Il Tribunale di Roma ha affermato che, attesa l’obbligatorietà della mediazione, si dovrà ricorrere alla via conciliativa solo quando sussiste una controversia in fatto, con la conseguenza che se il fatto è pacifico tra le parti l’usucapiente potrà direttamente instaurare il processo innanzi all’autorità giudiziaria, la quale, preso atto della mancanza della lite da conciliare, non potrà rilevare l’improcedibilità della domanda. Se, invece, la controversia sussiste, l’usucapiente dovrà ricorrere all’istituto della mediazione. SCARICA PDF