
In un sistema giudiziario spesso lento e sovraccarico, strumenti come la mediazione offrono una via d’uscita intelligente, veloce e meno conflittuale. Tra le varie forme previste, la mediazione delegata è forse la meno conosciuta ma una delle più interessanti: è il giudice stesso a proporla nel corso di un processo, quando ritiene che ci siano margini per una soluzione condivisa.
In questo articolo scoprirai cos’è la mediazione delegata, quando può essere utilizzata, perché conviene alle parti e quali vantaggi porta anche a livello sistemico. Il tutto con un linguaggio semplice ma accurato, ideale per cittadini, professionisti e operatori della giustizia.
Cos’è la Mediazione Delegata?
La mediazione delegata è una particolare forma di mediazione civile e commerciale prevista dalla normativa italiana sulla legge di mediazione (D.Lgs. 28/2010), in cui è il giudice a invitare le parti in causa a tentare un percorso di conciliazione extragiudiziale.
A differenza della mediazione obbligatoria o volontaria, qui l’iniziativa parte direttamente dall’autorità giudiziaria durante lo svolgimento di un processo.
- Non parte da una scelta delle parti
- Non è collegata a specifiche materie
- Nasce durante un processo già in corso
Il giudice, valutando la natura della controversia e l’atteggiamento delle parti, dispone l’avvio della mediazione entro una data precisa, con il fine di evitare che il processo prosegua inutilmente se esiste una concreta possibilità di accordo. La capacità del giudice di discernere con accuratezza permetterà di individuare quali cause abbiano il maggior potenziale conciliativo tramite mediazione e quali, invece, richiedano imprescindibilmente una sentenza, magari perché intrinsecamente legate a pure questioni di diritto.
Quando si può ricorrere alla mediazione delegata?
Fino alla remissione in decisione, persino in appello, il giudice ha la facoltà di ordinare la mediazione. Con una motivata ordinanza, valuterà la natura della causa, lo stato dell’istruttoria, la condotta delle parti e ogni altra circostanza. Da quel momento, la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda, con la contestuale fissazione della successiva udienza.
E’ particolarmente indicata nelle materie come:
- Diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù…)
- Condominio
- Successioni ereditarie
- Divisioni
- Locazioni e comodato
Si rivela di minore efficacia nei rapporti contrattuali in ambito assicurativo, bancario e finanziario, nonché nelle controversie relative a richieste di risarcimento danni per responsabilità medica o sanitaria.
Vi sono, ovviamente, liti per cui l’istituto della mediazione demandata non può essere utilizzato. Non è giuridicamente possibile transigere, infatti, con riguardo ai diritti indisponibili o questioni penali.
Mediazione Delegata: da Opportunità a Obbligo
Inizialmente, l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 — entrato in vigore il 21 marzo dello stesso anno — riconosceva al giudice, nell’ambito di un procedimento civile già instaurato, la facoltà di suggerire alle parti di avvalersi della mediazione.
L’invito del giudice alla mediazione non aveva carattere obbligatorio. Tuttavia, ignorarlo o rifiutarlo senza giustificato motivo poteva avere conseguenze negative.
A partire dal 21 agosto 2013, in seguito al Decreto Legge 69/2013 (convertito con modifiche nella Legge 98/2013), il giudice ha la facoltà di disporre la mediazione, persino in appello.
Questa decisione, presa prima della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa, si basa sulla valutazione della natura della controversia, dello stato dell’istruttoria e del comportamento delle parti. In tali circostanze, è necessario intraprendere il percorso di mediazione prima di poter procedere con l’azione giudiziaria, inclusa quella in fase di appello.
Si arriva così all’art 5 quater del D.Lgs 28/10 come novellato a seguito del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149 a mente del quale “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione”. Nel caso in cui disponga la demandata, la mediazione diventa obbligatoria.
Vantaggi della mediazione delegata
- Riduzione dei tempi: molte mediazioni si concludono in 2-3 mesi, contro anni di processo.
- Contenimento dei costi: spese molto più basse rispetto a una causa.
- Miglior controllo sul risultato: le parti costruiscono insieme l’accordo, evitando sorprese.
- Maggiore riservatezza: la mediazione è coperta da riservatezza, a differenza del processo.
- Recupero della relazione: in ambiti familiari, condominiali o societari, un accordo consensuale può salvare rapporti futuri.
L’impatto della Riforma Cartabia sulla mediazione delegata
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha rafforzato in modo significativo il ruolo della mediazione civile e commerciale, promuovendo una visione più moderna e funzionale della giustizia complementare. Anche la mediazione delegata è stata oggetto di attenzione, con interventi che ne valorizzano l’efficacia e ne incentivano l’utilizzo.
Tra le principali novità che toccano la mediazione delegata ci sono:
- Maggiore responsabilizzazione del giudice: il magistrato ha ora un ruolo più attivo nel promuovere l’uso della mediazione, anche in fase iniziale del processo.
- Valutazione delle condotte delle parti: la riforma ha rafforzato il principio secondo cui il comportamento processuale (inclusa l’adesione o il rifiuto alla mediazione) può influire sulla decisione finale e sulle spese.
- Incentivi economici e fiscali: estesi anche ai casi di mediazione delegata, per premiare chi aderisce e favorisce la risoluzione stragiudiziale.
Con la riforma, la mediazione delegata diventa uno strumento più strutturato e strategico, non più solo una facoltà giudiziale occasionale, ma un’opzione concreta e valorizzata anche dal legislatore.
Mediazione delegata e condizione di procedibilità
Nel caso di mediazione delegata, l’avvio del procedimento di mediazione è obbligatorio ai fini della continuazione della causa; il mancato esperimento comporta l’improcedibilità dell’azione giudiziaria.
Le normative più aggiornate hanno conferito un ruolo di particolare importanza alla mediazione disposta dal giudice. In tale contesto, è previsto che il magistrato si impegni nella propria formazione e aggiornamento professionale in materia di mediazione, prendendo parte a seminari e corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche mediante le sue sedi decentrate.
Ai fini della valutazione prevista dall’art. 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, assumono particolare importanza la partecipazione a tali attività formative, nonché la quantità e la qualità dei procedimenti conclusi tramite ordinanza di mediazione o accordo conciliativo, considerati indicatori di diligenza, competenza e produttività del magistrato. Si intende, pertanto, promuovere l’impegno del giudice sia nella formazione continua su questi temi, sia nell’utilizzo concreto della mediazione delegata come strumento per la risoluzione delle controversie pendenti.
Domande frequenti sulla mediazione delegata (FAQ)
La mediazione delegata è l’invito del giudice a esperire un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, con la presenza di un mediatore professionista e degli avvocati delle parti.
Il giudice, nel corso del processo, può disporla con invito formale alle parti.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, cpc. La mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare conseguenze anche di carattere economico. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione
Dipende dal valore della causa, ma è generalmente più economica del processo. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali.
Sì, la presenza dell’avvocato è obbligatoria per garantire la tutela legale delle parti in mediazione.
Il procedimento di mediazione delegata ha una durata di 6 mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.



