Nel contesto giuridico contemporaneo, le modalità di risoluzione delle controversie civili hanno assunto un ruolo cruciale, mirando a deflazionare il carico di lavoro dei tribunali e offrire soluzioni più rapide ed economiche.
Tra queste, la mediazione e la negoziazione assistita si pongono come strumenti privilegiati all’interno del panorama delle Alternative Dispute Resolution (ADR), ovvero i sistemi alternativi alla risoluzione giudiziale delle liti.
Mediazione
Nel contesto del diritto civile italiano trova asilo la mediazione civile e commerciale.
La mediazione è un procedimento informale volto a facilitare il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti attraverso l’intervento di un mediatore, terzo e imparziale, che assiste le parti e le aiuta nel trovare una soluzione condivisa.
L’istituto della mediazione è regolamentato principalmente dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha introdotto e disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle liti civili e commerciali.
La normativa identifica specifiche materie in cui la mediazione è resa obbligatoria prima di poter accedere alla giustizia ordinaria.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione si avvia con la presentazione della domanda di mediazione, l’istanza, innanzi a un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, da parte di una o entrambe le parti in conflitto (mediazione congiunta). La procedura si svolge in una o più sessioni, durante le quali il mediatore riattiva la comunicazione tra le parti, aiutandole a esplorare possibili soluzioni condivise e a raggiungere un accordo.
Uno degli aspetti salienti della mediazione è rappresentato dalla “condizione di procedibilità”, secondo cui per determinate controversie è necessario tentare la mediazione prima di poter proporre un’azione giudiziaria.
In caso di raggiungimento di un accordo, questo viene redatto in forma scritta. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In tutti gli altri casi l’accordo è omologato, su istanza di una delle parti, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
La legge quindi, attribuendo efficacia di titolo esecutivo all’accordo posto in essere in mediazione, conferisce allo stesso la “forza” di una sentenza; pertanto, nel caso in cui una delle parti non adempia a quanto in esso stabilito, si può direttamente agire come se si trattasse, appunto, di una sentenza giudiziale
Negoziazione assistita
La negoziazione assistita è una procedura alternativa alla risoluzione giudiziale delle controversie, prevista e regolamentata nell’ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Questo strumento legale consente alle parti di una disputa civile o commerciale di tentare di raggiungere un accordo bonario, assistite dai rispettivi avvocati, senza la necessità di ricorrere alla giurisdizione ordinaria.
La procedura di negoziazione assistita può essere innescata volontariamente dalle parti o può diventare obbligatoria per determinate categorie di controversie, come stabilito dalla normativa vigente.
Tra i casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria vi sono le controversie relative a risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, le richieste di risarcimento per danni da responsabilità medica, nonché le controversie relative a contratti di famiglia, a condizione che non riguardino diritti indisponibili.
Il processo di negoziazione assistita inizia con la redazione e l’invio di una proposta di accordo da parte dell’avvocato di una parte all’altra parte o al suo legale. Questa proposta deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), garantendo così la tracciabilità della comunicazione.
Le parti, attraverso i rispettivi avvocati, stabiliscono i termini e le condizioni del tentativo di negoziazione, inclusa la possibilità di avvalersi di un termine entro cui tentare di raggiungere l’accordo.
Durante il processo di negoziazione, le parti esplorano le rispettive posizioni e cercano di trovare una soluzione condivisa ai punti di contenzioso, con l’obiettivo di stipulare un accordo che soddisfi entrambe le necessità.
In caso di raggiungimento di un accordo, questo ha effetto di titolo esecutivo.
Ciò significa che l’accordo raggiunto tra le parti, formalizzato per iscritto e sottoscritto dai rispettivi avvocati, può essere direttamente eseguito in caso di inadempimento, senza necessità di un’ulteriore pronuncia giudiziale.
Nel caso in cui la negoziazione assistita non porti a un accordo, le parti conservano la possibilità di adire le vie legali, avviando un procedimento giudiziario. Tuttavia, il tentativo di negoziazione assistita non pregiudica le successive azioni legali che le parti intendono intraprendere.
Differenze tra mediazione e negoziazione assistita
Sebbene la mediazione e la negoziazione assistita siano entrambe volte a facilitare la risoluzione bonaria delle liti, esse presentano caratteristiche distintive sia in termini procedurali che di finalità.
- Procedura
- La procedura della mediazione prevede che un mediatore neutrale aiuti le parti a trovare un accordo comune.
- La procedura della negoziazione assistita prevede invece che siano direttamente le parti, assistite dai rispettivi avvocati, a negoziare per raggiungere un accordo.
- Obbligatorietà
- Per alcune controversie, come quelle inerenti al condominio, diritti reali, successioni, e contratti, la legge prevede l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità della causa in tribunale.
- La negoziazione assistita è obbligatoria in specifici casi previsti dalla legge, come controversie relative a risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e per determinate cause familiari, ma in molti altri casi rimane facoltativa.
- Rapporto con il sistema giudiziario
- L’accordo raggiunto in mediazione, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, ha valore di titolo esecutivo.
- Nella negoziazione assistita, l’accordo raggiunto tramite negoziazione assistita ha valore di accordo negoziale e, una volta formalizzato per iscritto e firmato dalle parti e dai loro avvocati, assume valore di titolo esecutivo.