
Chi ha una controversia con una banca o un intermediario finanziario per un conto corrente, un mutuo, un finanziamento, una carta di credito, un servizio di pagamento, un investimento o un altro contratto bancario o finanziario, prima di poter avviare una causa davanti al tribunale, deve esperire un procedimento di mediazione civile e commerciale.
La mediazione bancaria è infatti prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte le controversie relative ai contratti bancari e finanziari.
Nel linguaggio comune si usa impropriamente parlare di conciliazione bancaria o di “conciliazione con la banca” ma dal punto di vista tecnico-giuridico, quando si utilizza il procedimento disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, si versa nell’ambito della mediazione civile e commerciale.
La mediazione consente al cliente e alla banca di confrontarsi davanti a un mediatore imparziale e indipendente, con l’obiettivo di verificare la possibilità di raggiungere un accordo senza dover necessariamente arrivare alla decisione del giudice.
Mediazione bancaria: quando è obbligatoria?
La mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio nelle controversie relative ai contratti bancari e finanziari.
Lo stabilisce l’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che inserisce espressamente i contratti bancari e finanziari tra le materie nelle quali chi intende esercitare un’azione in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione.
Che cos’è la mediazione bancaria?
La mediazione bancaria è un procedimento stragiudiziale attraverso il quale il cliente e la banca o l’intermediario finanziario possono cercare, con l’assistenza di un mediatore, di raggiungere una soluzione concordata per risolvere la controversia che li riguarda.
Il mediatore è un soggetto terzo e imparziale che facilita il dialogo tra le parti e le assiste nella ricerca di una possibile soluzione; non decide chi ha torto o ragione come farebbe un giudice.
Guida le parti verso l’ accordo (ovvero verso la conciliazione)
Quali controversie con la banca possono essere portate in mediazione?
La mediazione bancaria può riguardare controversie relative ai contratti bancari e finanziari.
Tra le principali fattispecie possono rientrare, a seconda dell’oggetto concreto della controversia:
- controversie relative a conti correnti bancari;
- controversie relative a depositi bancari;
- controversie relative a mutui;
- controversie relative a finanziamenti e prestiti;
- controversie relative a credito al consumo;
- controversie relative a carte di credito e altri strumenti di pagamento;
- controversie relative a interessi, commissioni e altri oneri contrattuali;
- controversie relative a servizi bancari e finanziari;
- controversie relative a contratti e prodotti finanziari, nei limiti dell’ambito di applicazione della disciplina sulla mediazione;
- controversie relative all’esecuzione o all’interpretazione di contratti bancari e finanziari.
Mediazione bancaria e conciliazione bancaria: qual è la differenza?
Le espressioni “conciliazione bancaria” e “mediazione bancaria” vengono spesso utilizzate come sinonimi nel linguaggio comune ma in maniera impropria. E’ corretto indicare la mediazione bancaria come il procedimento stragiudiziale in cui un terzo imparziale (il mediatore) aiuta una banca o un intermediario finanziario e un cliente a trovare un accordo per risolvere una controversia; la conciliazione bancaria è il risultato positivo, ossia l’accordo, raggiunto al termine della mediazione bancaria.
Mediazione bancaria o ABF: qual è la differenza?
In caso di controversie aventi ad oggetto i contratti bancari i clienti, per cercare una soluzione stragiudiziale e comunque soddisfare la condizione di procedibilità, possono percorrere due strade alternative rivolgendosi:
- o all’ABF (ossia all’Arbitro bancario e Finanziario);
- oppure ad uno degli organismi iscritti presso il ministero della giustizia ricorrendo alla mediazione civile e commerciale a cui è obbligatorio rivolgersi se si ha intenzione di portare la propria banca in giudizio.
La differenza è che l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e banche o altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari istituito e organizzato nell’ambito della Banca d’Italia (quindi poco utilizzato perchè ritenuto organismo vicino agli interessi delle banche).
Gli organismi di mediazione civile e commerciale sono enti pubblici o privati, iscritti in un apposito registro del Ministero della Giustizia, abilitati a gestire i procedimenti di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
In buona sostanza la differenza sta nell’istituto al quale ci si rivolge per cercare di dirimere una controversia avente oggetto un contratto bancario o finanziario
Come funziona la mediazione contro una banca?
La procedura di mediazione bancaria segue, in sintesi, queste fasi.
1. Presentazione della domanda di mediazione
Il cliente, normalmente assistito dal proprio avvocato nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità, presenta una domanda di mediazione a un organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.
La domanda deve indicare, tra gli altri elementi, le parti, l’oggetto della controversia, le ragioni della pretesa e le richieste formulate.
2. Comunicazione alla banca
L’organismo procede agli adempimenti previsti dalla legge e comunica alla parte chiamata la domanda di mediazione, la data del primo incontro e le informazioni necessarie per partecipare alla procedura.
3. Primo incontro di mediazione
Il primo incontro costituisce un momento fondamentale della procedura.
Le parti partecipano alla mediazione secondo le modalità previste dal D.Lgs. 28/2010 e dal regolamento dell’organismo.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, la legge prevede che la condizione si consideri avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza un accordo di conciliazione.
4. Eventuali incontri successivi
Se le parti manifestano la volontà di proseguire il confronto, la procedura può continuare attraverso ulteriori incontri, durante i quali il mediatore facilita la ricerca di una possibile soluzione.
5. Accordo o mancato accordo
La procedura può concludersi con:
- un accordo (la “conciliazione bancaria”);
- un mancato accordo
Se viene raggiunta un’intesa, il mediatore redige processo verbale allegando l’accordo fra le parti.
È possibile fare la mediazione bancaria online?
Sì.
La normativa vigente consente, con il consenso delle parti e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, lo svolgimento della mediazione in modalità audiovisiva da remoto.
Il D.Lgs. 216/2024 ha infatti modificato il D.Lgs. 28/2010 introducendo una disciplina specifica per la mediazione in modalità telematica, compresa la formazione e sottoscrizione degli atti del procedimento.
La modalità telematica può risultare particolarmente utile nelle controversie bancarie quando le parti, i loro avvocati o altri soggetti coinvolti si trovano in luoghi diversi.
Quanto dura una mediazione bancaria?
Il D.Lgs. 28/2010, nella formulazione vigente, stabilisce che il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
Quando la mediazione è demandata dal giudice nei casi previsti dalla legge, sono previste specifiche regole sulla proroga.
Il termine di durata del procedimento non è soggetto alla sospensione feriale.
Maggiori approfondimenti sui termini della mediazione
Quanto costa la mediazione bancaria?
Il costo della mediazione dipende, tra gli altri elementi, dal valore della controversia, dalle indennità previste dalla normativa vigente e dal regolamento applicabile dell’organismo.
Per conoscere in modo immediato una stima dei costi della procedura puoi utilizzare il:
Calcolatore del costo della mediazione di Camera di Mediazione Nazionale
La normativa prevede inoltre specifiche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta per le spese sostenute in relazione alla mediazione, secondo i presupposti, i limiti e le modalità stabiliti dalla legge.
Per approfondire:
Benefici fiscali della mediazione
Dove si presenta una domanda di mediazione bancaria?
La domanda deve essere presentata presso un organismo di mediazione competente secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 28/2010 e dalla normativa applicabile.
La competenza territoriale costituisce quindi un elemento importante da verificare prima del deposito della domanda.
Per approfondire:
La competenza territoriale nella mediazione
Cosa succede se la mediazione non raggiunge un accordo?
La mediazione non obbliga le parti a raggiungere un accordo.
Se il tentativo di conciliazione non produce un’intesa, la procedura può concludersi senza accordo.
Quando la mediazione era prevista come condizione di procedibilità, la normativa stabilisce che la condizione si considera avverata quando il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo di conciliazione.
La parte potrà quindi proseguire nelle forme previste dalla legge, fermo restando che devono essere rispettati gli eventuali ulteriori presupposti processuali applicabili alla specifica controversia.
Per approfondire:
Mediazione bancaria e opposizione a decreto ingiuntivo
Le controversie bancarie possono essere collegate anche a procedimenti monitori e a opposizioni a decreto ingiuntivo.
In questi casi occorre considerare le specifiche disposizioni previste dal D.Lgs. 28/2010 per i procedimenti per ingiunzione e per l’opposizione, nonché le eventuali indicazioni del giudice.
La disciplina della mediazione prevede infatti specifiche deroghe temporali per i procedimenti monitori e per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Camera di Mediazione Nazionale ha approfondito il tema anche in questa guida:
Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo
Per approfondire inoltre le conseguenze della mancata partecipazione:
Mancata partecipazione alla mediazione
Mediazione bancaria e negoziazione assistita: sono la stessa cosa?
No.
La mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono due strumenti differenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, disciplinati da normative diverse.
La mediazione bancaria relativa ai contratti bancari e finanziari trova il proprio riferimento principale nel D.Lgs. 28/2010.
Per approfondire le differenze:
Mediazione e negoziazione assistita: differenze
Perché scegliere Camera di Mediazione Nazionale per una controversia bancaria?
Camera di Mediazione Nazionale è un organismo di mediazione che gestisce procedure di mediazione civile e commerciale nelle materie previste dalla normativa vigente.
Per una controversia bancaria, la procedura può riguardare, in particolare, rapporti contrattuali con banche e intermediari finanziari rientranti nell’ambito dei contratti bancari e finanziari previsto dal D.Lgs. 28/2010.
Prima di presentare la domanda è importante individuare correttamente:
- la banca o l’intermediario da chiamare in mediazione;
- il contratto oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- le richieste formulate;
- il valore della controversia;
- l’organismo territorialmente competente;
- l’eventuale esistenza di procedure stragiudiziali speciali applicabili.
Come avviare una mediazione contro una banca
Se hai una controversia con una banca o con un intermediario finanziario e vuoi verificare la possibilità di avviare una procedura di mediazione bancaria, puoi rivolgerti a Camera di Mediazione Nazionale.
Prima del deposito è consigliabile raccogliere tutta la documentazione relativa al rapporto bancario, tra cui, quando disponibili:
- contratto;
- condizioni economiche;
- estratti conto;
- comunicazioni della banca;
- contestazioni e reclami;
- documentazione relativa a mutui o finanziamenti;
- documentazione relativa a pagamenti e transazioni;
- eventuali precedenti comunicazioni tra le parti.
Vuoi avviare una mediazione bancaria?
Verifica la possibilità di presentare una domanda di mediazione per la tua controversia con la banca.
Domande frequenti sulla mediazione bancaria
Sì, quando la controversia rientra nell’ambito dei contratti bancari e finanziari previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, salvo l’applicazione delle procedure alternative previste dalla legge.
Quando la controversia rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, occorre preliminarmente esperire la procedura prevista dalla legge oppure, nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa, una delle procedure alternative che possono assolvere alla condizione di procedibilità.
Sì. Le controversie relative ai contratti bancari e finanziari rientrano nell’ambito dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010. La concreta qualificazione della controversia deve comunque essere verificata in relazione al contratto e alle domande formulate.
Le controversie relative ai contratti bancari possono rientrare nell’ambito della mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010. È necessario valutare il rapporto contrattuale concreto e l’oggetto della controversia.
Sì. La normativa vigente consente, con il consenso delle parti e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, lo svolgimento della mediazione mediante modalità audiovisive da remoto.
La durata ordinaria del procedimento è di sei mesi, prorogabile secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2010.
Il costo dipende dal valore della controversia e dalle indennità applicabili. Puoi utilizzare il calcolatore del costo della mediazione di Camera di Mediazione Nazionale per ottenere una prima stima.
No. La mediazione civile e commerciale e l’Arbitro Bancario Finanziario sono strumenti differenti, disciplinati da regole diverse. L’ABF è un sistema stragiudiziale per le controversie tra clienti e banche o altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, la legge prevede che la condizione sia soddisfatta se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo di conciliazione. Restano naturalmente da rispettare gli altri presupposti e termini eventualmente applicabili al giudizio.
La controversia può rientrare nella mediazione obbligatoria se riguarda un contratto bancario o finanziario. È necessario esaminare il contratto e l’oggetto della contestazione per verificare l’esatta disciplina applicabile.
Fonti normative e istituzionali
La disciplina della mediazione bancaria deve essere verificata sulla normativa vigente. Le principali fonti istituzionali di riferimento sono:
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – disciplina della mediazione civile e commerciale:
- Ministero della Giustizia – Organismi di mediazione: Ministero della Giustizia



