
Nel panorama della giustizia civile, la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) gioca un ruolo sempre più centrale. Tra gli strumenti a disposizione di professionisti legali e cittadini, troviamo la Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite(regolata dall’art. 696-bis c.p.c.) e la Mediazione Civile e Commerciale. Ma quali sono le differenze sostanziali tra il tentativo di conciliazione esperito dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e quello gestito da un Mediatore Civile professionista?
Facciamo chiarezza sulle peculiarità di entrambi gli istituti per capire quale strada intraprendere.
Cos’è la Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696-bis c.p.c.?
L’articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile introduce uno strumento processuale che permette di richiedere la nomina di un consulente tecnico ancor prima di iniziare una vera e propria causa ordinaria.
La particolarità di questo istituto risiede nel mandato affidato al CTU: prima di depositare la propria perizia, egli deve tentare la conciliazione tra le parti.
Il ruolo del CTU conciliatore vs. Il ruolo del Mediatore Civile
Sebbene in entrambi i casi vi sia un terzo imparziale che tenta di far trovare un accordo alle parti, l’approccio e il fondamento giuridico sono profondamente diversi.
| Caratteristica | Conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. (CTU) | Mediazione Civile (D.Lgs. 28/2010) |
| Natura del procedimento | Strumento giudiziale (si svolge in Tribunale con la nomina di un giudice). | Procedura stragiudiziale gestita presso un Organismo di Mediazione che nomina un mediatore indipendente. |
| Focus del Professionista | Il CTU valuta aspetti strettamente tecnici (es. danni a un immobile, vizi di un’opera) e propone un accordo basato sulla propria perizia. | Il Mediatore Civile lavora sugli interessi delle parti, ristabilendo la comunicazione. Non emette giudizi tecnici, ma facilita un accordo condiviso. |
| Tempi e Costi | Richiede il pagamento del contributo unificato, le spese e le tempistiche (seppur ridotte) del Tribunale. | Ha tempi certi e rapidi (durata massima 6 mesi eventualmente prorogabili) e costi predeterminati e trasparenti. |
| Efficacia dell’accordo | Se le parti si accordano, si forma processo verbale a cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo. | L’accordo raggiunto in mediazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati o omologato dal Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo. |
Possono coesistere? L’importanza della Mediazione
Spesso, l’accertamento tecnico è un passaggio utile per avere una quantificazione del danno, ma non risolve le tensioni personali o commerciali alla base della lite.
La Mediazione Civile offre un ambiente protetto e riservato in cui le parti possono non solo discutere delle somme (magari supportati proprio da una perizia di parte o da una perizia tecnica disposta in mediazione), ma anche rinegoziare contratti o preservare rapporti d’affari futuri.
Inoltre, per molte materie previste dalla legge, la Mediazione è condizione di procedibilità (obbligatoria) prima di poter adire le vie legali ordinarie, rendendola un passaggio ineludibile e strategicamente vantaggioso.
FAQ: Domande Frequenti sull’Art. 696-bis c.p.c. e la Mediazione Civile
No, non è obbligatoria. Il ricorso per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.) può essere depositato indipendentemente dal tentativo di mediazione. Tuttavia, se la controversia rientra nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria (come diritti reali, successioni, locazioni, condominio), questa dovrà comunque essere esperita prima di avviare l’eventuale causa di merito ordinaria.
Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. comporta le spese di giustizia (contributo unificato e marche da bollo), le spese legali e il compenso del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che varia in base alla complessità della perizia. La Mediazione Civile, invece, ha costi fissi, trasparenti e proporzionati al valore della controversia, definiti da precise tabelle ministeriali, rendendola spesso la soluzione più economica e prevedibile.
Se le parti non raggiungono un accordo durante la consulenza tecnica preventiva, il CTU deposita la propria relazione tecnica in Tribunale. Questa perizia potrà essere acquisita e utilizzata nel successivo ed eventuale giudizio di merito. Anche dopo il fallimento della conciliazione del CTU, le parti possono comunque scegliere di avviare una Mediazione Civile per cercare un accordo stragiudiziale basandosi sui risultati della perizia appena ottenuta.
Nel caso dell’art. 696-bis c.p.c., è il CTU(un tecnico esperto nella materia del contendere, come un ingegnere o un medico) nominato dal Giudice a proporre una conciliazione basata sulle sue valutazioni tecniche. Nella Mediazione Civile, la procedura è gestita da un Mediatore Civile, un professionista terzo, neutrale e formato specificamente nelle tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti, il cui obiettivo è far dialogare le parti per trovare una soluzione condivisa.
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