La mediazione volontaria emerge come una soluzione pragmatica e all’avanguardia per risolvere le controversie civili evitando il percorso giudiziario tradizionale.
Questo meccanismo si rivela essenziale per chi cerca una risoluzione dei conflitti più rapida, meno onerosa, incentrata sul dialogo fra le parti e sul successivo accordo che l’intervento di un professionista terzo e imparziale, il mediatore, aiuta a raggiungere.
Cos’è la mediazione volontaria e come funziona
La mediazione volontaria è un procedimento extragiudiziale che consente alle parti di una controversia di ricercare una soluzione concordata, evitando così l’alea, le lungaggini e i costi di un procedimento giudiziario.
Nella mediazione volontaria, le parti, che non devono essere necessariamente assistite da un avvocato, si rivolgono a un organismo di mediazione accreditato e si affidano a un mediatore, figura professionale specializzata e imparziale, che ha il ruolo di facilitare il dialogo costruttivo tra i centri di interesse in lite.
Attraverso incontri programmati, il mediatore aiuta le parti a identificare meglio i loro interessi e i loro bisogni aiutando ciascuna di esse a trovare una soluzione condivisa, senza mai prendere decisioni vincolanti per le parti in lite ma formulando piuttosto, solo se necessario, una proposta conciliativa che può essere o meno accolta.
Differenze tra mediazione volontaria e obbligatoria
La differenza tra mediazione volontaria e obbligatoria risiede nella facoltà o nell’obbligo di avviare la procedura.
Mentre la mediazione volontaria è un percorso che le parti possono scegliere liberamente di intraprendere per risolvere una qualsiasi lite avente ad oggetto diritti disponibili, la mediazione obbligatoria, introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2010, è condizione di procedibilità per la proposizione di domande giudiziali relative a specifiche materie.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo
La mediazione obbligatoria si configura quindi come una condizione di procedibilità per accedere al giudizio.
Per essere più chiari, la mediazione volontaria può essere applicata a qualsiasi tipo di controversia avente ad oggetto diritti disponibili e quindi “negoziabili” , la mediazione obbligatoria invece, prevede una strada tracciata dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010 che le parti sono tenute a seguire prima di poter adire alle vie giudiziarie.
Le materie soggette a mediazione obbligatoria sono state definite e poi allargate con la riforma Cartabia e attualmente includono:
- controversie in materia condominiale (tra condomini o tra questi e l’amministratore e relative, a titolo semplificativo e non esaustivo, alla proprietà condominiale e all’uso delle parti comuni);
- questioni legate alla proprietà o ad altri diritti reali su beni immobili;
- controversie relative alla divisione di beni comuni;
- liti legate alla divisione dell’eredità;
- accordi per la gestione e la divisione del patrimonio familiare;
- controversie relative a comodato e locazione;
- questioni legate all’affitto di aziende;
- controversie relative al risarcimento per danni derivanti da responsabilità medica, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale;
- risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa;
- liti derivanti dall’interpretazione di contratti o rapporti con banche, assicurazioni e finanziarie;
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- Franchising;
- Opera;
- Rete;
- Somministrazione;
- società di persone e subfornitura
Novità della Riforma Cartabia per la mediazione volontaria
L’intervento riformatore della Cartabia ha apportato modifiche sostanziali nell’ambito della mediazione, puntando a potenziarne l’efficacia e a facilitarne l’accesso.
Tra le innovazioni più rilevanti, vi è la valorizzazione dell’istituto della mediazione volontaria nel sistema giuridico, attraverso misure volte a promuoverne l’utilizzo. Questa riforma mira a consolidare la cultura della mediazione in Italia, incentivando le parti a considerare la via stragiudiziale come prima opzione per la risoluzione delle controversie.
Le novità relative alla durata del procedimento, alla modalità di svolgimento del primo incontro, all’introduzione della mediazione telematica, e alla valenza dell’accordo di mediazione come titolo esecutivo, tra le altre, sono infatti applicabili sia alla mediazione volontaria, sia all’ obbligatoria.
L’intento del legislatore è migliorare e semplificare il procedimento di mediazione nel suo complesso, incentivando la cultura del dialogo e del confronto costruttivo come alternative al contenzioso giudiziario.
Procedimento di mediazione volontaria e calcolo dei costi
Il procedimento di mediazione si attiva con la presentazione di un’istanza presso un organismo di mediazione accreditato.
I costi sono certi, determinati ex ante e ancorati ad una tabella approvata dal ministero della giustizia e pubblicata sul sito internet di ogni organismo di mediazione all’interno del proprio regolamento di procedura. La trasparenza e la prevedibilità dei costi del procedimento di mediazione rappresentano una differenza sostanziale rispetto alle lungaggini e all’onerosità dei procedimenti giudiziali.
Il calcolo dei costi della mediazione si basa essenzialmente su due diversi fattori: 1) il valore della controversia che la parte istante indica all’atto della presentazione della domanda di mediazione; 2) la materia oggetto della mediazione (quindi se obbligatoria o facoltativa). Dal 15 novembre 2023, sono entrate in vigore nuove indennità, regolate dal D.M. 150/2023 che ha abrogato il precedente D.M. n.180/2010, introducendo un nuovo sistema attraverso il quale calcolare i costi della procedura.
Per ottenere una stima più precisa dei costi, è possibile utilizzare applicazioni online che permettono di simulare i costi inserendo il valore della procedura; ognuna di esse calcola i costi della mediazione tenendo conto di tutte le variabili previste dalla normativa vigente.