
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario emesso su richiesta di un creditore, per ottenere il pagamento di una somma di denaro, la consegna di una quantità determinata di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata.
Questo procedimento, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, permette al creditore di ottenere un titolo esecutivo, a condizione che fornisca prove documentali sufficienti a dimostrare il suo diritto.
La caratteristica principale di questa procedura è l’assenza del contraddittorio nella fase iniziale, dato che il debitore viene a conoscenza del decreto solo al momento della notifica.
Opposizione al decreto ingiuntivo mediazione
L’opposizione al decreto ingiuntivo rappresenta un rimedio fondamentale per il debitore che desidera contestare le pretese avanzate dal creditore.
Questa fase, disciplinata principalmente dall’articolo 645 del Codice di Procedura Civile, consente al debitore di trasformare un procedimento, inizialmente sommario e privo di contraddittorio, in un giudizio ordinario a cognizione piena, garantendo così il diritto di difesa.
Termini e modalità del decreto ingiuntivo
- Il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è di 40 giorni dalla notifica del decreto stesso, come stabilito dall’articolo 641 c.p.c.
- Se il debitore risiede all’estero, tale termine è prorogato a 60 giorni.
- L’opposizione deve essere presentata mediante atto di citazione, nel quale il debitore espone le proprie ragioni e le eventuali prove a sostegno.
- L’atto di citazione deve essere notificato al creditore e depositato presso la cancelleria del tribunale competente.
Effetti dell’opposizione
L’opposizione sospende l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, salvo che il giudice, su richiesta del creditore e in assenza di prova scritta dell’opposizione, non disponga diversamente concedendo l’esecuzione provvisoria (art. 648 c.p.c.). L’opposizione instaura un giudizio ordinario, nel quale le parti possono presentare memorie difensive, produrre documenti e richiedere l’audizione di testimoni.
Questo giudizio si svolge secondo le norme del rito ordinario e culmina in una sentenza che può confermare, modificare o revocare il decreto ingiuntivo.
Motivi di opposizione
I motivi su cui può fondarsi l’opposizione sono molteplici e variegati, tra i quali:
- Inesistenza del debito → il debitore può contestare la fondatezza della pretesa creditoria, dimostrando che il debito non esiste o è già stato estinto.
- Errori di calcolo → l’opposizione può basarsi su errori nell’importo del credito richiesto, come interessi o spese non dovuti.
- Vizi formali del decreto → il debitore può eccepire vizi procedurali relativi all’emissione del decreto, come la mancanza di requisiti formali o documentali.
- Prescrizione o decadenza del credito → il debitore può eccepire che il credito è prescritto o decaduto.
Mediazione obbligatoria e decreto ingiuntivo
La Riforma Cartabia ha introdotto significative modifiche alla disciplina della mediazione obbligatoria, particolarmente in relazione all’opposizione al decreto ingiuntivo.
Il decreto legislativo n. 149/2022 ha infatti inserito il nuovo articolo 5-bis nel d.lgs. n. 28/2010 (entrato in vigore il 30 giugno 2023), stabilendo che la mediazione obbligatoria si applica anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo quando, ben inteso, questo riguarda materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.
Chi deve avviare la mediazione?
Una delle questioni più dibattute riguardava chi dovesse avviare la procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza si è espressa a lungo su questo punto, concludendo con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19596/2020.
Il legislatore, con la Riforma Cartabia ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale testé richiamato e ha definitivamente chiarito che l’onere di avviare la mediazione spetta al creditore, ossia al soggetto che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.
Infatti a mente dell’art. 5 bis, quando l’azione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza.
A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Ovviamente la norma si applica quando l’opposizione riguarda materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.
Procedimento di mediazione e decreto ingiuntivo
Vediamo quindi come avviene il procedimento di mediazione a valle dell’opposizione del decreto ingiuntivo.
Il giudice, alla prima udienza del processo di cognizione successivo all’opposizione, verifica se la mediazione sia stata avviata. Se la mediazione non è ancora stata effettuata, fissa una nuova udienza per consentire alle parti di portarla a termine, rispettando il termine massimo di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi con accordo scritto delle parti (art. 6 d.lgs. n. 28/2010).
Se la mediazione non viene avviata, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda e revocare il decreto ingiuntivo.
Durante il procedimento di opposizione, il giudice può decidere sull’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Secondo l’articolo 648 c.p.c., se l’opposizione non è basata su prova scritta, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto. Inoltre, l’articolo 649 c.p.c. prevede che il giudice possa sospendere l’esecuzione provvisoria già concessa in presenza di gravi motivi, su istanza dell’opponente.
Se la mediazione si conclude con un accordo, questo viene formalizzato e il procedimento giudiziario termina.
Se la mediazione fallisce o non viene avviata entro i termini stabiliti, il giudice riprende il procedimento ordinario e procede alla fase istruttoria del giudizio di opposizione, arrivando poi alla decisione finale tenendo in considerazione anche le condotte tenute dalle parti durante il procedimento di mediazione, che, come previsto, possono essere utilizzate come elemento di prova dal soggetto giudicante.