
Il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 , novellato secondo la riforma Cartabia 2022, disciplina e ristruttura l’istituto della mediazione civile e commerciale ponendolo al centro dei sistemi A.D.R.
La mediazione civile e commerciale è stata (inizialmente) concepita come filtro delle domande giudiziali col dichiarato obiettivo di ridurre il carico pendente nelle aule dei tribunali.
Oggi, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia:
- in materia di condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende.
Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità:
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- associazione in partecipazione;
- consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione;
- società di persone e subfornitura.
È tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
A distanza di oltre 10 anni dalla sua entrata in vigore, la mediazione civile non è più “semplice” filtro delle domande giudiziali ma è ormai pacificamente intesa come l’attività, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Scopo del procedimento di mediazione, è raggiungere la conciliazione …ovvero la (ri)composizione della controversia a valle della procedura di mediazione che deve essere svolta, esclusivamente, presso un organismo di Mediazione (pubblico o privato) accreditata presso il Ministero della Giustizia.
Un ruolo chiave nella procedura di Mediazione è, certamente, attribuito ai Mediatori ; ovvero le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, seguono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il decreto stabilisce requisiti specifici per l’esercizio dell’attività di mediatore, prevedendo una formazione adeguata e il rispetto di determinati standard etici e professionali; un’adeguata preparazione mira a garantire l’efficacia e la qualità del servizio di mediazione.
Le caratteristiche della legge sulla mediazione
Il DLgs 28/2010 ha alcune caratteristiche specifiche, che possono essere così riassunte:
- Il DLgs 28/2010 prevede un regime di incentivi per promuovere l’uso della mediazione accanto alle sanzioni per stimolare la partecipazione della parte chiamata al procedimento. Ad esempio, in caso di successo della mediazione, le parti beneficiano di agevolazioni fiscali che riguardano sia le spese di mediazione che le spese per l’assistenza legale; al contrario il rifiuto ingiustificato di partecipare alla mediazione comporta elevate sanzioni e conseguenze processuali negative per la parte renitente, con relativo aggravio di spese.
- Il DLgs 28/2010 ha anche introdotto il principio di “riservatezza” del processo di mediazione. Ciò significa che tutte le informazioni divulgate durante la mediazione non possono essere utilizzate in un successivo processo giudiziario, a meno che le parti non acconsentano. Questo principio è fondamentale per creare un ambiente in cui le parti si sentano libere di esprimere la propria posizione e la relativa documentazione, senza timore che queste possano essere poi utilizzate contro di loro.
- Il DLgs 28/2010 prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
- Infine, a differenza del giudizio, il procedimento di mediazione è snello, ha costi contenuti e già stabiliti all’atto di presentazione dell’istanza di mediazione, è informale e breve. Ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabili di ulteriori tre.
- Il DLgs 28/2010 attribuisce inoltre, all’accordo raggiunto in mediazione, la stessa forza ed efficacia di una sentenza emanata da un giudice. Infatti, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.