
Il decreto 37/2018 che introduce nuovi parametri per la definizione delle tariffe della professione forense è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da oggi è entrato effettivamente in vigore.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del del decreto ministeriale che modifica le tariffe della professione forense per il 2018, con il quale sono state introdotte delle modifiche al decreto 55/2014.
Come si può leggere nel testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, questo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi a partire da oggi venerdì 27 aprile 2018.
Sono molte le novità per le tariffe degli avvocati previste dal decreto, ma la più importante è probabilmente quella che introduce una specifica tabella per l’attività di negoziazione assistita e mediazione.
Con lo schema emanato dal Ministero dell’Interno, quindi, gli ADR entrano a far parte, a pieno titolo, dell’elenco dei parametri professionali alla pari delle altre attività giudiziali.
Le altre novità più importanti riguardano anche gli incrementi previsti per quei legali che:
utilizzano tecniche informatiche per agevolare la consultazione o la fruizione degli atti;
rappresentano una pluralità di soggetti.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi parametri introdotti con il decreto 37/2018, il quale ha fissato anche le nuove soglie minime alle quali il giudice deve fare riferimento al fine della liquidazione dei compensi.
Nuove tariffe per mediazione e negoziazione assistita
Con il decreto 37/2018 del Ministero della Giustizia sono stati aggiornati i parametri per il calcolo del compenso spettante agli avvocati per le attività da loro svolte.
Attività giudiziali ma non solo; come anticipato con il sopracitato decreto viene introdotta una tabella ad hoc per la mediazione e la negoziazione assistita.
Queste si dividono in tre diverse fasi e per ognuna sono previsti dei compensi specifici, a seconda del valore di riferimento (ne vengono indicati sei a seconda del valore della controversia), come possiamo vedere dalla tabella successiva:
VALORE | da 0,01€ a 1.100,00€ | da 1.100,01€ a 5.200,00€ | da 5.200,01€ a 26.000,00€ | da 26.000,01€ a 52.000,00€ | da 52.000,01€ a 260.000,00€ | da 260.000,01€ a 520.000,00€ |
Fase dell’attivazione | 60 | 270 | 420 | 510 | 960 | 1.305 |
Fase di negoziazione | 120 | 540 | 840 | 1.020 | 1.920 | 2.610 |
Conciliazione | 180 | 810 | 1.260 | 1.530 | 2.880 | 3.915 |
Le altre novità
Anche se la più importante, questa non è l’unica novità prevista dal decreto firmato dal Ministro della Giustizia.
Ad esempio, questo pone un freno alla discrezionalità del giudice, il quale in alcuni casi può decidere di ridurre sensibilmente il compenso previsto per l’avvocato.
A tal proposito il Ministro Orlando nell’emanare il decreto ha accolto l’appello fatto dal Consiglio Nazionale Forense il quale ha chiesto a più riprese di ridurre il potere decisionale del magistrato in sede di liquidazione; per questo motivo, nella nuova tabella è stato stabilito che i valori medi potranno essere ridotti dal giudice entro il limite del 50%. La percentuale sale al 70% per l’attività istruttoria.
Ma i compensi possono essere anche aumentati. Lo prevede la nuova tabella, la quale stabilisce che durante la fase istruttoria, qualora davanti al TAR o al Consiglio di Stato vengano proposti dei motivi aggiuntivi, il compenso dell’avvocato può aumentare fino al 50% di quanto previsto inizialmente.
Aumenti previsti ad esempio per il legale che rappresenta più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Nel dettaglio, aumenta dal 20% al 30% l’aumento previsto fino ad un massimo di 10 soggetti rappresentati, e dal 5% al 10% quello spettante per ogni soggetto oltre i primi 10 (fino ad un massimo di 30 soggetti).
Infine, qualora la posizione processuale dei soggetti sia la stessa e la prestazione professionale dell’avvocato non preveda l’esame di specifiche questioni di fatto o di diritto, è discrezionalità del giudice decidere se ridurre il compenso, ma entro il limite del 30%.
Previsto un aumento del 30% anche quando gli atti depositati sono stati redatti tramite l’utilizzo di tecniche informatiche utili per agevolarne la consultazione o la fruizione.
Scarica il testo dello schema del Decreto