Comune assente in mediazione, scatta la responsabilità aggravata
“L’ente pubblico territoriale che non partecipa alla mediazione demandata dal giudice senza addurre un giustificato motivo assumendo volontariamente una condotta
deresponsabilizzata, può essere condannato ex officio a risarcire il danno per responsabilità processuale aggravata, cui può seguire anche un danno erariale da segnalare alla Procura
generale della Corte dei conti. Sono le conclusioni cui perviene un’ampia ed articolata sentenza del Tribunale di Roma (estensore Moriconi) del 17 dicembre 2015 che costituisce un
precedente particolarmente significativo sul tema della valutazione della condotta della parte invitata in mediazione e sugli strumenti sanzionatori applicabili nel caso di ingiustificata
partecipazione.
La controversia trae origine dalla richiesta al Comune di Roma di un risarcimento dei danni causati da una rovinosa caduta da un motociclo determinata da alcune buche stradali.
La mediazione era stata quindi disposta dal tribunale, in via subordinata rispetto a una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento a favore del danneggiato di 6mila euro a
carico del Comune (oltre ad un contributo alle spese di causa di 1.300 euro e alle spese di Ctu).
La proposta conciliativa non aveva avuto esito e la parte attrice aveva avviato il procedimento di mediazione che però si era concluso al primo incontro a causa dell’assenza dell’ente
locale il quale, con email inviata all’organismo nel giorno della riunione, affidava al suo avvocato la comunicazione dell’intenzione di non aderire e ciò «al fine di evitare ulteriori spese
a carico dell’amministrazione anzidetta e comunque tenuto conto delle risultanze istruttorie che certamente evidenziano la assoluta assenza di responsabilità». Il tribunale romano dopo
un’accurata ricostruzione dei fatti ha quindi ritenuto fondata la domanda risarcitoria attribuendo al danneggiato un concorso di colpa nella misura del 30%.
Le conclusioni cui perviene appaiono di particolare rilievo in quanto la quantificazione del danno – pur ridotto in misura percentuale – è liquidato in 9.100 euro cui seguono le spese
legali per 3.500 euro. Il Comune è stato altresì condannato a versare un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio per l’ingiustificata partecipazione alla mediazione
disposta dal giudice e, per tale condotta, in via officiosa, anche al risarcimento quantificato in 8mila euro per responsabilità processuale aggravata (articolo 96, comma 3 del Codice di
procedura civile).
Nella decisione viene rilevata l’assoluta insussistenza di un giustificato motivo per l’assenza in mediazione – in quanto addurre la pretesa ragione contro l’altrui torto per non aderire
renderebbe inutile la stessa tout court – la stessa condotta è valutabile sul piano processuale considerato che nel caso di specie il Comune non ha tenuto nella giusta considerazione
l’ordine impartito dal giudice, opponendogli un ingiustificato rifiuto.
Con separata ordinanza il tribunale dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura generale della Corte dei conti in quanto emerge il dubbio di un danno erariale per il comportamento tenuto dall’ente locale che pare abbia notevolmente aggravato gli esborsi per cui è risultato soccombente in sentenza.