
La riforma della giustizia civile ha trasformato radicalmente il volto della mediazione in Italia. Quello che un tempo era percepito da molti professionisti e cittadini come un semplice passaggio burocratico, oggi rappresenta uno snodo cruciale del processo civile.
Disertare l’incontro senza una valida ragione non è più una strategia processuale neutra o priva di rischi. Al contrario, è un comportamento rischioso che espone la parte a conseguenze economiche severe e a rischi concreti legati al buon esito della causa.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa accade in caso di mancata partecipazione alla mediazione, alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e dalle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Il nuovo quadro normativo: l’Art. 12-bis e la Riforma Cartabia
Il fulcro del sistema sanzionatorio è oggi l’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010. Questa norma è stata introdotta per rafforzare gli strumenti contro le condotte ostruzionistiche e dilatorie, stabilendo un principio fondamentale: partecipare alla mediazione è un dovere non solo verso la controparte, ma anche verso il sistema giustizia.
Chi non partecipa al primo incontro senza un giustificato motivo va incontro a tre conseguenze:
- Subisce una sanzione pecuniaria (corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per quella determinata lite).
- Potrebbe subire una ulteriore sanzione pecuniaria a favore della controparte (determinata equitativamente in caso di soccombenza).
Conseguenze processuali (dalla mancata adesione al procedimento di mediazione il giudice desume argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c.).
La sanzione economica: il “Raddoppio” del Contributo Unificato
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità (sia essa obbligatoria, demandata dal giudice o clausola contrattuale), il magistrato è tenuto a condannare la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
È fondamentale comprendere le caratteristiche di questa sanzione:
- Automaticità: a differenza del passato, il giudice non ha discrezionalità; una volta accertata l’assenza ingiustificata, la sanzione deve essere applicata.
- Indipendenza dall’esito del giudizio: la sanzione scatta per la mancata partecipazione alla mediazione a nulla rilevando l’esito della causa.
- Tempistiche: La sanzione può essere irrogata già alla prima udienza.
Il Caso Pratico:
Una recente sentenza del Tribunale di Catania (maggio 2025) ha condannato gli opponenti in un giudizio a decreto ingiuntivo al pagamento del doppio del contributo unificato per aver disertato la mediazione. Il giudice ha ribadito che l’assenza viola un preciso dovere di legge e che la sanzione è sempre dovuta.
Risarcimento alla controparte: quando si paga ?
Oltre al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
A differenza della sanzione statale, questa condanna richiede specificamente la soccombenza (ovvero che si perda della causa).
- Doppia sanzione: Il Tribunale di Arezzo (dicembre 2024) ha applicato congiuntamente le sanzioni, ordinando il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per quel giudizio e un indennizzo di 500 euro alla controparte.
- Sanzione singola: Al contrario, il Tribunale di Trani (giugno 2025) ha sanzionato il Condominio assente in mediazione ma non ha concesso l’indennizzo alla controparte poiché vi era una soccombenza solo parziale.
Mediazione Delegata: ovvero quando è il Giudice a valutare la mediabilità della lite
Un caso particolare, sempre più frequente con la Riforma Cartabia, è la Mediazione Delegata (o demandata). In questo scenario, non è la legge a imporre a monte il tentativo di conciliazione, ma è il giudice stesso che, valutata la natura della causa e lo stato degli atti, con ordinanza dispone la mediazione.
Attenzione: l’ordinanza del giudice introduce la “condizione di procedibilità” anche nei casi in cui la lite riguardi una materia diversa da quelle per cui il ricorso alla mediazione è obbligatorio.
- Termini e scadenze: Quando il giudice demanda le parti in mediazione, assegna solitamente un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda presso un organismo territorialmente competente. Sebbene il rispetto dei termini della mediazione civile sia caldamente raccomandato per una corretta gestione della procedura, la giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti sulla loro natura. Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4133/2024) ha ribadito che quello assegnato dal magistrato non è un termine perentorio: affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta, è infatti sufficiente che il primo incontro davanti al mediatore si svolga effettivamente entro l’udienza fissata per il rinvio.
- Condizione di Procedibilità: Anche se la materia del contendere non rientra tra quelle “obbligatorie” (ex art. 5 comma 1), a seguito dell’ordinanza, il tentativo di mediazione diventa condizione di procedibilità. Tanto premesso, se la parte che ha interesse a portare avanti la causa non attiva la procedura, il giudizio si estingue.
- Sanzioni : La parte che non aderisce ad una mediazione delegata si espone a subire due sanzioni: una pecuniaria, pari al doppio del contributo unificato dovuto (deve infatti applicarsi, poichè con la sua ordinanza il giudice introduce una mediazione obbligatoria, la medesima sanzione di quella prevista per la mancata adesione ad una procedura che rientra fra quelle per cui la mediazione è, per previsione legislativa, condizione di procedibilità della domanda giudiziale); una di tipo “processuale”. A mente dell’art. 12-bis del D.Lgs 28/10 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; non aderire alla mediazione disposta dal magistrato espone quindi la parte a una valutazione negativa.
Il “Giustificato Motivo”: cosa salva dalla sanzione?
Le sanzioni previste per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione scattano in assenza di un giustificato motivo. La nozione di giustificato motivo non è stata mai ben perimetrata dal legislatore; la giurisprudenza ha ancorato la definizione di giustificato motivo a un impedimento oggettivo e non pretestuoso.
NON può considerarsi giustificato motivo:
- Ritenere la pretesa avversaria infondata. Non essere disposti a “considerare” (anzi ad ascoltare) la pretesa della controparte perchè pretestuosa e/o manifestamente infondata, non esonera il chiamato dal partecipare alla procedura. La mediazione è, anzi, un utile strumento per spiegare le proprie ragioni ed evitare di essere trascinati in un (sempre spiacevole) giudizio.
- Motivi di salute: Il Tribunale di Torino (maggio 2025) ha respinto la giustificazione di una parte che invocava “età avanzata e malattia” senza documentazione medica specifica. Se la parte non può muoversi, ha il dovere di conferire procura speciale al difensore per partecipare in sua vece. Peraltro è sempre possibile, in caso di malessere temporaneo, chiedere un rinvio.
- Contestare la competenza territoriale: La domanda di mediazione deve essere depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La parte che, al ricevimento della convocazione, non eccepisce subito il difetto di competenza territoriale con l’idea di far valere tale circostanza in giudizio, andrà incontro alle sanzioni di cui all’art. 12-bis del D.Lgs 28/10.
Può invece costituire giustificato motivo:
- la mancata o tardiva ricezione della convocazione;
- una convocazione priva degli elementi essenziali (organismo, oggetto, data, modalità di partecipazione);
- una convocazione che non consenta concretamente alla parte di organizzarsi per partecipare o delegare;
- oggettiva impossibilità giuridica a partecipare (ad esempio l’apertura di una procedura concorsuale con sospensione o limitazione dei poteri della parte o la sopravvenuta incapacità legale non ancora sanata dalla nomina di un rappresentante);
- il difetto di legittimazione passiva (si pensi, ad esempio, ad un caso di omonimia e all’invito che arrivi a persona diversa da quella individuata dall’istante).
Partecipazione personale e delega
La regola aurea rimane la partecipazione personale. Se impossibilitate, le parti possono farsi sostituire da un rappresentante (spesso il difensore) munito di procura speciale sostanziale. La delega deve essere specifica per la mediazione e conferire i poteri necessari per transigere la lite. I motivi che possono giustificare un’assenza devono inoltre essere:
- oggettivi (cause di impossibilità assoluta e oggettiva o di forza maggiore);
- permanenti (in caso contrario potrebbe essere chiesto un rinvio);
- documentabili; ovvero ragioni di salute, impegni professionali concomitanti con gli incontri.
Su questo punto è intervenuta di recente la Suprema Corte: con l’ordinanza Cassazione n. 9608/2026 sulla mediazione è stato chiarito che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, poiché il difensore non può cumulare in sé i ruoli di parte e di assistente.
Conclusioni in merito alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione
Non aderire alla mediazione è un azzardo economico e processuale; ignorare l’esistenza di una procedura pendente significa posticipare il problema aumentando i costi.
La strategia corretta prevede di:
- Partecipare sempre al primo incontro, anche se le possibilità di accordo sono molto basse e/o anche se riteniamo pretestuosa e infondata la domanda dell’istante.
- Documentare eventuali impedimenti (certificati medici, cause di forza maggiore) e chiedere un rinvio per partecipare all’incontro.
Domande Frequenti (FAQ)
La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, ove non sorretta da un giustificato motivo, comporta l’applicazione di specifiche conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento. In particolare, la normativa contempla tre principali effetti:
1. Sanzione pecuniaria in favore dello Stato
Il giudice condanna la parte assente al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
2. Condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte
In caso di successiva soccombenza nel giudizio, la parte che ha ingiustificatamente omesso di partecipare alla mediazione può essere condannata al pagamento, in favore della controparte, di una somma determinata in via equitativa, quale conseguenza della violazione del dovere di leale collaborazione nella fase precontenziosa.
3. Valutazione negativa ai fini probatori
Il giudice può altresì desumere argomenti di prova dalla mancata adesione alla procedura di mediazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., valorizzando il comportamento processuale della parte quale indice sintomatico rilevante nel complessivo apprezzamento della controversia.
Sì. La sanzione pecuniaria viene comminata indipendentemente dall’esito della causa; la ratio del legislatore è quella di punire chi non si presenta in mediazione.
Sì. Sebbene sia richiesta la partecipazione diretta dei soggetti coinvolti in mediazione, se impossibilitati, è possibile farsi sostituire da un rappresentante (come il difensore) munito di procura speciale sostanziale. La delega deve essere specifica per la mediazione e conferire i poteri necessari per transigere la lite.
L’assenza per giustificato motivo va circoscritta a un impedimento di carattere oggettivo e non pretestuoso. Anche la convinzione di avere ragione nel merito e non dover rispondere ad una domanda di mediazione infondata e pretestuosa non è rilevante quale giustificato motivo.
No. Per la sanzione relativa al contributo unificato vige il principio di automaticità: una volta accertata l’assenza ingiustificata, il giudice non ha discrezionalità sull’irrogazione della sanzione e deve procedere in tal senso. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche, il giudice trasmette copia del provvedimento al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
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