
La mediazione civile e commerciale è uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria, pensato per risolvere le controversie in modo rapido, economico e collaborativo.
Tuttavia, anche all’interno di questo contesto informale, possono sorgere situazioni complesse legate alla responsabilità per danno, in particolare quando il comportamento di una parte o del mediatore stesso provoca conseguenze pregiudizievoli.
In questi casi entra in gioco la cosiddetta responsabilità extracontrattuale, una figura giuridica spesso poco considerata ma di grande rilevanza pratica.
Cos’è la responsabilità extracontrattuale (responsabilità aquiliana)
La responsabilità extracontrattuale, o responsabilità aquiliana, si configura quando un soggetto arreca un danno ingiusto a un altro, senza che tra le parti vi sia un contratto. Si tratta di una forma di responsabilità prevista dall’art. 2043 del Codice Civile, che impone a chi ha commesso il fatto illecito l’obbligo di risarcire il danno causato.
In ambito giuridico, questa forma di responsabilità si distingue dalla responsabilità contrattuale, che deriva dalla violazione di obblighi già esistenti tra le parti (come quelli previsti in un contratto).
Responsabilità extracontrattuale e mediazione: un legame possibile?
Nel contesto della mediazione civile e commerciale, la responsabilità extracontrattuale può entrare in gioco sotto diverse prospettive:
- Oggetto della mediazione:
Una controversia basata su una responsabilità extracontrattuale può essere oggetto di mediazione. È il caso, ad esempio, di richieste di risarcimento per danni da incidenti stradali, diffamazione, lesioni personali, oppure per danni da infiltrazioni o rumori molesti in ambito condominiale. - Comportamento del mediatore:
Anche il mediatore stesso, se agisce con dolo o colpa grave, può incorrere in una responsabilità extracontrattuale. È una questione delicata: il mediatore non decide, ma facilita. Tuttavia, se causa un danno ingiusto con il suo comportamento (es. violazione del dovere di riservatezza o gravi inadempienze procedurali), può essere chiamato a risponderne.
In molti casi di responsabilità extracontrattuale, come nei sinistri stradali o nelle liti condominiali, la mediazione è un passaggio obbligatorio prima di andare in giudizio, come previsto dalla normativa italiana sulla mediazione obbligatoria.
I requisiti della responsabilità extracontrattuale in mediazione
Affinché si configuri una responsabilità extracontrattuale in ambito mediativo, devono sussistere i seguenti elementi:
- Condotta illecita: un’azione o omissione contraria alla legge o ai doveri professionali del mediatore.
- Danno: patrimoniale o non patrimoniale, effettivo e quantificabile.
- Nesso causale: tra la condotta e il danno.
- Colpa o dolo: ovvero negligenza, imprudenza o volontarietà del comportamento.
Mediazione e responsabilità professionale del mediatore
Il mediatore civile e commerciale è tenuto a mantenere un comportamento imparziale, riservato e diligente. Non svolge un ruolo decisionale, ma facilita il dialogo e la ricerca di un accordo tra le parti. Tuttavia, se non rispetta i limiti imposti dalla legge sulla mediazione (D.Lgs. 28/2010 e ss. modifiche) o agisce con leggerezza professionale, può incorrere in responsabilità personale, sia in sede civile che, in casi estremi, penale.
Alcuni esempi:
- Rivelazione illecita di informazioni riservate.
- Pressioni indebite su una delle parti.
- Mancato rispetto del principio di imparzialità.
Il ruolo dell’organismo di mediazione
Anche l’organismo di mediazione può essere chiamato a rispondere in solido con il mediatore, qualora non abbia vigilato adeguatamente sul suo operato. Il principio di vigilanza e controllo è fondamentale per garantire l’affidabilità dell’intero procedimento.
Responsabilità extracontrattuale e accordo raggiunto: cosa succede?
Se un accordo viene raggiunto con vizio del consenso dovuto a comportamenti illeciti, la parte danneggiata può agire per l’annullamento dell’accordo stesso e richiedere il risarcimento dei danni subiti. Questo vale sia per le condotte scorrette delle parti sia per eventuali errori gravi del mediatore.
FAQ – Domande frequenti
Solo nei casi in cui vi sia un danno ingiusto causato da un comportamento illecito, ad esempio da parte del mediatore o di una delle parti.
Sì, se ha commesso un illecito con dolo o colpa grave.
Sì, se viziato da errore, dolo o violenza, o se c’è stato un comportamento illecito che ha inciso sulla volontà delle parti.
Conclusioni: l’importanza della professionalità e della vigilanza
La mediazione è uno strumento efficace per risolvere le controversie in modo rapido e meno costoso rispetto al processo giudiziario. Tuttavia, richiede professionalità, trasparenza e attenzione alle regole. La responsabilità extracontrattuale rappresenta un importante strumento di tutela per le parti coinvolte e un incentivo alla qualità del servizio di mediazione.



