
Inserire una clausola di mediazione in un contratto è oggi una delle scelte più efficaci per gestire in anticipo il rischio di un contenzioso. Con poche righe, le parti si impegnano a tentare di risolvere il conflitto prima di rivolgersi al giudice o all’arbitro, guadagnando tempo, riservatezza e costi più contenuti.
Dopo la riforma Cartabia questa clausola ha assunto un peso ancora maggiore: oggi è espressamente disciplinata dalla legge e produce effetti processuali precisi. In questa guida vedremo la clausola, come funziona, quali sono le differenze rispetto alla clausola compromissoria e all’arbitrato, come si redige e quali modelli si possono utilizzare.
Che cos’è la clausola di mediazione
La clausola di mediazione è una previsione contrattuale con cui le parti si impegnano reciprocamente a esperire un tentativo di mediazione in caso di controversia derivante dal contratto, prima di intraprendere un’azione giudiziale o arbitrale.
In pratica, le parti decidono “a monte” – cioè al momento della firma del contratto, quando i rapporti sono ancora distesi – come comportarsi se in futuro dovesse sorgere un disaccordo. L’obiettivo è chiaro: darsi una prima occasione strutturata di dialogo, davanti a un mediatore terzo e imparziale, per cercare un accordo senza adire il tribunale.
La clausola può riguardare qualunque controversia legata al contratto: interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del rapporto. Si tratta quindi di uno strumento che rientra a pieno titolo nelle forme di mediazione volute dalle parti, e che si distingue dalla mediazione obbligatoria prevista per legge solo per determinate materie tassativamente previste all’art. 5 del D.Lgs. 28/10.
La clausola di mediazione dopo la riforma Cartabia: l’art. 5-sexies
Il riferimento normativo è l’art. 5-sexies del D.Lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) rubricato come “mediazione su clausola contrattuale o statutaria”.
La norma stabilisce un principio molto importante: quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Significa che, prima di poter ottenere una decisione nel merito, le parti devono aver tentato la mediazione.
Le conseguenze pratiche sono due:
- Effetto processuale. Se il tentativo di mediazione non risulta esperito, il giudice (o l’arbitro), su eccezione della parte sollevata entro la prima udienza, sospende il processo e assegna alle parti un termine per avviare la mediazione. In sostanza, la clausola trasforma la mediazione in una vera e propria condizione di procedibilità, simile a quella prevista per la mediazione obbligatoria ex lege.La giurisprudenza più recente ha confermato il peso di questa previsione. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6386/2025, ha ribadito che una clausola di mediazione validamente sottoscritta e specificamente approvata rientra nell’ambito dell’art. 5-sexies e va rispettata, con effetti sull’improcedibilità in caso di mancato esperimento del tentativo.
- Scelta dell’organismo. La domanda di mediazione si presenta all’organismo indicato nella clausola, purché iscritto nel registro del Ministero della Giustizia. Se la clausola non indica alcun organismo (o quello indicato non è più iscritto), si applica il criterio territoriale ordinario previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 28/10
E’ preferibile che la clausola indichi l’organismo di mediazione: in assenza di indicazione, la scelta resta di fatto rimessa alla parte che per prima deposita la domanda.
Perché inserire una clausola di mediazione nei contratti
Prevedere una clausola di mediazione nei contratti offre vantaggi concreti, sia sul piano economico sia su quello dei rapporti commerciali:
- Tempi rapidi. Il procedimento di mediazione ha una durata massima di tre mesi (prorogabile), contro i tempi spesso pluriennali di un giudizio ordinario.
- Costi prevedibili e contenuti. Le indennità sono determinate da tariffari pubblici: è possibile stimare in anticipo il costo della mediazione, a differenza dell’alea di un contenzioso.
- Riservatezza. La procedura è coperta da riservatezza, un aspetto prezioso per imprese e professionisti che non vogliono esporre pubblicamente la controversia.
- Conservazione del rapporto. La mediazione mira a un accordo condiviso e tende a preservare la relazione commerciale, là dove una causa la compromette quasi sempre.
- Benefici fiscali. L’accordo raggiunto in mediazione gode di agevolazioni fiscali e l’eventuale verbale di mediazione, una volta omologato, ha efficacia di titolo esecutivo.
Dove si inserisce la clausola: contratti, statuti e contratti con i consumatori
La clausola di mediazione può trovare spazio in contesti diversi, ciascuno con accorgimenti specifici.
Contratti commerciali
È l’ipotesi più frequente: contratti di fornitura, appalto, locazione commerciale, distribuzione, agenzia, prestazione di servizi. La clausola si inserisce di norma tra le disposizioni finali, in un articolo dedicato alla risoluzione delle controversie.
Clausola statutaria di mediazione
La clausola può essere prevista nello statuto o nell’atto costitutivo di una società o di un ente. In questo caso copre le controversie tra soci, tra soci e società e quelle che coinvolgono amministratori, organi di controllo, revisori o liquidatori, comprese le liti relative alle delibere assembleari. È uno strumento utile per gestire in modo riservato i conflitti endo-societari.
Contratti con i consumatori (Codice del Consumo)
Particolare attenzione va prestata ai contratti tra impresa e consumatore. L’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) considera potenzialmente vessatorie le clausole che limitano l’accesso del consumatore alla tutela giurisdizionale o che gli impongono un foro o un organismo predeterminato. In questi casi la clausola va costruita in modo da lasciare al consumatore una scelta effettiva tra più organismi e da non comprimere i suoi diritti: meglio quindi prevederla con cautela e con l’assistenza di un legale.
Clausola di mediazione, clausola compromissoria e arbitrato: le differenze
Uno dei punti che genera più confusione riguarda il rapporto tra clausola di mediazione, clausola compromissoria e arbitrato. Sono strumenti diversi, che possono però convivere nello stesso contratto.
La clausola compromissoria (arbitrato)
La clausola compromissoria è la previsione con cui le parti decidono di devolvere ad arbitri – anziché al giudice ordinario – la decisione delle future controversie nascenti dal contratto (art. 808 c.p.c.). A differenza della mediazione, l’arbitrato si conclude con una decisione (il lodo) vincolante per le parti, resa da un soggetto terzo: l’arbitro non aiuta le parti a trovare un accordo, ma decide la lite.
La differenza chiave è quindi questa:
- Mediazione: procedura assistita e non aggiudicativa; il mediatore facilita l’accordo, ma non decide. L’esito dipende dalla volontà delle parti.
- Arbitrato: procedura aggiudicativa; l’arbitro emette un lodo che, di regola, ha efficacia analoga a una sentenza.
La clausola multistep (med-arb): mediazione e arbitrato insieme
È sempre più diffusa la cosiddetta clausola multistep (o escalation clause), che combina i due strumenti in sequenza: le parti si impegnano prima a tentare la mediazione e, solo in caso di mancato accordo, a devolvere la controversia all’arbitrato o al giudice.
Questo approccio “a gradini” unisce i vantaggi della mediazione (rapidità, riservatezza, possibilità di accordo) con la certezza di una decisione finale in caso di fallimento del tentativo conciliativo. È una soluzione particolarmente apprezzata nei contratti commerciali di valore rilevante. Per un quadro completo delle differenze tra gli strumenti di risoluzione alternativa, può essere utile l’approfondimento sulla mediazione e la negoziazione assistita.
Come si redige una clausola di mediazione efficace
Una clausola mal scritta rischia di essere inefficace o di generare contenzioso sul contenzioso. Per evitarlo, una clausola di mediazione ben costruita dovrebbe contenere alcuni elementi essenziali:
- Ambito di applicazione chiaro: specificare che la clausola copre “tutte le controversie derivanti dal contratto o ad esso collegate, comprese quelle relative a interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione”.
- Organismo di mediazione individuato: indicare l’organismo iscritto al registro del Ministero della Giustizia presso cui si svolgerà la procedura, con richiamo al relativo regolamento.
- Carattere preliminare e obbligatorio: prevedere espressamente che le parti si impegnano a esperire la mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.
- Eventuali elementi accessori: criteri di nomina del mediatore, luogo e modalità di svolgimento degli incontri (in presenza o in videoconferenza), lingua della procedura.
- Esito negativo: indicare cosa accade in caso di mancato accordo (devoluzione all’arbitrato o al foro competente).
Il principio guida è uno: la clausola deve essere il più chiara e precisa possibile, così da ridurre al minimo i dubbi interpretativi.
Modelli di clausola di mediazione
Di seguito alcuni modelli di clausola, da utilizzare come base di partenza e da adattare al caso concreto. Trattandosi di previsioni con effetti giuridici, prima di inserirle o modificarle è sempre consigliabile il confronto con un avvocato di fiducia.
Clausola base di mediazione
“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte al tentativo di mediazione secondo il Regolamento della Camera di Mediazione Nazionale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.”
Clausola multistep (mediazione e arbitrato)
“Ogni controversia derivante dal presente contratto o ad esso collegata sarà preliminarmente sottoposta a un tentativo di mediazione presso la Camera di Mediazione Nazionale, secondo il relativo Regolamento. Qualora il tentativo di mediazione non conduca a un accordo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico [ovvero di un collegio arbitrale] nominato dal presidente dell’A.I.R.A.C. La sede della procedura arbitrale sarà ____________ [indicare la città].”
Clausola statutaria
“Ogni controversia tra i soci, tra i soci e la società, ovvero promossa da o nei confronti di amministratori, organi di controllo, revisori o liquidatori in relazione all’attività sociale – comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto – sarà preliminarmente sottoposta al tentativo di mediazione presso la Camera di Mediazione Nazionale, secondo il relativo Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.”
Cosa succede se la clausola di mediazione non viene rispettata
Se una parte agisce in giudizio (o in arbitrato) senza aver tentato la mediazione prevista dalla clausola, l’altra parte può eccepire l’improcedibilità della domanda entro la prima udienza. In tal caso il giudice o l’arbitro non decide subito nel merito, ma assegna alle parti un termine per avviare il procedimento di mediazione, sospendendo il giudizio.
La clausola, quindi, non è una semplice dichiarazione di intenti: produce effetti processuali concreti e ben definiti. Per questo va redatta con attenzione e va richiamata in modo specifico nel contratto. Nei contratti per adesione o con i consumatori, inoltre, può essere opportuna l’approvazione specifica per iscritto, per evitare contestazioni sulla sua validità.
Domande frequenti sulla clausola di mediazione
Non è obbligatorio inserirla in un contratto. Ma se le parti la inseriscono, l’esperimento della mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5-sexies del D.Lgs. 28/2010: in altre parole, una volta prevista, va rispettata.
La clausola di mediazione impegna le parti a tentare un accordo davanti a un mediatore, che non decide la lite. La clausola compromissoria devolve invece la decisione della controversia a un arbitro, che emette un lodo vincolante. Le due clausole possono coesistere in una clausola multistep.
Se la clausola non indica alcun organismo, o quello indicato non è più iscritto al registro, la competenza si determina secondo il criterio territoriale dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010 e la scelta resta di fatto alla parte che per prima deposita la domanda.
Sì. L’art. 5-sexies si applica espressamente anche alle clausole contenute nello statuto o nell’atto costitutivo di enti pubblici e privati, coprendo le controversie societarie.
Il procedimento ha una durata massima di sei mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi con accordo scritto delle parti.
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