispetto degli obblighi normativi
Come richiedere il verbale di mediazione
Il verbale di mediazione può essere richiesto dalle parti che hanno partecipato alla procedura, oppure dai loro difensori muniti di idonea delega.
La richiesta deve essere presentata all’organismo di mediazione presso il quale si è svolta la procedura, indicando con precisione il numero di riferimento della mediazione, i nominativi delle parti e la data dell’incontro.
La domanda può essere inoltrata:
- tramite posta elettronica agli indirizzi ufficiali dell’organismo;
- mediante PEC, ove previsto;
- direttamente presso la sede dell’organismo di mediazione.
L’organismo, effettuate le necessarie verifiche, rilascia copia del verbale di mediazione, in formato cartaceo o digitale.
Il rilascio avviene nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati e delle disposizioni vigenti in materia di conservazione degli atti.
La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Il verbale di mediazione può essere utilizzato dalle parti per tutti gli usi consentiti dalla legge, inclusa la produzione in giudizio e/o l’esecuzione dell’accordo.
Contenuto del verbale di mediazione
E’ pacifico che il procedimento di mediazione sia improntato alla riservatezza; tale principio consente l’effettiva possibilità delle parti di poter parlare liberamente senza la remora che eventuali dichiarazioni sfavorevoli possano essere verbalizzate e poi utilizzate nella causa.
Cosa è consentito riportare nel verbale? E’ possibile verbalizzare tutto ciò che una delle parti vuole dichiarare?
La giurisprudenza, sul punto, è chiara…:
«… il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, vale a dire il merito della lite. Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell’utilizzo da parte di chicchessia. Ed invero, in tale ambito una compiuta verbalizzazione è necessaria al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti nello specifico contesto di cui trattasi; conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del D. Lgs. n. 28/2010 relative alla procedibilità delle domande nonché, in via generale, dell’art. 96 III° c.p.c.». (Tribunale di Roma – Dott. Massimo Moriconi).
Non si possono verbalizzare dichiarazioni (che neppure possono essere oggetto di testimonianza et similia…) riferite al contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite.
Qualora tali dichiarazioni riguardino invece circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della procedura, è consentita, anzi necessaria, la loro verbalizzazione.
E tanto, per rendere edotto il giudice in merito alla condotta delle parti; conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del d.lgs. 28/2010 (si pensi a titolo esemplificativo e non esaustivo alle sanzioni previste per la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione).
Proprio sul nesso tra verbalizzazione e procedibilità è intervenuta di recente la Suprema Corte: con l’ordinanza Cassazione n. 9608/2026 è stato chiarito che la condizione di procedibilità si soddisfa solo con l’effettiva comparizione qualificata della parte, e non con la presenza del solo difensore: il verbale deve dunque dare atto con precisione di chi è comparso e a che titolo (parte, delegato sostanziale o difensore).
In buona sostanza non è consentito che il mediatore possa verbalizzare le reciproche posizioni e/o proposte delle parti dovendosi limitare a ciò che è riferibile allo svolgimento della procedura in senso strettamente procedimentale (così deve essere ovviamente verbalizzato il raggiungimento dell’accordo o la conclusione della procedura con un mancato accordo; l’eventuale nomina del consulente tecnico e la volontà delle parti di utilizzare o meno la sua relazione nell’ambito dell’eventuale successivo giudizio; l’accettazione o il rifiuto della proposta del mediatore formulata ex art. 11 del d.m. 28/10; l’esigenza di allargare il contraddittorio e chiamare in mediazione un “terzo”; l’intesa delle parti sulla proroga del termine di sei mesi entro i quali concludere il procedimento di mediazione).
Verbale di mediazione – Fac simile
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Denominazione: _______________________________
Sede: _______________________________________
Numero di iscrizione al Registro del Ministero della Giustizia: __________
VERBALE DI MEDIAZIONE
Procedura di mediazione n. _________
Data: ___ / ___ / ______
Luogo: ____________________________
Mediatore
Il sottoscritto Mediatore:
Nome e cognome: _______________________________
Iscritto presso l’Organismo sopra indicato
Parti
Parte istante
Nome / Denominazione: __________________________
Codice fiscale / P. IVA: ________________________
Residente / con sede in: _______________________
Parte invitata
Nome / Denominazione: __________________________
Codice fiscale / P. IVA: ________________________
Residente / con sede in: _______________________
Difensori (se presenti)
Avv. _________________________________________
Avv. _________________________________________
Oggetto della controversia
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Svolgimento della mediazione
In data odierna le parti sono comparse innanzi al mediatore sopra indicato.
Il mediatore ha informato le parti circa la funzione e le modalità della procedura di mediazione, nonché sui benefici fiscali e sugli effetti giuridici dell’eventuale accordo.
Le parti dichiarano di aver compreso quanto sopra, di aver accettato integralmente il regolamento dell’organismo di mediazione e di voler procedere.
Esito della mediazione
☐ La mediazione si è conclusa con accordo
☐ La mediazione si è conclusa senza accordo
☐ La mediazione si è conclusa poichè una o più parti chiamate non hanno partecipato alla procedura
(barrare la voce che interessa)
In caso di accordo
Le parti hanno raggiunto un accordo, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Il presente verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore, costituisce titolo esecutivo ai sensi della normativa vigente.
In caso di mancato accordo
Il mediatore dà atto che la procedura di mediazione si è conclusa senza il raggiungimento di un accordo tra le parti.
In caso di mancata adesione alla procedura
Il mediatore dà atto che —————, nonostante sia stata regolarmente convocato/a non ha partecipato alla procedura:
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Dichiarazioni finali
Il presente verbale viene redatto in data odierna, letto, confermato e sottoscritto.
Firme
Il Mediatore
_______________________
La Parte istante
_______________________
La Parte invitata
_______________________
Gli Avvocati (se presenti)
_______________________
Note
Il presente verbale è redatto ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto dei principi di riservatezza e imparzialità della mediazione.
FAQ – Domande frequenti sul verbale di mediazione
Sì, al termine di ogni incontro di mediazione deve sempre essere redatto un verbale.
Sì, il contenuto del verbale della mediazione è coperto da riservatezza.
Sì, per dimostrare di aver rispettato la condizione di procedibilità.
Il mediatore, le parti e gli avvocati eventualmente presenti.
No, il verbale di conciliazione, col quale si dà atto che è stato raggiunto un accordo, non ha il valore di una sentenza. E’ l’accordo (che altro non è che un contratto fra due o più parti) allegato al verbale che può avere efficacia esecutiva e, quindi, la stessa “forza” di una sentenza
Il verbale di mediazione è il documento che racchiude l’essenza dell’intera procedura di mediazione.
La sua corretta redazione, conservazione e sottoscrizione garantiscono certezza giuridica, tutela delle parti ed effettività degli accordi raggiunti.
Affidarsi a un organismo qualificato assicura professionalità, imparzialità e rispetto della normativa vigente, valorizzando al massimo questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie.



