
Il contratto di consorzio è uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese italiane per collaborare, condividere risorse e affrontare progetti che, da sole, non riuscirebbero a realizzare. Quando però tra i consorziati nasce un conflitto, la legge impone un passaggio obbligato prima di rivolgersi al giudice: il tentativo di mediazione.
In questa guida vediamo cos’è il consorzio secondo il Codice Civile, come si costituisce, quali sono le sue tipologie e perché la mediazione rappresenta la via più rapida ed economica per risolvere le controversie consortili.
Che cos’è il contratto di consorzio (art. 2602 c.c.)
Ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile, il consorzio è il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
L’elemento che caratterizza l’istituto è il cosiddetto scopo consortile: a differenza della società, il consorzio non punta a produrre un utile da dividere tra i partecipanti, ma a coordinare le attività economiche delle imprese aderenti per ottenere un vantaggio reciproco. Ogni impresa mantiene la propria autonomia e la propria individualità sul mercato; il fine ultimo è l’aumento del reddito (o la riduzione dei costi) di ciascun consorziato.
In via generale, il consorzio persegue due grandi obiettivi:
- disciplinare la concorrenza tra imprese operanti nello stesso settore, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di concorrenza e monopoli;
- cooperare in alcune fasi dell’attività (acquisto di materie prime a condizioni migliori, ripartizione dei costi di un servizio, campagne pubblicitarie o ricerche di mercato comuni).
Per questa sua natura, il consorzio è un istituto a vocazione mutualistica: l’attività deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate.
Consorzi “misti”. In alcuni casi la legge consente la partecipazione al consorzio anche di soggetti non imprenditori (università, Regioni, Camere di commercio) che intervengono come finanziatori. Si parla in questi casi di consorzi misti.
Come si costituisce un consorzio: forma e contenuto del contratto (art. 2603 c.c.)
Chi vuole costituire un consorzio deve rispettare una forma precisa. L’art. 2603 c.c. impone che il contratto costitutivo sia redatto per iscritto a pena di nullità e contenga sette elementi essenziali:
- l’oggetto e la durata del consorzio;
- la sede dell’ufficio eventualmente costituito;
- gli obblighi e i contributi dei consorziati;
- le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- i casi di recesso e di esclusione;
- le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Dal punto 5 si ricava che il consorzio è un contratto tendenzialmente aperto (art. 1332 c.c.): nuove imprese possono aderirvi successivamente, salvo che il contratto preveda regole diverse.
Quanto alla durata, le parti sono libere di stabilirla. In mancanza di una previsione espressa, l’art. 2604 c.c. fissa la durata legale del consorzio in dieci anni.
Il funzionamento del consorzio: delibere, modifiche, recesso e scioglimento
Una volta costituito, il consorzio vive di decisioni interne e può modificarsi o sciogliersi. Gli articoli del Codice Civile disciplinano i passaggi principali:
- Deliberazioni (art. 2606 c.c.): salvo diversa pattuizione, le decisioni relative all’attuazione dell’oggetto consortile sono assunte a maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro 30 giorni.
- Modifiche del contratto (art. 2607 c.c.): richiedono il consenso di tutti i consorziati e devono essere fatte per iscritto, sempre a pena di nullità.
- Recesso ed esclusione (art. 2609 c.c.): nei casi previsti dal contratto, la quota del consorziato uscito o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri.
- Scioglimento (art. 2611 c.c.): il consorzio si scioglie per decorso del termine, per conseguimento (o impossibilità di conseguimento) dell’oggetto, per volontà unanime dei consorziati, per deliberazione per giusta causa, per provvedimento dell’autorità governativa o per altre cause previste dal contratto.
Le due tipologie di consorzio: attività interna ed esterna
Il Codice Civile distingue due grandi categorie di consorzio in base ai rapporti con i terzi.
Consorzi con attività interna
In questo caso l’organizzazione comune non produce effetti verso l’esterno: clienti, fornitori e consumatori non entrano in rapporto diretto con il consorzio. Ogni impresa continua ad agire in proprio nome e nel proprio interesse. Si tratta di una tipologia poco regolata dal Codice, perché il legislatore ha lasciato ampi margini all’autonomia dei consorziati.
Consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.)
Quando il consorzio opera anche verso i terzi, la disciplina diventa più stringente. L’art. 2612 c.c. prevede l’istituzione di un ufficio destinato ai rapporti con l’esterno e impone l’iscrizione nel registro delle imprese, con deposito di un estratto del contratto contenente:
- denominazione, oggetto del consorzio e sede dell’ufficio;
- cognome e nome dei consorziati;
- durata del consorzio;
- le persone cui sono attribuite presidenza, direzione e rappresentanza, con i relativi poteri;
- il modo di formazione del fondo consortile e le norme sulla liquidazione.
L’art. 2613 c.c. stabilisce inoltre che il consorzio con attività esterna possa essere convenuto in giudizio nella persona di chi ne ha la rappresentanza o di chi riveste la presidenza o la direzione.
Il fondo consortile e la responsabilità verso i terzi (artt. 2614 e 2615 c.c.)
Nei consorzi con attività esterna assume un ruolo centrale il fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Il fondo è la principale garanzia per i terzi che vantano diritti verso il consorzio.
- Art. 2614 c.c.: per tutta la durata del consorzio il fondo è indivisibile. I consorziati non possono chiederne la divisione e i loro creditori personali non possono aggredirlo.
- Art. 2615 c.c.: per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono rivalersi esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati, invece, rispondono questi ultimi in solido con il fondo; e se un consorziato risulta insolvente, il suo debito si ripartisce pro quota tra gli altri.
- Art. 2615 bis c.c.: disciplina la situazione patrimoniale del consorzio, con regole modellate su quelle del bilancio delle società per azioni.
Le società consortili (art. 2615 ter c.c.)
Quando società di persone o di capitali (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l.) assumono come oggetto sociale gli scopi propri del contratto consortile, si parla di società consortili (art. 2615 ter c.c.). In questi casi l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro, e per costante orientamento giurisprudenziale trovano applicazione anche le norme generali sul consorzio (artt. 2602 e seguenti c.c.).
La mediazione obbligatoria per le controversie sul contratto di consorzio
Veniamo al punto che interessa direttamente imprese e professionisti: per le controversie in materia di contratti di consorzio la mediazione è obbligatoria.
L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, come novellato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), include espressamente i contratti di consorzio tra le materie per cui, chi intende agire in giudizio, deve prima esperire il procedimento di mediazione. In questi casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, se il tentativo di mediazione non è stato esperito, la domanda è improcedibile. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Si tratta della stessa logica applicata ad altre materie soggette a mediazione obbligatoria. Al riguardo, vale la pena ricordare anche che il giudice può disporre la mediazione delegata anche a lite già avviata, quando ritiene la controversia “mediabile” ovvero a essere risolta soluzione conciliativa.
Quali controversie si risolvono in mediazione
I conflitti che nascono attorno a un consorzio sono spesso complessi, perché coinvolgono più imprese con obiettivi e aspettative differenti. Tra le controversie più ricorrenti che approdano in mediazione troviamo:
- inadempimento degli obblighi contrattuali (tempi, qualità, contributi finanziari);
- ripartizione di costi, profitti o perdite generati dall’attività consortile;
- uso dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, know-how condivisi);
- recesso ed esclusione di un consorziato e relative conseguenze economiche;
- responsabilità per danni a terzi prodotti nell’attività del consorzio;
- conflitti sulla governance, ovvero sulle decisioni operative e strategiche;
- modifiche unilaterali dei termini contrattuali o della ripartizione degli oneri;
- violazione di normative locali, nazionali o comunitarie con possibili sanzioni.
Molte di queste liti riguardano rapporti d’impresa destinati a proseguire nel tempo: proprio per questo la mediazione, che mira a una soluzione condivisa, è spesso preferibile a un contenzioso che rischia di spezzare la collaborazione.
Come funziona il procedimento di mediazione per un consorzio
Il procedimento di mediazione segue alcuni passaggi ben definiti:
- Deposito della domanda. La procedura si avvia con la domanda di mediazione presso un organismo iscritto al Ministero della Giustizia. La domanda va presentata all’organismo territorialmente competente: è quindi importante verificare le regole sulla competenza territoriale.
- Assistenza legale. Nelle materie obbligatorie, come il consorzio, le parti devono essere assistite da un avvocato. Quando la parte non può presenziare di persona, può conferire al difensore una procura speciale.
- Incontri davanti al mediatore. Un mediatore neutrale e imparziale aiuta le imprese a individuare i punti di accordo. È bene partecipare effettivamente agli incontri: la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo può avere conseguenze sanzionatorie nel successivo giudizio.
- Durata. Per legge la procedura deve concludersi entro sei mesi dal deposito della domanda (termine prorogabile con il consenso delle parti), tempi molto più rapidi di una causa ordinaria. A mente dell’articolo 6 del D.Lgs 28/10, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
- Esito. In caso di accordo, l’intesa viene cristallizzata nel verbale di mediazione, che a determinate condizioni costituisce titolo esecutivo. Infatti, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora le parti non raggiungano l’accordo, la condizione di procedibilità si avrà per soddisfatta e la domanda si potrà proseguire in giudizio.
La mediazione non va confusa con la negoziazione assistita né con la generica conciliazione: si tratta di strumenti distinti, con presupposti e procedure proprie.
Documentazione necessaria per avviare la mediazione
Per gestire al meglio una mediazione su un contratto di consorzio è opportuno predisporre:
- copia del contratto di consorzio e degli eventuali allegati e modifiche successive;
- l’eventuale estratto iscritto nel registro delle imprese (per i consorzi con attività esterna);
- documentazione contabile e amministrativa eventualmente rilevante per la controversia;
- la procura al difensore e, se prevista, la procura speciale a partecipare.
In successivo intervento del notaio può rendersi necessario quando, il raggiungimento l’accordo, comporta modifiche quali la variazione dell’atto costitutivo del consorzio stesso.
Vantaggi della mediazione e benefici fiscali
Scegliere la mediazione per una controversia consortile offre vantaggi concreti:
- Tempi rapidi: la procedura si chiude in circa sei mesi.
- Costi contenuti e prevedibili: puoi stimarli in anticipo con il calcolo del costo della mediazione.
- Soluzione su misura: le parti costruiscono l’accordo, preservando i rapporti
- Riservatezza: quanto emerge in mediazione o cristallizzato nell’accordo, resta riservato
A questi vantaggi si aggiungono importanti agevolazioni fiscali. Il D.Lgs. 28/2010 prevede, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo entro il limiti di valore di 100.000 euro e un credito d’imposta sulle spese sostenute per la procedura fino a 600 euro. Per il dettaglio degli importi aggiornati ti rimandiamo all’approfondimento dedicato ai benefici fiscali della mediazione.
Domande frequenti (FAQ)
È il contratto (art. 2602 c.c.) con cui più imprenditori creano un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere insieme determinate fasi delle rispettive imprese, perseguendo uno scopo mutualistico.
Sì. Le controversie in materia di contratti di consorzio rientrano tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia.
La procedura deve concludersi entro 6 mesi dal deposito della domanda, salvo proroga concordata tra le parti.
La condizione di procedibilità è comunque soddisfatta e le parti possono proseguire la controversia davanti al giudice.
Il contratto di consorzio è uno strumento prezioso per le imprese che vogliono fare rete, ma la pluralità di interessi coinvolti rende fisiologico il sorgere di conflitti. La mediazione, oltre a essere un passaggio obbligatorio per legge, è anche la soluzione più efficiente, rapida, riservata, economica per dirimere eventuali liti e salvaguardare i rapporti tra i consorziati.
Se hai una controversia relativa a un contratto di consorzio, puoi depositare l’istanza presso Camera di Mediazione Nazionale, organismo iscritto al Ministero della Giustizia al numero 341 del R.O.M.
Affida il Tuo problema a mediatori esperti in materia societaria e commerciale.



