La mediazione civile e commerciale rientra nel novero delle A.D.R. acronimo di alternative dispute resolution, sicuramente il metodo alternativo di risoluzione delle controversie più diffuso ed efficace.
Da circa un ventennio in tutta Europa ed anche negli USA, legislatori e professionisti legali stanno sempre più riconoscendo i benefici e l’efficacia di questo approccio nel ridurre i costi, accelerare i tempi di risoluzione e preservare le relazioni tra le parti coinvolte.
Il tentativo di mediazione rappresenta il primo passo nel processo di risoluzione delle controversie attraverso la mediazione.
La forma più utilizzata diffusa è la mediazione obbligatoria, codificata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di diritti disponibili. E’ tuttavia possibile attivare la mediazione volontaria, per cercare di risolvere dispute che non rientrano nelle materie obbligatorie, in modo informale e collaborativo.
E’ altresì contemplata la mediazione ex contractu che diventa obbligatoria quando le parti contraenti hanno concordato di inserire una specifica clausola nel contratto che impone di rivolgersi ad un organismo di mediazione prima di azionare le vie giudiziali ordinarie.
In questo articolo, esploreremo i concetti chiave della mediazione obbligatoria e analizzeremo come questa pratica sta cambiando il panorama legale.
Definizione e Principi Fondamentali
La mediazione obbligatoria è un istituto di risoluzione delle controversie alternativo alla tutela giurisdizionale ordinaria, introdotto in Italia sin dal 2004 e confermato da ultimo dalla Riforma Cartabia che ha modificato il d.lgs. n. 28 del 2010 noto come “Legge sulla mediazione civile e commerciale”.
La riforma ha ampliato le materie obbligatorie, ha eliminato l’incontro filtro e/o programmatico sancendo definitivamente il principio della “effettività della mediazione”, ha apportato necessari correttivi disciplinando tempi di durata massima del procedimento (3 mesi prorogabili di tre mesi), le formalità necessarie allo svolgimento della mediazione telematica e così via.
Con separati decreti ministeriali sono stati introdotti agevolazioni e premialità quali il gratuito patrocinio per i soggetti meno abbienti, importanti esenzioni fiscali in sede notarile e credito di imposta sulle indennità versate all’organismo di mediazione. Il sistema di premialità appena descritto avvantaggia soprattutto chi raggiunge l’accordo in mediazione, contribuendo alla deflazione del contenzioso giurisdizionale che è la ratio legis sottesa all’istituto.
Si tratta di un procedimento informale e riservato, finalizzato alla ricerca negoziata di un accordo amichevole che soddisfi gli interessi delle parti.
La mediazione obbligatoria è un processo in cui un terzo neutrale, imparziale e indipendente chiamato Mediatore facilita la comunicazione tra le parti coinvolte in una controversia al fine di raggiungere un accordo, utilizzando tecniche di mediazione negoziali apprese in specifici percorsi formativi obbligatori.
A differenza dei procedimenti giudiziari, la mediazione obbligatoria richiede alle parti e ai rispettivi avvocati di partecipare attivamente e lealmente alla ricerca di soluzioni, promuovendo un dialogo costruttivo.
Come funziona la mediazione obbligatoria
La mediazione obbligatoria si svolge innanzi a un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia come Camera di Mediazione Nazionale o Concordia Mediazioni.
La procedura di mediazione dura in media 3 mesi prorogabili di altri 3 mesi e si svolge in tre fasi:
- Fase di avvio: le parti depositano presso l’organismo di mediazione un’istanza di mediazione, nella quale indicano i propri dati identificativi, l’oggetto della controversia e accettano il regolamento dell’organismo, impegnandosi a tenere una condotta conforme alla sede conciliativa e a mantenere riservate le informazioni apprese durante gli incontri.
- Fase di mediazione vera e propria: le parti si incontrano dinanzi al mediatore competente e specializzato che le aiuta a esplorare diverse ipotesi di soluzione per trovare un accordo conciliativo.
- Fase di conclusione: le parti sottoscrivono un accordo vincolante oppure il mediatore attesta il mancato accordo e la mediazione si conclude con esito negativo. Il verbale attestante la conclusione con esito negativo della mediazione consente alle parti di adire la giustizia ordinaria.
In tutte le fasi della mediazione obbligatoria le parti devono essere assistite da un avvocato che garantisce altresì la conformità dell’eventuale accordo alle norme di ordine pubblico e imperative di legge.
E’ importante anche notare che l’avvio del procedimento di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza dei diritti oggetto della domanda di mediazione.
Inizia una procedura di mediazione con Camera di Mediazione Nazionale
I casi di mediazione obbligatoria
La riforma Cartabia ha ampliato le materie oggetto di mediazione obbligatoria cercando di favorire la risoluzione extragiudiziale delle controversie vertenti su di diritti disponibili.
Le materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cioè per le quali non può essere iniziata una causa innanzi al giudice se prima non si svolge il tentativo di mediazione innanzi ad un organismo) sono quelle elencate di seguito:
- Diritti reali
- Successioni ereditarie
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- Risarcimento del danno da responsabilità medica e/o sanitaria
- Locazione
- Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Patti di famiglia
- Affitto aziende
- Comodato
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Contratti di prestazione d’opera
- Contratti di rete
- Somministrazione
- Società di Persone
- Subforniture
In ogni caso è sempre necessario consultare un Avvocato in quanto l’assistenza legale è obbligatoria in ogni fase della mediazione obbligatoria, ed anche imprescindibile per ottenere un accordo definitivo e rispettoso delle formalità di legge, infatti anche se si tratta di un procedimento informale vi sono degli aspetti che solo un esperto legale può aiutare a valutare nella giusta prospettiva, stante anche il fatto che l’accordo conclusivo è vincolante tra le parti e può essere portato ad esecuzione con la notifica di un precetto.
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I Vantaggi della Mediazione Obbligatoria
- Riduzione dei Costi: I procedimenti giudiziari possono comportare costi legali significativi. La mediazione obbligatoria offre un’alternativa più economica, riducendo i costi legali e amministrativi per tutte le parti coinvolte.
- Risparmio di Tempo: I tempi di risoluzione delle controversie giudiziarie possono essere lunghi e imprevedibili. La mediazione obbligatoria, invece, permette alle parti di avere un maggiore controllo sui tempi, accelerando il processo di risoluzione.
- Preservazione delle Relazioni: La mediazione obbligatoria favorisce un clima di collaborazione e consenso. Le parti coinvolte mantengono un maggiore controllo sulla situazione e sono più propense a preservare le relazioni, sia personali che commerciali.
- Eliminazione dell’alea giudiziale: l’accordo di mediazione potrebbe non soddisfare pienamente le aspettative delle parti ma sono pur sempre frutto di reciproche concessioni negoziate delle parti stesse che eliminano il rischio di subire una sentenza imposta dal giudice che decide secondo diritto e non tiene conto degli equilibri e dei motivi che invece emergono in mediazione.
- Premialità: Sono riconosciute esenzioni fiscali e credito di imposta per le indennità versate all’organismo di mediazione.
La mancanza di partecipazione alla mediazione obbligatoria
Nel caso in cui una parte non aderisca alla convocazione in mediazioneuenze possono variare a seconda delle circostanze specifiche e del tipo di controversia. Ecco alcune possibili conseguenze:
- Possibili Sanzioni Economiche: la legge prevede sanzioni economiche o costi aggiuntivi per la parte che non aderisce alla mediazione obbligatoria (art. 12 bis d. lgs 28/2010).
- Conseguenze Procedurali: La mancata partecipazione può avere conseguenze procedurali, influenzando il modo in cui la controversia viene gestita successivamente nel sistema giudiziario.
- Perdita di Vantaggi della Mediazione: La parte che non partecipa si preclude la possibilità di beneficiare dei vantaggi della mediazione, che possono includere una risoluzione più rapida e meno costosa della controversia, nonché la possibilità di preservare le relazioni interpersonali.
I costi della mediazione obbligatoria
I costi della mediazione obbligatoria sono costituiti da due voci principali:
- Spese di avvio e/o adesione
- Spese per il primo incontro di mediazione
Come di seguito quantificate:
SPESE DI AVVIO e/o ADESIONE E SPESE DI PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
(Indennità in vigore per le domande di mediazione protocollate dal 15 novembre 2023 – D.M. n. 150/2023)
MEDIAZIONE obbligatoria/delegata/demandata (articolo 5 e 5 quater del D.lgs. 28/2010 post riforma Cartabia) | Spese di avvio/adesione per ciascun centro di interesse | Spese di mediazione primo incontro per ciascun centro di interesse | Totale spese di avvio/adesione e spese primo incontro al deposito della domanda per ciascun centro di interesse |
A | B | A+B (totalmente credito di imposta) | |
Fino a € 1.000,00 | € 39,04 (32,00+iva) | € 58,56 (48,00+iva) | €97,60 (80,00+iva) |
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 | € 73,20 (60,00+iva) | € 117,12 (96,00+iva) | €190,32 (156,00+iva) |
Da € 50.000,01 a Indeterminato | € 107,36 (88,00+ iva) | €165,92 (136,00+iva) | €273.28 (224,00+iva) |
MEDIAZIONE VOLONTARIA | Spese di avvio/adesione per ciascun centro di interesse | Spese di mediazione primo incontro per ciascun centro di interesse | Totale spese di avvio/adesione e spese primo incontro al deposito della domanda per ciascun centro di interesse |
A | B | A+B (totalmente credito di imposta) | |
Fino a € 1.000,00 | € 48,80 (40,00+iva) | € 73,20 (60,00+ iva) | € 122,00 (100,00+iva) |
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 | €91,50 (75,00 +iva) | € 146,40 (120,00+iva) | 237.90 (195,00+iva) |
Da € 50.000,01 a Indeterminato | € 134,20 (110,00+iva) | €207,40 (170,00+iva) | €341,60 (280,00+iva) |
Per l’avvio del procedimento di mediazione e per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 D.M. n. 150/2023).
Sono obbligati al pagamento le parti istanti all’atto del deposito della domanda di mediazione e le parti chiamate all’atto di adesione al procedimento di mediazione. Le indennità di mediazione (spese di avvio/adesione e le spese di mediazione per il primo incontro) sono inderogabili a pena di cancellazione dell’organismo (art. 36 comma 1 lett. c) D.M. 150/2023) e non sono ripetibili.
In caso di mancato accordo al primo incontro, le indennità pagate e come sotto specificate, sono integralmente credito d’imposta fino a € 300,00 sull’imponibile (l’IVA ovviamente non rientra nel credito di imposta).
Indennità di mediazione in caso di accordo come quantificate dalla sottostante tabella in caso di accodo conciliativo
Tabella A del DM150/23 Al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro | La Tabella riguarda le spese di Mediazione in caso di: a) conciliazione raggiunta al primo incontro b) mediazione che prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza accordo | ||
Valore della lite | Materie obbligatorie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale | ||
Minimi (IVA esclusa) | Minimi (IVA inclusa) | ||
Fino a €1.000 | €16 | € 19,52 | |
Da €1.001 a € 5.000 | €32 | € 39,04 | |
Da €5.001 a € 10.000 | €136 | € 165,92 | |
Da €10.001 a €25.000 | €256 | € 312,32 | |
Da €25.001 a €50.000 | €480 | € 585,60 | |
Da €50.001 a €150.000 e per valore indeterminabile | €824 | € 1.005,28 | |
Da €150.001 a € 250.000 | € 1.064 | € 1.298,08 | |
Da €250.001 a € 500.000 | € 1.864 | € 2.274,08 | |
Da €500.001 a € 1.500.000 | € 2.984 | € 3.640,48 | |
Da €1.500.001 a €2.500.000 | € 3.544 | € 4.323,68 | |
Da €2.500.001 a €5.000.000 | € 5.064 | € 6.178,08 | |
Oltre €5.000.000 | 0,16% | 0,16%+Iva |
Per un maggiore approfondimento consigliamo di utilizzare il nostro calcolatore dei costi della mediazione obbligatoria, disponibile sul nostro sito web.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
- a) il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
b) credito d’imposta per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è di € 600 in caso di accordo ed è ridotto della metà in caso di mancata conciliazione; - c) credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione;
- d) patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- e) patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.
Conclusioni
La mediazione obbligatoria rappresenta un approccio innovativo e efficace per la risoluzione delle controversie. I suoi vantaggi in termini di costi, tempi e relazioni interpersonali rendono questa pratica sempre più attraente per individui e imprese.
Il legislatore continua a implementare normative a supporto della mediazione obbligatoria, è probabile che questa metodologia continuerà a guadagnare terreno come mezzo principale per la gestione delle dispute legali.