Il procedimento di mediazione è un processo stragiudiziale che consente a due o più parti in conflitto di raggiungere un accordo amichevole per la risoluzione della controversia.
Il procedimento viene avviato con il deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia.
L’istanza di mediazione deve contenere l’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
In Italia, il procedimento di mediazione è previsto dal decreto n. 28 del 2010 ed è obbligatorio per le controversie civili e commerciali relative alle seguenti materie:
- Diritti reali
- Successioni ereditarie
- Condominio
- Risarcimento del danno da responsabilità medica e/o sanitaria
- Locazione
- Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Patti di famiglia
- Affitto aziende
- Comodato
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Contratti di prestazione d’opera
- Contratti di rete
- Somministrazione
- Società di Persone
- Subforniture
I vantaggi del procedimento di mediazione sono molteplici:
- Consente alle parti di risolvere la controversia in modo rapido, semplice ed economico;
- Favorisce la comunicazione e il dialogo tra le parti, contribuendo a migliorare il rapporto tra di esse;
- Offre alle parti la possibilità di trovare una soluzione personalizzata alla controversia, che tenga conto delle loro specifiche esigenze.
Possiamo inquadrare il procedimento di mediazione come un sistema di risoluzione del conflitto articolato in fasi ben definite, ma fluide, i cui atti non sono soggetti a formalità.
Inizia una procedura di mediazione con Camera di Mediazione Nazionale
Le fasi del procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione si articola in tre fasi:
Vediamo ora nello specifico le fasi del procedimento.
La prima fase: la domanda di mediazione
La prima fase di mediazione è rappresentata dall’introduzione della domanda di mediazione; la relativa istanza, presentata senza formalità, per poter essere validamente accolta dalla Camera di Mediazione presso cui è presentata, deve (semplicemente) indicare: l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
Null’altro. Sarà sempre possibile integrare la documentazione prodotta e/o estendere il contraddittorio o ancora ampliare l’ambito negoziale, senza che occorrano particolari formalità.
La Camera di Mediazione protocolla l’istanza di mediazione su registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti:
- il numero d’ordine progressivo dei procedimenti;
- l’oggetto della mediazione;
- il mediatore designato;
- la durata del procedimento;
- il suo esito;
- l’eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo;
- l’eventuale rifiuto a tale proposta;
- il verbale di conciliazione;
- il verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo;
- l’accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione dei soggetti coinvolti in lite.
La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro assieme a tutta la (eventuale) documentazione che accompagna l’istanza, sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
La partecipazione è obbligatoria.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
A seguito della riforma Cartabia, la sanzione è inasprita e il novellato Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 oggi prevede che “col provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”.
Quando il provvedimento è adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche, il giudice trasmette copia al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
La seconda fase: il procedimento di mediazione
La seconda fase riguarda il procedimento vero e proprio che si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura.
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione; solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia (i soggetti diversi dalle persone fisiche parteciperanno alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati; ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale).
Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e fin da subito si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione assieme alle parti e agli avvocati che le assistono cooperando in buonafede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Ogni incontro si conclude con verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, che l’organismo di mediazione è tenuto a conservare per almeno tre anni nel proprio archivio.
Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto e ciascun verbale sarà redatto in formato nativo digitale e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 ; la sottoscrizione del verbale dovrà avvenire mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
In questi casi, la conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
La terza fase: la conclusione della mediazione
La terza e ultima fase è rappresentata dalla chiusura della procedura di mediazione che può concludersi con la conciliazione o con un mancato accordo.
Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo con l’indicazione del relativo valore.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto e può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del decreto in parola, a mente del quale :
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto (resta altresì ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile)
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto; per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, le parti faranno pervenire al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. (salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento)
Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo.
Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti ; il verbale, se redatto in formato analogico, deve essere in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione oltre ad un originale per il deposito e la conservazione presso l’organismo
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati (il cui compito è attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico) l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Con l’omologazione l’accordo, sebbene mancante della sottoscrizione degli avvocati, costituirà titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.