
La competenza territoriale nella mediazione è un tema centrale per chi si trova ad affrontare una controversia civile o commerciale. Con le novità introdotte dalla riforma Cartabia e le recenti modifiche legislative, capire quale organismo di mediazione sia territorialmente competente è diventato essenziale per evitare inutili perdite di tempo, spese aggiuntive e, soprattutto, vedere la propria domanda giudiziale esser dichiarata improcedibile.
Orbene, quando si avvia una procedura di mediazione il principio della competenza territoriale deve essere sempre rispettato; pertanto la scelta dell’organismo territorialmente competente a gestire la procedura è essenziale.La domanda di mediazione obbligatoria presentata dinanzi a un organismo privo di competenza territoriale, comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale
In questo articolo analizzeremo in modo chiaro e dettagliato cosa significa la competenza territoriale in mediazione, quali sono le regole previste dalla legge, i casi pratici più diffusi e tutte le novità della mediazione obbligatoria introdotte dalla nuova normativa.
Competenza territoriale e mediazione: significato e regole generali
La competenza territorialeè rispettata quando l’istanza di mediazione viene depositata presso un organismo di mediazione territorialmente competente che, a mente dell’art. 4 comma 1 D.lgs. 28/2010, coincide con la sede (legale o secondaria) dell’organismo di mediazione che si trova in qualsiasi comune del circondario del giudice territorialmente competente per la controversia. Questo criterio è stabilito dalla legge per garantire:
- vicinanza alle parti coinvolte;
- certezza giuridica, evitando conflitti sulla sede della procedura;
- omogeneità delle regole, in linea con quelle previste dalla normativa vigente.
La normativa di riferimento
Secondo l’articolo 4 del D.Lgs. 28/2010, modificato più volte fino alla riforma Cartabia del 2023, la competenza territoriale segue quindi i criteri del codice di procedura civile, garantendo coerenza con il foro giudiziario.
Criteri di individuazione della competenza territoriale
La legge sulla mediazione e successive modifiche, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo che abbia sede in qualsiasi comune del circondario del tribunale territorialmente competente per la controversia.
In pratica, la competenza territoriale della mediazione segue quella del giudice che sarebbe competente se si instaurasse un processo.
Competenza mediazione: cosa succede se si sbaglia foro competente
Nullità o inefficacia della domanda di mediazione
Se la domanda viene presentata presso un organismo che non è territorialmente competente, può essere dichiarata improcedibile.
Opposizioni e contestazioni delle parti
La controparte può eccepire l’incompetenza territoriale già nel primo incontro.
Riproposizione della domanda presso l’organismo competente
In questi casi, è necessario avviare nuovamente la procedura presso l’organismo corretto, con ulteriore dispendio di tempo e costi.
Scegliere correttamente l’organismo di mediazione è fondamentale. In caso contrario, la controparte può sollevare eccezioni di incompetenza, dilatare i tempi entro i quali si può ricomporre la lite e aumentando i costi.
Rispettare le regole sulla territorialità significa invece garantire che la mediazione:
- si svolga in un luogo neutrale e facilmente accessibile;
- abbia pieno valore legale e processuale;
- non dia luogo a contestazioni e/o rinvii.
Differenza tra competenza territoriale e competenza per materia
- La competenza per materia stabilisce quali questioni sono soggette a mediazione.
- La competenza territoriale, invece, determina dove deve essere presentata la domanda di mediazione.
Deroghe al principio di competenza territoriale
Secondo la regola generale, la domanda di mediazione presentata dinanzi a un organismo privo di competenza territoriale comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Tuttavia, le parti in lite, possono derogare alla competenza territoriale. A mente dell’ art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010 : “La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti”. E’ preferibile che le parti in lite dichiarino nel verbale dell’incontro di mediazione o nell’eventuale accordo, espressamente e per iscritto, di voler derogare al principio della competenza territoriale introdotto dal legislatore anche per il procedimento di mediazione.
Tuttavia, parte della dottrina (si veda al riguardo Demetrio Calveri ne “Il Procedimento di Mediazione”) considera come implicitamente prestato il consenso delle parti a derogare al principio di competenza territoriale anche quando v’è partecipazione agli incontri di mediazione presso un organismo che non è competente territorialmente e nulla viene eccepito dalle parti.
In altre parole, il deposito di un’istanza di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente, non determina automaticamente la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale…se le parti in lite decidono di intraprendere il percorso di mediazione dinnanzi a quell’organismo, è come se superassero il principio di competenza territoriale, o meglio, scegliessero di derogarvi per fàcta concludèntia.
Novità: cosa è cambiato con la riforma Cartabia
Estensione delle materie obbligatorie
Sono state introdotte nuove materie in cui la mediazione è obbligatoria.
Rafforzamento del ruolo degli organismi di mediazione
Gli organismi devono rispettare requisiti più stringenti per garantire professionalità e imparzialità.
Incentivi fiscali e agevolazioni
La riforma ha introdotto crediti d’imposta e sgravi fiscali per chi ricorre alla mediazione.
Nuova legge e prospettive future
Novità introdotte dal 2023
La riforma Cartabia ha reso la mediazione ancora più centrale nei conflitti civili.
Possibili ulteriori riforme
Si discute di estendere ulteriormente la mediazione ad altre materie.
L’impatto per cittadini, avvocati e imprese
Le nuove norme riducono i tempi dei processi e incentivano soluzioni stragiudiziali.
Come scegliere l’organismo di mediazione competente
Requisiti dell’organismo
Deve essere iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Consigli pratici per i cittadini
Verificare sempre la competenza territoriale dell’organismo prima di avviare la domanda.
Alcuni casi pratici riguardanti la competenza territoriale
1. Domanda di mediazione presso organismo territorialmente competente
Scenario: Mario, residente a Torino, ha una controversia civile e decide di promuovere una mediazione. Presenta la domanda presso un organismo con sede a Milano, fuori dalla circoscrizione del tribunale competente.
Conseguenze pratiche:
- La controparte può rifiutarsi di partecipare, sostenendo che l’organismo è incompetente territorialmente; questo rientra tra i casi di “giustificato motivo” per non partecipare, come previsto dall’art. 8 D.Lgs. 28/2010.
- Se la mediazione non ha luogo e si arriva in giudizio, il giudice può dichiarare l’improcedibilità della domanda perché la mediazione è stata avviata presso organismo incompetente.
- In base a orientamenti giurisprudenziali (es. Tribunale di Milano del 29 ottobre 2013), una domanda di mediazione presentata unilateralmente presso un organismo incompetente “non produce effetti”.
2. Più domande per la stessa controversia
Scenario: Anna presenta una richiesta di mediazione presso un organismo competente in base alla sua residenza. Successivamente, Marco presenta una seconda domanda relativa alla stessa controversia, ma presso un organismo in un altro distretto.
Regola applicabile:
- Secondo l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, in questi casi prevale l’organismo presso il quale è stata depositata la prima domanda.
3. Deroga consensuale alla competenza territoriale
Scenario: Due aziende, una di Genova e una di Milano, decidono di mediare una controversia relativa a un contratto commerciale. Pur avendo competenze territoriali diverse, si mettono d’accordo per rivolgersi a un organismo di mediazione con sede a Bologna.
Cosa prevede la legge:
- L’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce chiaramente che la competenza territoriale è derogabile per accordo tra le parti, anche tacito; basta che entrambe partecipino alla mediazione per considerare valida la deroga.
- La modalità telematica della mediazione (videochiamata, ecc.) non modifica la competenza territoriale: l’istanza deve comunque essere depositata presso un organismo che abbia sede (principale o secondaria) nel distretto competente o abbia stipulato una convenzione regolarmente comunicata al Ministero con altro organismo avente sedenel circondario del giudice competente territorialmente
4. Mediazione richiesta dal giudice (mediazione demandata in appello)
Scenario: Durante un giudizio, il tribunale in appello invita uno dei litiganti a esperire la mediazione presso un organismo competente nel distretto della Corte d’Appello.
Interpretazione normativa:
- Anche in questo caso, la competenza territoriale dell’organismo mediazione si determina in base al tribunale o alla Corte d’Appello che ha in carico la controversia.
- È sufficiente che l’organismo abbia anche una sede secondaria nel distretto competente, purché regolarmente comunicata e iscritta presso il Ministero della Giustizia.
Riepilogo in tabella:
| Scenario | Esito pratico |
| Organismo fuori distretto competente | Eccezione sollevata, mediazione inefficace / domanda giudiziale improcedibile |
| Più istanze presentate per la stessa controversia | Competente l’organismo che ha ricevuto per primo la domanda di mediazione |
| Deroga tra le parti (anche tacita) | Organismo scelto è valido, anche se fuori dal circondario di competenza |
| Mediazione da remoto (telematica) | Competenza territoriale invariata rispetto alla sede dell’ODM |
In sintesi:
- La scelta dell’organismo di mediazione deve rispettare la competenza territoriale per evitare il rischio di declaratoria di improcedibilità in giudizio.
- Le parti possono derogare al principio di competenza territoriale
- Anche in mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice, è essenziale verificare che l’organismo sia accreditato e abbia sede (principale o secondaria) nel territorio competente.
FAQ sulla mediazione e competenza territoriale
È il principio che determina dove deve essere avviata la mediazione.
La domanda può essere dichiarata inefficace e bisogna riproporla presso l’organismo competente territorialmente.
No, deve essere proposta nell’organismo territorialmente competente.
Estensione delle materie, incentivi fiscali e requisiti per gli organismi più stringenti.
Sì, spesso le controversie si chiudono in pochi mesi invece che anni.
Sì, ma entro i limiti della competenza territoriale.
La competenza territoriale non è un dettaglio tecnico, ma una condizione essenziale per la validità della procedura. Conoscere le regole previste dalla legge e le novità introdotte dalla riforma Cartabia significa evitare errori, risparmiare tempo e garantire efficacia al tentativo di conciliazione.



