
La disciplina della mediazione civile e commerciale è in costante evoluzione per garantire tempi più certi e risposte più efficaci a cittadini e imprese. Con l’introduzione del D.Lgs. 216/2024 (il cosiddetto Correttivo Cartabia), sono state apportate modifiche sostanziali che hanno ridefinito in modo rigoroso le tempistiche della procedura.
In questa guida pratica, gli esperti della Camera di Mediazione Nazionale ti spiegano in modo chiaro e dettagliato quali sono i nuovi termini mediazione, come funziona la proroga e quali sono le conseguenze per le parti coinvolte.
Nuova normativa sulla mediazione: regole in vigore
Le disposizioni introdotte dal Correttivo Cartabia sono applicabili a partire dal 25 gennaio 2025.
Ma a quali procedure si applica esattamente l’attuale normativa sulla mediazione in vigore? La norma transitoria parla chiaro: i nuovi termini si estendono a tutti procedimenti per i quali, a tale data, non fosse ancora stato depositato il verbale conclusivo.
Questo ha un impatto diretto non solo sulle nuove istanze, ma anche sulle procedure già pendenti, imponendo ad avvocati e mediatori un rigoroso rispetto delle tempistiche.
Quanto dura oggi la procedura? I nuovi termini della mediazione
Il cambiamento più rilevante ha riguardato la durata base del procedimento. L’art. 6 del D. Lgs. 28/2010 aggiornato stabilisce che:
- Il nuovo termine entro il quale la procedura di mediazione dovrebbe concludersi è di 6 mesi.
- Decorrenza per procedure volontarie e obbligatorie: I 6 mesi iniziano a decorrere dal giorno in cui viene depositata la domanda presso l’Organismo di mediazione.
- Decorrenza per la mediazione delegata: I 6 mesi decorrono dalla data in cui il giudice deposita l’ordinanza che demanda le parti in mediazione.
La dottrina successiva alla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e la giurisprudenza prevalente ritengono tuttavia che il termine sia ordinatorio, poiché mira a favorire l’efficienza, ma non limita rigidamente la volontà delle parti.
Una recente pronuncia del Tribunale di Palermo n. 751/2025 ha confermato che la volontà delle parti prevale sul termine formale: se entrambe consentono alla prosecuzione, la mediazione può estendersi oltre i limiti originari senza che ciò la renda invalida.
È fondamentale ricordare un aspetto tecnico ma cruciale: il periodo in cui si svolge la mediazione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini (ovvero la pausa di agosto) e non viene calcolato ai fini della “ragionevole durata del processo” (Legge Pinto).
Proroga e rinvio mediazione: Come funziona?
Raggiungere un accordo richiede tempo, soprattutto se in mediazione si rende necessaria una perizia (si pensi a liti relative alla responsabilità medica) o è necessario procedere a complessi controlli documentali-amministrativi (ad esempio in ambito immobiliare). Per questo motivo, la legge prevede la possibilità di estendere le tempistiche, ma con regole precise che variano a seconda del tipo di procedura:
Mediazioni Volontarie e Obbligatorie
Il termine di 6 mesi previsto per definire la procedura può essere sempre prorogato, con accordo scritto, prima della sua scadenza; ogni singolo accordo di proroga non può superare la durata di 3 mesi (schema: 6 mesi + 3 + 3 + 3…).
Mediazioni Delegate dal Giudice
Qui la legge è più restrittiva per evitare di paralizzare il giudizio pendente. La proroga del termine originario di 6 mesi è concessa una sola volta e per un massimo di 3 mesi (durata massima totale: 9 mesi). In questo caso, le parti hanno l’onere di comunicare al giudice la proroga del termine , depositando in giudizio l’accordo scritto o il verbale da cui esso risulta.
Attenzione ai poteri del rappresentante: Se la parte non è presente e delega il proprio avvocato o un terzo, la procura conferita deve essere sostanziale e contenere esplicitamente anche il potere di proroga i termini della mediazione.
Perché è fondamentale rispettare i termini?
Lo sforamento delle tempistiche – in particolare nella mediazione delegata dove il limite massimo è di 9 mesi – può portare a conseguenze molto gravi, tra cui:
- La declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
- La possibile perdita delle agevolazioni fiscali connesse alla mediazione.
- La perdita del diritto al Patrocinio a spese dello Stato.
Per questo motivo, è consigliabile utilizzare lo strumento della proroga non per dilazionare immotivatamente i tempi, ma solo quando vi è una reale necessità istruttoria o una seria trattativa in corso, operando sempre con lealtà e cooperazione.
FAQ – Domande Frequenti sui Termini della Mediazione
Secondo la normativa in vigore, la durata base è di 6 mesi. Nelle mediazioni volontarie e obbligatorie può essere prorogata più volte (per periodi non superiori a 3 mesi). Nelle mediazioni delegate dal giudice, la proroga è concessa una sola volta per un massimo di 3 mesi, portando la durata massima a 9 mesi totali.
No, i termini della mediazione civile non sono soggetti alla sospensione feriale. Il conteggio dei mesi procede regolarmente anche durante il mese di agosto, per garantire celerità alla procedura.
In caso di mediazione delegata dal giudice, il mancato rispetto dei termini massimi senza un valido accordo scritto di proroga può comportare conseguenze l’improcedibilità della domanda giudiziale e la conseguente perdita dei benefici fiscali legati alla procedura. Tuttavia, secondo la dottrina maggioritaria e la più recente giurisprudenza, il termine non è perentorio, ma ordinatorio. La mediazione può sempre proseguire se vi è accordo delle parti. Solo in assenza di volontà comune o di proroga, l’organismo dichiara chiuso il procedimento con verbale di mancato accordo. Questa natura ordinatoria riflette la logica collaborativa della mediazione: il legislatore tutela la volontà delle parti di proseguire il dialogo, finché ciò non confligga con il principio di ragionevole durata del procedimento.
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