
La distribuzione del patrimonio di una persona deceduta può sollevare diverse questioni legali, specialmente quando si tratta di interpretare e rispettare la volontà del defunto come espressa nel testamento.
Nonostante un testamento sia concepito per chiarire la volontà del de cuius non è raro che sorgano controversie relative alla sua validità.
In questi casi, è possibile impugnare il testamento; tale azione legale che può portare alla nullità o all’annullabilità dell’atto in questione.
Ma a quali condizioni un testamento può essere impugnato?
Tipi di testamento e caratteristiche
Per comprendere meglio i motivi su cui può fondarsi l’impugnazione, è essenziale conoscere i tipi di testamento previsti dal nostro ordinamento.
Abbiamo già chiarito che il testamento rappresenta la volontà di una persona (il de cuius) riguardo alla distribuzione dei suoi beni post mortem.
Il testamento trova disciplina nel Codice Civile (artt. 456–809) che distingue tra due tipologie: da un lato i testamenti ordinari e dall’altro i testamenti speciali.
Testamenti ordinari
I testamenti ordinari rappresentano le forme più comuni attraverso le quali una persona può esprimere le sue ultime volontà riguardo alla destinazione dei propri beni. I testamenti ordinari sono così definiti perché seguono procedure standardizzate, dettagliatamente regolate dal Codice Civile volte a garantirne chiarezza e legalità.
Le caratteristiche comuni ai testamenti ordinari prevedono il rispetto di specifici requisiti formali volti ad assicurare l’autenticità e la validità del documento.
Fanno parte dei testamenti ordinari:
- Il testamento olografo → si distingue per la sua semplicità e personalità, essendo interamente scritto, datato e firmato dal testatore.
Questa forma di testamento non richiede la presenza di testimoni o notai al momento della sua redazione, deve essere chiaramente leggibile e inequivocabilmente attribuibile al suo autore. - Il testamento pubblico → è il tipo di testamento che offre il maggior grado di sicurezza legale, redatto e formalizzato da un notaio in presenza di due testimoni. E’ dettato dal testatore e trascritto dal notaio (che certifica la sua conformità alle volontà espresse e alle norme vigenti nel nostro ordinamento).
- Il testamento segreto → consente al testatore di mantenere la riservatezza delle proprie disposizioni fino alla morte. Il testatore redige il documento o lo fa scrivere da un’altra persona, inserendolo poi in una busta chiusa che viene consegnata al notaio alla presenza di testimoni, senza però rivelarne il contenuto.
Queste forme di testamento rispondono a diverse esigenze personali garantendo che le intenzioni del testatore siano rispettate, minimizzando le possibilità di contestazioni future.
Testamenti speciali
I testamenti speciali rispondono invece a situazioni eccezionali, in cui il testatore si trova in condizioni tali da non poter redigere un testamento ordinario.
Queste forme di testamento sono particolarmente utili in circostanze di urgenza e/o inaccessibilità e sono regolate da norme che permettono una certa flessibilità nella redazione del documento testamentario.
Fanno parte dei c.d. testamenti speciali:
- i testamenti in condizioni eccezionali → questi includono i testamenti redatti in presenza di malattie contagiose, calamità naturali o altre situazioni di emergenza. In tali casi, possono essere ricevuti da un notaio, un giudice di pace, o altre autorità civili ma sempre in presenza di testimoni.
- I testamenti in luoghi isolati o non convenzionali → ad esempio, i testamenti redatti a bordo di navi o aeromobili, che possono essere gestiti dal comandante o da altre figure autorizzate. Questi documenti devono poi essere debitamente registrati nei registri ufficiali del mezzo di trasporto.
- I testamenti militari → specificamente pensati per i membri delle forze armate in situazioni di conflitto o missioni pericolose. Questa tipologia testamentaria può essere redatta rapidamente e consegnata nelle mani di ufficiali e/o cappellani.
I “testamenti speciali” permettono quindi di assicurare, anche in condizioni estreme o atipiche, il rispetto delle ultime volontà del testatore.
Motivi che portano all’impugnazione di un testamento
Come abbiamo visto, il testamento è uno strumento legale attraverso cui una persona dispone dei propri beni post mortem.
Tuttavia, non sempre questo documento riflette la volontà autentica del testatore o rispetta le normative vigenti, dando luogo a possibili impugnazioni.
L’impugnazione di un testamento può avvenire per vari motivi, classificabili principalmente in due categorie: nullità e annullabilità.
Entrambe le situazioni implicano irregolarità (più o meno gravi) che possono compromettere la validità dell’atto testamentario.
Le conseguenze di un’impugnazione riuscita sono significative: un testamento nullo è considerato inesistente sin dalla sua creazione, mentre un testamento annullabile mantiene la sua efficacia fino al momento della sentenza di annullamento.
Quali sono le motivazioni a fondamento di tali azioni legali e quali le procedure attraverso cui impugnare il testamento?
Nullità del testamento
La nullità di un testamento si verifica quando l’atto presenta vizi così gravi che lo invalidano completamente. Questi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancanza della firma del testatore in un testamento olografo, la non aderenza alle formalità richieste per il testamento pubblico o segreto etc. etc.
La nullità può essere totale, interessando l’intero documento, o parziale, riguardando solo alcune disposizioni.
È importante notare che la nullità può essere invocata da chiunque abbia un interesse legittimo e non richiede un limite temporale per essere dichiarata.
Annullabilità del testamento
Un testamento può essere dichiarato annullabile quando, pur essendo formalmente corretto, è stato redatto sotto l’influenza di errori, costrizioni, dolo o da un testatore in stato di incapacità mentale temporanea o permanente.
L’annullabilità riguarda quindi le condizioni / le situazioni in cui il testamento è stato redatto.
L’azione per l’annullamento deve essere intrapresa entro cinque anni dalla scoperta del vizio e può essere avviata solo da soggetti che dimostrano un interesse diretto.
L’importanza della mediazione nella impugnazione dei testamenti
Nel contesto delle impugnazioni testamentarie, la mediazione assume un ruolo cruciale, come strumento di risoluzione alternativa delle controversie.
La Riforma Cartabia sottolinea l’obbligatorietà della mediazione prima di procedere con azioni legali in tribunale.
La ratio è decongestionare i tribunali e offrire una possibilità di risoluzione rapida e meno costosa del giudizio ordinario.
La mediazione nel contesto dell’impugnazione di un testamento permette inoltre di esplorare soluzioni consensuali sotto la guida di un mediatore professionista nelle tecniche di mediazione. Questo modo di gestire il conflitto può rivelarsi particolarmente vantaggioso in un campo tanto delicato quanto quello delle successioni, dove le dinamiche familiari giocano un ruolo significativo; durante la mediazione, le parti hanno infatti l’opportunità di esprimere apertamente le proprie preoccupazioni e aspettative, lavorando verso un accordo che rispecchia meglio la volontà del defunto e le concrete esigenze degli eredi.
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Inoltre, la mediazione aiuta a preservare le relazioni familiari che altrimenti verrebbero deteriorate da lunghe e costose battaglie legali peraltro dall’esito incerto….
La mediazione è uno strumento per risolvere, in un ambiente riservato e informale, tutte le problematiche testamentarie.
Le percentuali di successo elevate, in questa particolare area del diritto, mostra quanto possa essere efficace l’istituto nell’affrontare questioni complesse ed emotivamente “cariche”, come quelle legate alle disposizioni testamentarie.
La mediazione quindi, oltre a essere obbligatoria per questa materia, diventa un passaggio fondamentale nell’azione di impugnazione, poiché aiutando le parti a comprendere le reali motivazioni (spesso non solo di natura economica) che si celano dietro le contestazioni testamentarie, porta a soluzioni altrimenti inaccessibili col giudizio ordinario.