Dal 20 di settembre in virtù dell’art. 84 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia” (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013), tuttavia, che ha modificato l’art. 2643 c.c. con l’inserimento del comma 12 bis le parti di un procedimento di mediazione avente ad oggetto la domanda di usucapione di un bene potranno accordarsi davanti al mediatore e successivamente trascrivere l’accordo.