Buone nuove per i praticanti avvocati che, ai fini dell’espletamento della pratica, e più in particolare del numero di udienze obbligatorie, potranno conteggiare anche delle riunioni di adr, comprese quelli di mediazione (ad esclusione del primo incontro), purché siano rispettate le condizioni evidenziate dal Cnf che, categoricamente, ha escluso dal computo le adunanze relative alla negoziazione assistita.
La questione origina in seno al COA di Bologna, che formulava l’apprezzabile quesito (n. 287) al Cnf: il partecipare alle riunioni o incontri di mediazione (ex D.Lgs. n. 28 del 2010), di natura obbligatoria ovvero delegata, oppure ad ulteriori “alternative dispute resolution”, ai fini della pratica professionale, risulta equiparabile al presenziare le udienze che si svolgono nelle aule giudiziarie?
Il massimo consesso forense ha risposto in modo affermativo (parere 12 luglio 2017, n. 55, relatore Secchieri), facendo richiamo ad alcune disposizioni, tra le quali:
a) L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016: “Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività (…)”;
b) L’art. 8, comma 2 del DM 70/2016: “Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”.
La Commissione ha quindi evidenziato l’importanza che la formazione del praticante avvocato debba riguardare anche il procedimento di mediazione e, più in generale, tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione e, a tal fine, ha ritenuto che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui l’allievo deve assistere (ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016) anche gli incontri svolti innanzi al mediatore, purché in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (e quindi ad esclusione del primo incontro), e ponendo altresì la condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può affermarsi per quanto attiene alle ulteriori tipologie di ADR, sempre che si svolgano innanzi ad un organo terzo. Ne discende la netta esclusione del procedimento di negoziazione assistita.