La condizione di procedibilità rappresenta una sorta di soglia di accesso al processo.
La mediazione civile come condizione di procedibilità
La mediazione civile, introdotta con il decreto legislativo n. 28/2010, rappresenta una condizione di procedibilità necessaria per l’accesso al giudizio civile. L’obiettivo di questa disposizione è duplice. Da un lato, si cerca di decongestionare i tribunali attraverso la risoluzione alternativa delle controversie; dall’altro, s’intende promuovere la cultura del dialogo e della conciliazione.
La Riforma Cartabia ha confermato l’obbligatorietà della mediazione civile come condizione di procedibilità; oggi chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in:
- materia di condominio;
- diritti reali:
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi;
- bancari e finanziari;
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- opera;
- rete;
- somministrazione;
- società di persone e subfornitura.
È tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
La procedura di mediazione deve essere quindi avviata e svolta prima di poter procedere con una domanda giudiziale ; in mancanza, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile.
La mediazione demandata e gli altri casi in cui diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale
La procedura di mediazione è obbligatoria non solo quando la lite riguarda una di quelle materie di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
Nello stesso decreto, l’articolo 5 – quater introduce (rectius rafforza) la Mediazione demandata dal giudice e con essa un’altra ipotesi di mediazione obbligatoria.
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.
La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; se la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
L’obbligo di svolgere la mediazione può sorgere per clausola contrattuale o statutaria
Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, questa diventa obbligatoria ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mancata attivazione della procedura comporterà l’improcedibilità della domanda (anche in questo caso il giudice è chiamato a verificare lo svolgimento della procedura di mediazione prima di poter procedere con il giudizio).