La mediazione telematica arricchisce quel contesto giuridico-normativo che predilige, in luogo del contenzioso ordinario, l’utilizzo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie; la ratio è quella di deflazionare il carico della giustizia ordinaria.
Questo orientamento ha preso forma con il decreto legislativo n.28 del 2010, riferimento normativo principale per la disciplina della mediazione civile e commerciale.
Tale decreto ha introdotto la mediazione prevedendola come obbligatoria in determinate materie nelle quali le parti devono, prima di rivolgersi al giudice, tentare di risolvere il conflitto con l’aiuto di un mediatore civile e commerciale debitamente formato e inserito nell’albo tenuto dal ministero della giustizia.
Orbene, nell’ambito di questo quadro normativo, la mediazione telematica emerge come una soluzione innovativa e in linea con l’era digitale in cui viviamo permettendo alle parti in lite di partecipare alla procedura di mediazione da remoto, superando così le barriere fisiche e geografiche che potrebbero ostacolare il raggiungimento di un accordo.
La possibilità di avvalersi della mediazione in modalità telematica, non solo rende il processo di risoluzione delle controversie più accessibile e flessibile, ma si pone anche come una risposta efficace alle esigenze di modernizzazione e digitalizzazione del sistema giuridico, calando perfettamente la mediazione nel contesto digitale in cui viviamo.
Che cos’è la mediazione telematica e come funziona
Quando parliamo di “mediazione telematica”, facciamo riferimento a un procedimento di mediazione attraverso il quale le parti in conflitto tentano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un mediatore, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, quali videoconferenze e piattaforme digitali.
Questa modalità consente di superare le barriere fisiche, garantendo al contempo la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza delle informazioni.
La relativa disciplina prevede che ciascun atto del procedimento sia formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e possa essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
A conclusione della mediazione il mediatore formerà un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invierà alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
La novella interessa anche la conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche che devono avvenire, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Come presentare la domanda
La domanda di mediazione può essere presentata da una o entrambe le parti in conflitto ma non deve essere necessariamente redatta su documento nativo digitale, convertito in PDF, sottoscritto digitalmente dall’avvocato e inviato tramite Posta Elettronica Certificata all’organismo di mediazione. Al riguardo infatti, non sono previste formalità particolari…
Il nuovo articolo 8 bis del D.Lgs. 28/2010 chiarisce invece che è possibile presentare espressa richiesta per la partecipazione da remoto alla procedura di mediazione: “ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”.
La piattaforma utilizzata per la mediazione telematica deve garantire la reciproca udibilità e visibilità delle parti, così come la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni.
Al termine di ogni incontro, ciascun verbale viene redatto in formato nativo digitale e inviato alle parti per la sottoscrizione con firma digitale o altra forma di firma elettronica qualificata.
Novità della riforma Cartabia per la mediazione telematica
La Riforma Cartabia ha quindi introdotto significative innovazioni nel campo della mediazione telematica, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di questo strumento nella risoluzione delle controversie; come accennato una delle principali novità è rappresentata dall’opportunità di svolgere l’intera procedura di mediazione in modalità telematica, anche senza il consenso unanime delle altre parti.
Queste disposizioni mirano a semplificare e rendere più efficiente l’intero procedimento di mediazione, facilitando l’accesso alla giustizia e contribuendo alla digitalizzazione del sistema giudiziario.