NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Art. 26.
1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. – Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da parola-chiave, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all’articolo 1129, ottavo comma, dei registri di cui all’articolo 1130, primo comma, n. 7), e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell’assemblea. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono a carico dei condomini».;
«Art. 71-ter. – Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del Libro terzo, Titolo VII, Capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni di attuazione, nonché le controversie in cui il condominio è parte.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumersi con le maggioranze di cui alL’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere detta delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con le maggioranze di cui alL’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».