
Introduzione: perché la Cassazione e mediazione dal 2026 cambia le regole operative
Tra le novità più rilevanti relative alle sentenze della Cassazione in materia di mediazione, l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026 della Terza Sezione Civile occupa un posto di primo piano. La Suprema Corte è intervenuta a fare ordine su due nodi che da anni dividevano i tribunali di merito: quando la condizione di procedibilità può dirsi davvero soddisfatta e chi deve effettivamente comparire al primo incontro di mediazione.
Per mediatori, organismi e parti coinvolte nella procedura di mediazione, la pronuncia non rappresenta una semplice riaffermazione di principi già noti, ma una sistemazione organica che incide direttamente sulla gestione operativa del primo incontro di mediazione obbligatoria, sulla verbalizzazione, sulla qualificazione delle deleghe e sulla strategia difensiva delle parti.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia, cosa resta confermato e quali cautele è opportuno adottare.
Il caso concreto da cui nasce l’ordinanza 9608/2026
La controversia originaria nasce da uno sfratto per morosità promosso dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma nei confronti di un conduttore.
In sede di mediazione disposta dal giudice, il conduttore aveva attivato la procedura, mentre l’ATER si era limitata a dichiarare la non adesione, senza partecipare al primo incontro.
Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Roma avevano ritenuto la domanda procedibile, limitando le conseguenze dell’assenza dell’ATER alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010. Il conduttore ricorreva per Cassazione sostenendo, al contrario, che l’assenza della controparte avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale.
La Cassazione rigetta il ricorso e coglie l’occasione per enunciare un principio di diritto destinato a diventare riferimento per tutti gli organismi di mediazione.
Il principio di diritto fissato dalla Cassazione mediazione 2026
Il cuore dell’ordinanza n. 9608/2026 è il seguente:
“In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso.”
La pronuncia riguarda sia la mediazione obbligatoria sia la mediazione demandata dal giudice, allineando le due ipotesi sotto un identico parametro di valutazione. Da qui discendono due regole operative che ribaltano alcune prassi consolidate negli organismi:
- La condizione di procedibilità si gioca sull’esperimento effettivo, non sul deposito dell’istanza. Non basta aver registrato la domanda di mediazione: serve che il primo incontro si sia realmente tenuto.
- È sufficiente la comparizione qualificata di almeno una parte, normalmente quella onerata dell’attivazione. L’assenza della controparte non paralizza il giudizio, ma produce solo conseguenze sanzionatorie e probatorie.
Questa distinzione tra avvio formale ed effettivo esperimento è il vero spartiacque concettuale della pronuncia ed è ciò che mediatori e organismi devono documentare nel verbale.
Cosa significa “comparizione qualificata” della parte
La Cassazione mediazione 2026 chiarisce in modo netto cosa intende per partecipazione idonea al primo incontro. La parte deve essere presente:
- Persona fisica: personalmente, oppure tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura sostanziale scritta anche non autenticata;
- Persona giuridica: tramite un soggetto delegato a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, idonei a consentire la reale disponibilità dei diritti controversi.
La procura, precisa la Corte, non deve necessariamente essere conferita per la singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi. Questo punto è cruciale per le società e gli enti che operano con procure generali: ciò che conta non è la specificità formale, ma la capacità reale di disporre dei diritti in mediazione.
Il nodo del difensore: la novità più dirompente
Qui la pronuncia introduce il punto più discusso e operativamente rilevante. La Cassazione afferma in modo categorico che:
“la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.”
In altre parole: la presenza del solo legale, anche se munito di procura sostanziale, non basta. Il difensore non può ricoprire contemporaneamente il ruolo di “parte” e quello di “assistente tecnico”.
Questa lettura, fondata sul combinato disposto dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 — che impone l’esperimento del procedimento “con l’assistenza degli avvocati” — supera una prassi diffusa in molti organismi e impone un cambio di abitudini.
Conseguenza operativa per gli organismi ADR: è necessario verificare in sede di mediazione la presenza di almeno una parte (o di un delegato sostanziale diverso dal difensore) al primo incontro. La sola presenza da parte dell’avvocato non basta a soddisfare la condizione di procedibilità.
L’assenza del chiamato non paralizza il processo
Il secondo principio cardine dell’ordinanza riguarda la mancata partecipazione della controparte.
La Corte motiva con chiarezza:
“l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità.”
Da questo assunto derivano tre distinte conseguenze che seguono altrettante ipotesi:
| Scenario | Esito sulla procedibilità | Conseguenze |
|---|---|---|
| Nessuna parte compare al primo incontro | Improcedibilità della domanda | Difetta l’esperimento del procedimento |
| Compare la sola parte istante; controparte è assente | Condizione di Procedibilità rispettata / soddisfatta | Sanzioni ex art. 8, c. 4-bis e art. 12-bis d.lgs. 28/2010 (come modificati dalla riforma Cartabia); argomenti di prova a carico dell’assente |
| Compare il solo difensore senza la parte | Improcedibilità | Il difensore non può cumulare i ruoli di parte e assistente |
La giurisprudenza richiamata: una linea consolidata
L’ordinanza n. 9608/2026 si inserisce in un orientamento che la stessa Suprema Corte sta costruendo da anni. La Cassazione richiama espressamente:
- Cass. n. 8473/2019, capostipite dell’orientamento sulla necessaria comparizione personale della parte assistita dal difensore;
- Cass. n. 28695/2023 (Sezione Seconda), che dà per acquisita la necessità della comparizione e si concentra sul quando e come il giudice debba verificarla;
- Cass. n. 18485/2024 (Terza Sezione), che ribadisce la possibilità di dichiarare subito l’indisponibilità a “entrare” in mediazione già al primo incontro senza che ciò incida sul mancato rispetto della condizione di procedibilità;
- Cass. n. 14676/2025, che ha chiarito i requisiti della procura sostanziale (poteri pieni, non necessariamente riferiti alla singola controversia).
A queste si aggiungono altri precedenti — Cass. n. 40035/2021, n. 22038/2023, n. 4133/2024 e n. 12858/2025 — che, pur non affrontando direttamente il tema, presuppongono il principio della comparizione qualificata. La sentenza sulla mediazione in commento, non rompe con il passato: la Cassazione cristallizza un principio di diritto sistematico e operativo secondo il quale il difensore non può “cumulare” i ruoli di parte e assistente.
Cosa devono fare in concreto mediatori e organismi ADR
L’ordinanza n. 9608/2026 trasforma alcune buone prassi in cautele difficilmente eludibili. Per chi gestisce procedure di mediazione, ecco i punti operativi su cui intervenire da subito.
1. Verbalizzazione del primo incontro
Il verbale di mediazione deve riportare con precisione:
- l’identità dei soggetti comparsi (parte, delegato sostanziale, difensore);
- la qualificazione della delega (procura ad litem o procura sostanziale);
- l’eventuale dichiarazione di indisponibilità a proseguire e le ragioni;
- la conferma dell’avvenuta informativa preliminare resa dal mediatore.
2. Modulistica e procure sostanziali
Gli organismi dovrebbero aggiornare i propri modelli di delega distinguendo nettamente:
- la procura ad litem rilasciata al difensore per l’assistenza tecnica;
- la procura sostanziale rilasciata a un delegato (diverso dall’avvocato) a conoscenza dei fatti e con poteri di disposizione dei diritti.
La Cassazione invita, di fatto, a privilegiare la presenza di un delegato sostanziale distinto dal difensore ogni volta che la parte non possa partecipare personalmente. Per le persone giuridiche, è opportuno predisporre procure standard che attribuiscano espressamente il potere di transigere e conciliare nei limiti della controversia.
3. Convocazione e “tracciabilità” della controparte
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Tanto premesso, verbalizzare l’assenza ingiustificata della parte, richiede un’attenta verifica dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’eventuale giustificato motivo addotto dalla parte che decide di non aderire e la sua successiva condotta processuale serviranno al giudice per operare quella valutazione ex art. 8, comma 4-bis, e art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.
4. Formazione dei mediatori
Il principio della partecipazione sostanziale richiede che il mediatore sia in grado di:
- distinguere immediatamente la “qualità” del soggetto comparso;
- segnalare con tempestività i casi in cui la sola presenza del difensore rischia di non assolvere a quella condizione di procedibilità stabilita ex D.Lgs. 28/10;
Per approfondire le competenze richieste dal nuovo orientamento della Cassazione, è disponibile il corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali della Camera di Mediazione Nazionale.
Mediazione “seria ma non sabotabile”: l’equilibrio della Suprema Corte
Il messaggio complessivo della Cassazione mediazione 2026 è netto: la mediazione non è un rito formale da liquidare con il deposito di un’istanza, né uno strumento che la parte chiamata possa usare per ostacolare la giurisdizione. È un passaggio che deve essere realmente esperito con la presenza “qualificata” delle parti ma ferma restando la facoltà di dichiarare subito la propria indisponibilità a proseguire nel tentativo di mediazione finalizzato al raggiungimento di un accordo.
Conclusioni: i tre punti da ricordare sull’ordinanza 9608/2026
- Procedibilità ed esperimento effettivo: la condizione di procedibilità si verifica con lo svolgimento del primo incontro e la comparizione qualificata di almeno una parte, non con il mero deposito dell’istanza.
- Parte e difensore restano figure distinte: la sola presenza dell’avvocato, sebbene munito di procura, non vale a soddisfare la condizione di procedibilità. Serve la presenza della parte o di un delegato sostanziale da lei nominato diverso dal legale.
- L’assenza della controparte non paralizza il giudizio: il giudice condannerà la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; inoltre, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice potrà desumere argomenti di prova, ma il processo non si paralizza e la domanda giudiziale resta procedibile.
La Cassazione consegna a mediatori e organismi ADR un quadro operativo finalmente nitido e utile per gestire le procedure di mediazione nel 2026. Resta da vedere come la giurisprudenza di merito recepirà l’irrigidimento sul ruolo del difensore: è probabile che nei prossimi mesi assisteremo a un assestamento delle prassi e a un’evoluzione della modulistica degli organismi più attenti.
FAQ – Le domande più frequenti sull’ordinanza Cassazione 9608/2026
Sì, purché si presenti la parte onerata dell’attivazione, personalmente o tramite delegato sostanziale diverso dal proprio difensore. L’assenza della controparte fa scattare solo sanzioni a suo carico e, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice potrà desumere argomenti di prova.
No. La Cassazione in un’importante sentenza sul procedimento di mediazione del 2026, ha chiarito che il difensore non può cumulare i ruoli di parte e di assistente. È opportuno vi sia un delegato della parte , distinto dal legale che l’assiste, a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per conciliare.
Non necessariamente. La procura sostanziale deve attribuire poteri reali di disposizione dei diritti, ma non deve essere conferita per la singola controversia.
La domanda giudiziale è improcedibile, perché difetta l’esperimento del procedimento di mediazione; in questo caso non sarebbe soddisfatta la condizione di procedibilità.
Sì. Le parti possono legittimamente manifestare la propria indisponibilità a proseguire la mediazione, senza che ciò incida sul mancato assolvimento della condizione di procedibilità.



