
Introduzione ai concetti di diritto soggettivo
Nel mondo del diritto civile italiano, comprendere la distinzione tra diritti indisponibili e diritti disponibili è fondamentale, soprattutto per chi opera nel campo della mediazione. Questa distinzione non è solo teorica, ma ha effetti concreti sulla possibilità o meno di risolvere una controversia attraverso la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010.
Che cosa significa “diritto soggettivo”
Un diritto soggettivo rappresenta la facoltà riconosciuta a un soggetto di agire per soddisfare un proprio interesse tutelato dall’ordinamento giuridico. In base alla loro natura e funzione, i diritti soggettivi si distinguono in patrimoniali e non patrimoniali, disponibili e indisponibili.
Differenza tra diritti patrimoniali e non patrimoniali
- I diritti patrimoniali hanno un contenuto economico e possono essere valutati in denaro (come i diritti di proprietà, credito o locazione).
- I diritti non patrimoniali, invece, tutelano aspetti della personalità (come la vita, la libertà, la salute, il nome) e non hanno un valore economico diretto.
Cosa sono i diritti disponibili
I diritti disponibili sono quelli di cui il titolare può liberamente disporre, decidendo se esercitarli, modificarli o rinunciarvi.
Sono i diritti che possono essere ceduti, transatti, o conciliati in sede di mediazione o giudizio.
Esempi pratici
- Diritti derivanti da contratti di locazione o compravendita
- Crediti pecuniari
- Diritti reali (usufrutto, servitù, uso, abitazione)
- Obbligazioni commerciali
Questi diritti possono essere oggetto di accordo di mediazione.
Cosa sono i diritti indisponibili
I diritti indisponibili sono quelli di cui il titolare non può liberamente disporre, poiché sono tutelati dall’ordinamento a salvaguardia di valori superiori, come la persona, la famiglia o l’interesse pubblico.
Esempi
- Il diritto alla vita e alla salute
- I diritti relativi allo stato civile(matrimonio, filiazione)
- Il diritto agli alimenti
- I diritti dei minori
Sono diritti intangibili, che non possono essere oggetto di rinuncia, transazione o mediazione.
Differenze tra diritti disponibili e indisponibili
| Aspetto | Diritti Disponibili | Diritti Indisponibili |
| Oggetto | Patrimoniale | Spesso non patrimoniale |
| Volontà del titolare | Può disporne liberamente | Limitata o esclusa |
| Rinuncia | Ammessa | Vietata |
| Mediazione | Ammessa | Esclusa |
| Esempi | Crediti, proprietà, contratti | Vita, salute, stato civile |
L’importanza della distinzione nella mediazione civile
In base al D.Lgs. 28/2010, la mediazione è ammessa solo per i diritti disponibili.
Questo significa che una controversia può essere oggetto di mediazione solo se il diritto in discussione è nella libera disponibilità delle parti.
Esempio pratico
Una lite per mancato pagamento di un canone di locazione può essere mediata; una disputa sulla potestà genitoriale, invece, no.
Esempi di controversie mediabili e non mediabili
- Mediabili: contratti, successioni, condominio, locazioni, risarcimento danni.
- Non mediabili: riconoscimento di un figlio, diritto al nome, alimenti.
Rilevanza della volontà delle parti
La disponibilità del diritto dipende anche dal grado di autonomia privata riconosciuto alle parti.
Quando la legge impone limiti alla volontà per tutelare interessi generali, il diritto diventa indisponibile.
Aspetti pratici per mediatori e organismi di mediazione
Nel contesto della mediazione, è certamente auspicabile che il mediatore civile e commerciale sappia riconoscere la natura del diritto oggetto della controversia; tuttavia l’accertamento relativo alla regolarità formale e al rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico dell’accordo col quale si dirime la lite, spetta agli avvocati.
E’ importante conoscere la distinzione fra diritti disponibili e indisponibili per evitare di trattare questioni non mediabili che potrebbero rendere nullo l’accordo e generare responsabilità professionale.
Tanto premesso è fondamentale:
- Analizzare il contenuto patrimoniale della pretesa.
- Verificare la presenza di norme inderogabili.
- Valutare se la legge consente la rinuncia o transazione sul diritto.
Le tecniche di mediazione nei diritti disponibili
Un aspetto cruciale, spesso trascurato, è l’applicazione delle corrette tecniche di mediazione per gestire efficacemente le controversie che coinvolgono diritti disponibili.
In questo ambito, il mediatore non si limita a facilitare il dialogo, ma utilizza strumenti comunicativi, negoziali e relazionali per aiutare le parti a trovare un accordo sostenibile.
Esempi di tecniche efficaci
- Ascolto attivo: per comprendere interessi e bisogni sottesi alle posizioni dichiarate.
- Riformulazione neutra: per chiarire le intenzioni e ridurre la conflittualità.
- Individuazione degli interessi comuni: per trasformare il conflitto in collaborazione.
- Generazione di opzioni: per favorire soluzioni creative e vantaggiose per entrambe le parti.
Queste tecniche sono fondamentali per costruire un clima di fiducia e cooperazione, specialmente quando le parti devono decidere liberamente come disporre dei propri diritti.
Applicarle correttamente garantisce che l’accordo di mediazione sia non solo valido giuridicamente, ma anche efficace nel tempo.
La distinzione tra diritti disponibili e indisponibili rappresenta un pilastro del diritto civile e della mediazione.
Solo i diritti disponibili possono essere oggetto di un accordo e solo una gestione basata su solide tecniche di mediazione può garantire risultati duraturi e soddisfacenti per le parti.
Per mediatori, avvocati e professionisti del settore, conoscere questa differenza significa operare nel pieno rispetto della legge e dell’etica professionale.
FAQ sui diritti disponibili e indisponibili
Diritti alla vita, alla salute, allo stato civile, agli alimenti e alla tutela dei minori.
No. I diritti indisponibili sono esclusi dalla mediazione perché le parti non possono, appunto, disporne e quindi sono diritti che non possono essere oggetto di accordo.
Diventano disponibili solo dopo l’apertura della successione e limitatamente agli aspetti patrimoniali.
No, è nulla.
Se ha valore economico e la legge consente di rinunciarvi o transigerlo, è disponibile.
L’accordo è nullo ma il mediatore difficilmente potrà essere ritenuto responsabile professionalmente.



